Cassazione Civile, Ordinanza n. 30670/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per omesso o carente versamento di IRPEF, contributo di solidarietà e addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno d'imposta 2014, oltre a sanzioni, interessi e spese di riscossione. In primo grado aveva ottenuto l'annullamento della cartella, ma in appello l'amministrazione finanziaria aveva visto accolta la propria impugnazione, con affermazione dell'insufficienza della prova dei pagamenti dedotti dal contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione di norme costituzionali, della CEDU, del processo tributario e del c.p.c.: sosteneva che la decisione regionale fosse lesiva del giusto processo e della motivazione, che vi fosse ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione, e che fosse stata trascurata la disciplina dello Statuto del contribuente, dell'onere della prova e della motivazione degli atti, assumendo che spettasse all'Erario dimostrare la debenza delle somme e che invece il giudice avesse illegittimamente richiesto al contribuente di provare i versamenti effettuati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei documenti prodotti dal contribuente (in particolare i modelli F24), operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza d'appello avesse ultra petita o violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito si era mantenuto entro il thema decidendum e si era limitato a valutare le prove sui pagamenti. La Corte ha anche osservato che, nel caso di cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 basata sui dati dichiarati dallo stesso contribuente, spettava a quest'ultimo dimostrare il fatto estintivo della pretesa, cioè l'effettività dei pagamenti, e che tale prova era stata reputata insufficiente dal giudice di appello. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese, una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro del giusto processo e dell'effettività della tutela; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e il giusto processo; la Corte ha escluso la lesione di tali principi.
artt. 13 e 6 CEDU
Richiamati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non violasse le garanzie convenzionali dedotte.
artt. 49 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali in materia tributaria.
Richiamati per lamentare ultrapetizione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non contestazione; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo la decisione entro i limiti del thema decidendum.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso vizio di motivazione; la Corte non ha ravvisato mancanza di motivazione rilevante.
Invocato dal ricorrente sul profilo della motivazione degli atti e della conoscibilità dell'azione amministrativa.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa tributaria e alla tutela del patrimonio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere probatorio gravasse sull'Erario; la Corte ha invece ribadito che, nel caso concreto, spettava al contribuente provare il fatto estintivo dei pagamenti dedotti.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di prova nel processo tributario.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha rilevato che la cartella era stata emessa sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione del contribuente; in tale ipotesi il contribuente deve provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa.
art. 6 Statuto del contribuente
Invocato dal ricorrente per denunciare carenze di contraddittorio e motivazione; la Corte non ha accolto la censura.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa, in relazione alla definizione del giudizio conforme alla proposta e alla valutazione di abuso del processo.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
artt. 24 e 111 Cost.
Utilizzati insieme dal ricorrente per lamentare violazioni del diritto di difesa e del giusto processo.
artt. 6 e 13 CEDU
Utilizzati insieme dal ricorrente per lamentare violazioni convenzionali del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito si sia limitato a decidere sulle questioni effettivamente dedotte dalle parti e a valutare le prove sui fatti controversi.
- Quando la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 si fonda sui dati dichiarati dallo stesso contribuente, incombe su quest'ultimo dimostrare il fatto estintivo della pretesa, ossia l'effettività dei versamenti dedotti o l'erroneità della propria dichiarazione.
- La valutazione dell'attendibilità e sufficienza dei documenti prodotti a prova dei pagamenti è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi di legge o di motivazione, miri in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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