Cassazione Civile, Ordinanza n. 30605/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione per pubblica utilità risalente agli anni 1977-1978, avente ad oggetto aree destinate a una zona sportiva e ad altre attrezzature pubbliche. I proprietari originari, e poi i loro eredi, hanno sostenuto che la procedura ablativa fosse divenuta illegittima per intervenuta decadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e per il fatto che l’amministrazione avrebbe realizzato opere diverse da quelle previste, rendendo impossibile la retrocessione dei beni. Hanno quindi chiesto il risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà, commisurato al differenziale tra indennità di esproprio e valore venale dei beni, e in subordine l’ingiustificato arricchimento per la medesima somma. Nel ricorso per cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione del giudicato e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente decisione amministrativa non aveva mai deciso sulla retrocessione; 2) erronea dichiarazione di prescrizione delle domande risarcitorie e di arricchimento, con richiamo alla natura permanente dell’illecito e alla tutela CEDU; 3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la domanda spettasse al giudice ordinario; 4) eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia per mancato esame della pretesa fondata sulla CEDU e sull’illegittimità sopravvenuta; 5) omesso rinvio alla Corte costituzionale e violazione dei parametri costituzionali e convenzionali in materia di retrocessione e tutela della proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come motivi inerenti alla giurisdizione, in realtà attaccassero errori di giudizio del Consiglio di Stato su giudicato, prescrizione, interpretazione della disciplina della retrocessione e manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione e non ai limiti esterni, sicché non sono deducibili ex art. 111, comma 8, Cost. È stato inoltre affermato che la questione di giurisdizione era comunque preclusa dal giudicato formatosi nel giudizio amministrativo riassunto, e che non ricorrevano i presupposti per un conflitto negativo di giurisdizione né per l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che il giudicato esterno potesse essere denunciato come vizio di giurisdizione; l’eventuale errore sull’estensione del giudicato è errore di giudizio interno.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 2909 c.c. sul tema del giudicato.
art. 2043 c.c.
evocato dal Consiglio di Stato per affermare che, escluso il diritto alla retrocessione e riconosciuta la legittimità degli atti, manca l’ingiustizia del danno.
artt. 2041 e 2042 c.c.
richiamati come fondamento dell’azione subordinata di ingiustificato arricchimento, ritenuta comunque prescritta.
art. 2935 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la decorrenza successiva della prescrizione.
art. 2947 c.c.
invocato dai ricorrenti sul termine prescrizionale del diritto risarcitorio.
art. 111 Cost.
la Cassazione ribadisce che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
consente il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non per denunciare errores in iudicando.
art. 110 cod. proc. amm.
richiamato quale base del ricorso in cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione.
art. 133, lett. g), c.p.a.
richiamato per ribadire che le controversie su atti, provvedimenti, accordi e comportamenti in materia espropriativa rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva, salvo le indennità.
art. 9 c.p.a.
richiamato sul rilievo del difetto di giurisdizione e sulla formazione del giudicato interno sulla questione.
art. 11 c.p.a.
richiamato con riferimento allo strumento del conflitto di giurisdizione nel giudizio amministrativo riassunto.
artt. 23 e 24 L. 11 marzo 1953 n. 87
richiamati per escludere la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini del presente ricorso.
art. 363 c.p.c.
il potere di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge non può essere usato per sindacare interpretazioni di norme sostanziali o processuali rimesse al giudice speciale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, Protocollo addizionale CEDU
invocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la sua asserita violazione trasformi il ricorso in una questione di giurisdizione.
art. 117 Cost.
invocato come parametro interposto convenzionale, ma la sua dedotta violazione non integra motivo inerente alla giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è proponibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di merito per denunciare errori di interpretazione o applicazione della legge sostanziale o processuale.
- L’eccesso di potere giurisdizionale sussiste solo quando il giudice speciale invade la sfera riservata ad altro potere o ad altra giurisdizione, oppure arretra negando in astratto la tutela a una situazione soggettiva; non ricorre invece quando la tutela sia negata in concreto per un errore sulla norma, sul fatto o sulla sua applicazione al caso.
- La critica alla valutazione del giudicato esterno, alla prescrizione o alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale attiene ai limiti interni della giurisdizione e non può essere fatta valere come motivo di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
- La mancata proposizione o il rigetto del conflitto negativo di giurisdizione non è deducibile in cassazione se, nel giudizio amministrativo riassunto, la questione di giurisdizione non è stata tempestivamente riproposta e si è formato giudicato interno.
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, le controversie su illegittimità della procedura, risarcimento del danno e mancata retrocessione rientrano, in linea generale, nella giurisdizione del giudice amministrativo; resta al giudice ordinario la sola domanda di indennità nelle ipotesi riservate dalla legge.
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