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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30610/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio recuperava maggiore imposta di registro, ritenendo indebitamente fruita l'agevolazione per la piccola proprietà montana di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973. La vicenda riguardava due contestuali atti di permuta aventi ad oggetto particelle di terreno nel sistema tavolare: secondo i ricorrenti, l'operazione andava considerata unitariamente come accordo trilaterale finalizzato all'arrotondamento/accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici in capo al soggetto finale, con conseguente spettanza dell'agevolazione; inoltre sostenevano che, trattandosi di bene soggetto a regime tavolare, il trasferimento sarebbe stato efficace solo con l'intavolazione e che dunque l'imposta sarebbe stata dovuta in misura fissa. I motivi di ricorso per cassazione erano sei e denunciavano, in sintesi: 1) violazione degli artt. 20 e 27 d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 1 Tariffa parte prima allegata al medesimo decreto e degli artt. 2 e 5 r.d. n. 499/1929, per non avere la CTR considerato la natura condizionata/efficace solo con intavolazione dell'atto e la sua qualificazione come operazione unitaria; 2-5) violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, per non avere valutato che il contratto era plurilaterale e complessivamente idoneo a realizzare l'arrotondamento/accorpamento; 6) violazione del medesimo art. 9, per avere la CTR valorizzato un profilo soggettivo (la consapevolezza del passaggio intermedio) anziché l'effettivo risultato economico dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo nella parte in cui pretendeva di fondare il regime fiscale sull'assimilazione del negozio tavolare a un atto sottoposto a condizione sospensiva ai fini dell'art. 27 d.P.R. n. 131/1986, perché la causa petendi effettiva era la spettanza dell'agevolazione ex art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973. Nel merito ha poi escluso che, in presenza di due distinti e contestuali atti di permuta, potesse dirsi realizzato il requisito oggettivo dell'arrotondamento/accorpamento richiesto dalla norma agevolativa: nel sistema tavolare il trasferimento si perfeziona con l'intavolazione e, al momento della prima permuta, le particelle non erano ancora state accorpate alla proprietà del soggetto interessato. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'imposta di registro, rilevano la natura e il contenuto dell'atto desumibili dalle clausole, non lo scopo pratico perseguito dalle parti; pertanto non era consentito valorizzare un'operazione complessivamente intesa in contrasto con la struttura negoziale effettivamente adottata. Conseguentemente ha confermato la decisione di appello e condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    per l'imposta di registro conta la natura e il contenuto dell'atto desumibili dalle clausole, non la comune intenzione delle parti o lo scopo pratico perseguito.

  • art. 27 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla causa petendi effettiva, che riguardava l'agevolazione fiscale e non la qualificazione dell'atto come condizionato.

  • art. 1, Parte Prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della tesi sulla tassazione dell'atto; non decisivo rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 2 r.d. 28 marzo 1929, n. 499

    nel sistema tavolare il consenso produce solo un diritto personale tra le parti; il trasferimento del diritto reale si verifica con l'intavolazione.

  • art. 5 r.d. 28 marzo 1929, n. 499

    richiamato insieme all'art. 2 per il regime tavolare e l'efficacia del trasferimento immobiliare.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973

    l'agevolazione per la piccola proprietà montana presuppone un effettivo arrotondamento/accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici; tale requisito non sussiste se l'operazione si risolve in due atti distinti e contestuali che non realizzano quell'effetto al momento rilevante.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in funzione di contrasto: in materia di imposta di registro non rileva l'interpretazione civilistica fondata sulla comune intenzione delle parti.

  • artt. 10 e 12 L. n. 212/2000

    richiamati nella fase di merito dai contribuenti per lamentare la violazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte dell'Ufficio, ma non decisivi nella statuizione di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi, ma le censure sono state ritenute in gran parte inammissibili o infondate perché miravano a una diversa valutazione giuridica dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato ai fini del raddoppio del contributo unificato, con verifica dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione va determinata sulla base della natura e del contenuto dell'atto risultanti dalle sue clausole, secondo un criterio autonomo rispetto all'interpretazione civilistica del contratto; non assume rilievo decisivo la comune intenzione delle parti o il risultato economico complessivo da esse perseguito.
  • L'agevolazione fiscale che presuppone l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici richiede la concreta realizzazione di tale effetto oggettivo; non è sufficiente che l'operazione, letta nella sua finalità economica, appaia orientata a quel risultato, se la struttura negoziale adottata non lo produce nei termini richiesti dalla norma.
  • Nel sistema tavolare, il consenso negoziale al trasferimento immobiliare non determina di per sé l'acquisto del diritto reale, che si perfeziona solo con l'intavolazione; pertanto, ai fini della verifica di agevolazioni collegate al trasferimento, occorre considerare il momento in cui l'effetto traslativo si produce secondo quel sistema.
  • Quando le parti strutturano l'operazione mediante atti distinti, anche se contestuali, il giudice tributario non può riqualificarla in modo da sostituire alla sequenza negoziale effettivamente scelta un diverso assetto unitario non risultante dalle clausole dell'atto, salvo che i fatti accertati consentano la riqualificazione senza alterare la causa petendi originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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