Cassazione Civile, Ordinanza n. 30608/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Ai contribuenti erano stati notificati distinti avvisi di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006, relativi a redditi da locazione di immobili situati nel centro storico di Firenze che l'Ufficio riteneva non dichiarati. Dopo il rigetto dell'istanza di autotutela e dell'istanza di accertamento con adesione, essi avevano proposto ricorsi accolti in primo grado; la Commissione regionale, però, aveva riformato integralmente la decisione, respingendo i ricorsi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto nove motivi; il primo denunciava la violazione delle norme sul contenuto della sentenza e della motivazione, sostenendo che la decisione d'appello fosse priva di un reale apparato argomentativo, limitandosi a descrivere la pretesa fiscale e a dichiarare la validità degli accertamenti senza esaminare prove e difese delle parti. I restanti motivi restavano collegati alle altre censure dell'appello incidentale, ma sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello inesistente perché priva dell'analisi dei mezzi di prova dell'Agenzia delle Entrate e della confutazione delle difese e prove dei contribuenti. In applicazione del principio per cui una motivazione meramente apparente o inesistente integra vizio denunciabile in cassazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini gli appelli di entrambe le parti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 35, 36 e 61
Richiamate come norme sul contenuto e sulla motivazione della decisione tributaria; la loro violazione è stata dedotta per contestare l'assenza di adeguata motivazione della sentenza d'appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo per censurare la decisione impugnata sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla denunciata carenza motivazionale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, ritenuto non soddisfatto dalla decisione di appello.
art. 276 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il dovere di motivazione della sentenza.
art. 119 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo tra le disposizioni sulla motivazione della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis
Indicati come base degli avvisi di accertamento relativi ai redditi da locazione non dichiarati.
Massime di principio
- La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva, cioè un percorso argomentativo idoneo a dar conto dell'esame delle prove e delle difese delle parti; non è sufficiente la mera adesione alla tesi di una parte o la descrizione della pretesa fatta valere in giudizio.
- Quando la decisione impugnata omette di confrontarsi con gli elementi probatori e con le contestazioni svolte dalle parti, la motivazione è inesistente o meramente apparente e la sentenza è cassabile.
- L'accoglimento del motivo di ricorso che attenga al vizio radicale di motivazione può assorbire gli ulteriori motivi, imponendo la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia e delle spese di legittimità.
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