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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30603/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professore universitario di ruolo, appartenente a un diverso ateneo, aveva ottenuto dall'università resistente incarichi di supplenza per alcuni anni accademici in due materie. Ritenendo che i compensi corrisposti fossero inferiori a quelli dovuti dalla disciplina speciale applicabile alle supplenze universitarie, aveva chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo. Il tribunale, accogliendo l'opposizione dell'università, aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e dell'art. 114 d.P.R. 382/1980, sostenendo che la controversia non riguardasse un esercizio di poteri autoritativi ma solo il corretto adempimento di un'obbligazione di pagamento; 2) omesso accertamento sulla natura degli atti e dei comportamenti dell'università, avendo il giudice d'appello fondato la decisione solo sulla qualifica di professore universitario; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'incarico era stato conferito a un docente "esterno" rispetto all'ateneo di provenienza, con conseguente asserita natura non subordinata e sottrazione alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che, per i professori e ricercatori universitari in regime di diritto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 e art. 133, lett. i, c.p.a. comprende tutte le controversie relative al rapporto, inclusi i diritti patrimoniali connessi e le domande risarcitorie fondate sul rapporto, con la sola eccezione delle azioni di responsabilità extracontrattuale. Poiché la pretesa azionata riguardava il compenso dovuto per una supplenza conferita ai sensi dell'art. 114 d.P.R. 382/1980 e quindi un diritto patrimoniale direttamente connesso al rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato, è stata confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    L'erronea indicazione del numero del vizio non comporta inammissibilità se il motivo consente comunque di individuare con chiarezza la censura e la pronuncia richiesta.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiede l'esposizione chiara dei motivi di ricorso e delle norme invocate, non la formale esatta indicazione del numero dell'art. 360.

  • art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Include i professori e ricercatori universitari nel personale in regime di diritto pubblico, sottratto alla contrattualizzazione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale di cui all'art. 3, comprese quelle sui diritti patrimoniali connessi.

  • art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del riparto di giurisdizione, ma ritenuto non utile a escludere la giurisdizione amministrativa nel caso di rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato.

  • art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

  • art. 114 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    Disciplina il conferimento delle supplenze universitarie e prevede un compenso pari alla metà dello stipendio lordo del professore associato alla classe iniziale; il diritto al compenso deriva dal rapporto di supplenza e resta connesso al rapporto di impiego pubblico.

  • art. 25 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

    Richiamato per distinguere gli incarichi di diritto privato da quelli di supplenza ex art. 114, che restano nel regime pubblico.

  • art. 2043 c.c.

    I precedenti invocati dal ricorrente su questa norma sono stati ritenuti non pertinenti perché relativi ad azioni di responsabilità extracontrattuale, diverse dalla pretesa patrimoniale azionata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e le conclusioni del pubblico ministero.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione, la qualificazione della controversia dipende dal petitum sostanziale e dalla causa petendi: occorre guardare alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non alla sola formulazione letterale delle domande.
  • Per il personale universitario in regime di diritto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre tutte le controversie relative al rapporto di impiego, comprese quelle aventi ad oggetto diritti patrimoniali connessi e domande risarcitorie fondate sul rapporto, salvo le azioni di responsabilità extracontrattuale.
  • La distinzione tra atti autoritativi e comportamenti paritetici non è decisiva, ai fini del riparto, quando il rapporto rientra nel regime di diritto pubblico: essa opera, semmai, all'interno della giurisdizione amministrativa per distinguere profili di legittimità e di merito.
  • Le supplenze universitarie conferite ai sensi dell'art. 114 d.P.R. 382/1980, anche se affidate a docenti di altro ateneo, sono funzionalmente collegate al rapporto di impiego pubblico e il compenso previsto dalla legge costituisce un diritto patrimoniale connesso a tale rapporto.
  • La giurisdizione ordinaria non è attratta da una pretesa di pagamento solo perché si controverte sull'adempimento di un'obbligazione economica: se il titolo dell'obbligazione è il rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato, la controversia resta devoluta al giudice amministrativo.
  • Nel ricorso per cassazione, l'erronea sussunzione del vizio in uno o più numeri dell'art. 360 c.p.c. non determina di per sé inammissibilità, se il contenuto della censura consente di individuare chiaramente la doglianza e il risultato processuale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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