Cassazione Civile, Ordinanza n. 24054/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso a Roma il 24 marzo 2016, nel quale un motociclo di proprietà del ricorrente e condotto da un terzo sarebbe stato tamponato da un veicolo di proprietà di una società e condotto da altro soggetto, con successiva collisione con un terzo veicolo. Il danneggiato ha agito per il risarcimento dei danni, ma la domanda è stata rigettata in primo grado e l’appello è stato respinto dal Tribunale di Roma. In appello il ricorrente ha insistito sulla rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dai conducenti coinvolti. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, per avere il Tribunale valorizzato il compendio fotografico in modo incoerente rispetto alle conclusioni della CTU e del perito della compagnia; 2) violazione degli artt. 115, 116, 132 e 232 c.p.c. e dell’art. 143 del Codice delle assicurazioni, per avere il Tribunale erroneamente negato al modulo CAI il suo valore probatorio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’allegazione del modulo CAI sin dalla messa in mora e nell’atto introduttivo, fatto che avrebbe escluso rilievo all’iniziale descrizione della dinamica poi rettificata. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché il modulo CAI sottoscritto congiuntamente dai conducenti genera una presunzione iuris tantum sulla dinamica e sulle conseguenze del sinistro, superabile solo con prova contraria; il giudice di merito non può rovesciare l’onere della prova chiedendo al danneggiato ulteriori conferme, ma deve confrontare il contenuto del modulo con gli altri elementi istruttori e può disattenderlo solo se vi sia incompatibilità oggettiva o prova contraria idonea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l’appello applicando il principio di diritto sul valore probatorio del modulo di constatazione amichevole. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di norme di diritto processuale e dell’art. 143 del Codice delle assicurazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della motivazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione e nella censura di legittimità della decisione di merito.
art. 232 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.
art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209/2005
la Corte lo interpreta nel senso che il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti ha valore di presunzione iuris tantum sulla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro, superabile con prova contraria.
Massime di principio
- Il modulo di constatazione amichevole di sinistro, se sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti, non integra piena prova in senso assoluto, ma vale come presunzione legale iuris tantum circa la dinamica e le conseguenze del sinistro.
- Di fronte a un CAI sottoscritto, il giudice di merito non può semplicemente negarne la rilevanza probatoria né pretendere che l’attore lo corrobori con ulteriori elementi: l’onere di fornire la prova contraria grava sulla parte che contesta il contenuto del modulo, normalmente l’assicuratore.
- Il modulo CAI può essere disatteso solo se il suo contenuto risulti oggettivamente incompatibile con le altre risultanze istruttorie oppure se emergano elementi di prova contrari idonei a superarne la presunzione.
- Quando la decisione di merito poggia sull’erronea impostazione del regime probatorio del CAI, le ulteriori censure sulla motivazione o sull’omesso esame di fatti decisivi restano assorbite.
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