Cassazione Civile, Ordinanza n. 30614/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del procedimento di regolamento di competenza. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese nel presente giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso un'ordinanza del Tribunale che aveva revocato la precedente rimessione della causa in decisione e aveva rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni in una successiva udienza, in coordinamento con un giudizio d'appello pendente tra le stesse parti presso la Corte d'appello di Napoli, concernente la falsità di due contratti e il suo riflesso sulla valutazione di merito della validità dei rapporti intercorsi tra le parti. Nel corso del procedimento di legittimità la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del procedimento quando risponde ai requisiti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente proposta determina l'estinzione del procedimento se l'atto soddisfa i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- Quando il resistente non svolge difese nel giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l'estinzione del procedimento senza pronunciare sulle spese.
- La sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso consente la definizione del giudizio per estinzione, senza esame nel merito delle questioni di competenza dedotte.
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