Cassazione Civile, Ordinanza n. 12479/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti ai giudici tributari un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione, insieme a tre cartelle esattoriali presupposte relative a IRPEF per l'anno 2002. La decisione di merito era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente aveva proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016; 2) violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; 3) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 148 c.p.c. Prima della camera di consiglio il ricorrente ha però chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di aver integralmente estinto il debito fiscale dovuto per le cartelle oggetto di causa.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta e ha rilevato che, con riferimento alle tre cartelle impugnate, il contribuente aveva effettivamente aderito alla definizione agevolata e aveva pagato le somme dovute, sicché non residuava alcuna controversia sulle cartelle che costituivano il presupposto del preavviso di iscrizione ipotecaria. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, improcedibilità o inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016.
sentenza Corte costituzionale n. 44/2016
Evocata dal ricorrente quale base interpretativa del primo motivo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nei motivi di ricorso e come norma relativa alla notificazione della cartella di pagamento, presupposto del preavviso di iscrizione ipotecaria.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Il preavviso di iscrizione ipotecaria è qualificato come comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile delle conseguenze del mancato pagamento già intimato con la cartella.
art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato insieme agli artt. 25 e 77 come disposizione sistematica sul procedimento di riscossione.
art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per individuare la sequenza procedimentale che conduce all'iscrizione ipotecaria.
Norma sulla definizione agevolata delle cartelle, alla quale il ricorrente ha aderito estinguendo il debito fiscale.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma sul riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso con riferimento alla fede privilegiata dell'atto pubblico.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore attestazione/contributo nei casi eccezionali previsti dalla norma, non estendendola alla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le cartelle di pagamento presupposte di un atto esecutivo o cautelare vengono integralmente definite e pagate tramite la procedura di definizione agevolata, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria ha natura di comunicazione preventiva e dipende dal permanere dell'obbligazione portata dalle cartelle presupposte; se queste ultime sono estinte, viene meno ogni ragione di contrasto anche sull'atto consequenziale.
- La compensazione integrale delle spese è coerente con la ratio della definizione agevolata, poiché non può gravare sul contribuente che aderisce alla procedura un onere ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, improcedibilità o inammissibilità non può essere applicato estensivamente oltre i casi tassativamente previsti dalla norma.
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