Cassazione Civile, Ordinanza n. 30604/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una decurtazione di euro 544.761,46 operata dall'amministrazione su un contributo pubblico previsto direttamente dalla legge per l'annualità 2019. Il beneficiario ha impugnato la nota ministeriale che confermava un verbale di verifica amministrativo-contabile, sostenendo che le irregolarità contestate - in particolare la mancata vidimazione dei registri d'aula e di presenza e la mancata preventiva autorizzazione dell'attività delegata a terzi - integrassero presupposti di legittimità del finanziamento e non inadempimenti esecutivi. Da ciò il ricorrente faceva derivare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi a suo avviso di controversia relativa alla fase genetica del contributo e non alla sola fase esecutiva. Il regolamento di giurisdizione è stato proposto per ottenere una decisione definitiva sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il contributo fosse riconosciuto direttamente dalla legge e che l'amministrazione non avesse esercitato un potere discrezionale di valutazione comparativa dell'interesse pubblico, ma avesse solo contestato inadempimenti del beneficiario alle prescrizioni operative e documentali poste a disciplina del rapporto. La decurtazione, pur formalmente collegata a un atto di revoca, è stata qualificata come conseguenza di inadempimenti nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, con conseguente titolarità di un diritto soggettivo in capo al beneficiario e devoluzione della lite al giudice ordinario. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 84-87, L. n. 145 del 2018
ha riconosciuto direttamente il diritto al contributo annuo oggetto della controversia
art. 2 d.m. 28 maggio 2019
richiama la circolare ministeriale n. 2 del 2.2.2009 e disciplina prescrizioni operative e documentali del finanziamento
art. 5 d.m. 28 maggio 2019
usa il termine "revoca" per i casi di inadempimento che comportano restituzione o decurtazione del contributo
art. 55, comma 13, cod. proc. amm.
il giudice amministrativo "può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza"
la sussistenza della giurisdizione/competenza del giudice adito è presupposto anche per l'adozione di misure cautelari
art. 133 d.lgs. n. 104/2010
non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva
Massime di principio
- Nelle controversie su contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata: diritto soggettivo se si contesta l'inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto; interesse legittimo se si contesta l'esercizio del potere amministrativo nella fase di attribuzione o di autotutela per vizi originari di legittimità.
- Se il finanziamento è attribuito direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione spetta solo una verifica dell'esistenza dei presupposti, senza discrezionalità su an, quid e quomodo dell'erogazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La qualificazione formale dell'atto come revoca, decadenza o risoluzione non è decisiva: occorre guardare alla sostanza della controversia e verificare se la misura discenda da un inadempimento del beneficiario oppure da un vero esercizio di autotutela per vizi di legittimità.
- Le prescrizioni documentali e operative imposte al beneficiario di un contributo pubblico, quando servono a controllare il corretto impiego delle risorse erogate, attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione; la loro violazione integra una contestazione di inadempimento tutelabile davanti al giudice ordinario.
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