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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21816/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2006 di un'avvocata che svolgeva attività libero-professionale, era iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense perché non raggiungeva il reddito minimo richiesto per l'iscrizione alla Cassa. La professionista chiedeva di accertare l'illegittimità dell'iscrizione e del correlato obbligo contributivo, sostenendo: (1) un vizio di motivazione della sentenza d'appello in tema di prescrizione, per asserita contraddizione sul dies a quo; (2) la violazione delle norme sulla prescrizione, con particolare riguardo alla decorrenza e alla sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c., ritenendo insufficiente la sola mancata compilazione del quadro RR per desumere l'occultamento doloso del debito; (3) l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria o d'ufficio alla Gestione separata, in particolare per difetto di abitualità dell'attività; (4) l'erroneità della pretesa contributiva sull'intero reddito prodotto, anziché sulla sola parte eccedente la soglia di esenzione di euro 5.000,00, oltre alla dedotta falsa applicazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione dei professionisti privi di cassa di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, per gli avvocati iscritti all'albo ma non alla Cassa Forense per mancanza dei presupposti, sussiste comunque l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in quanto il versamento alla Cassa del solo contributo integrativo non costituisce una posizione previdenziale idonea a escludere tale obbligo. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale sulla prescrizione, osservando che non vi era contraddizione: il dies a quo resta la scadenza del termine di pagamento, ma nel caso concreto il termine era sospeso fino alla dichiarazione dei redditi. La Corte ha richiamato il differimento del termine di pagamento previsto dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 per i contribuenti interessati agli studi di settore e ha considerato tempestiva la richiesta INPS, pervenuta il 21 giugno 2012, quindi nel quinquennio. Le spese non sono state liquidate per mancanza di attività difensiva dell'INPS; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    La disposizione è funzionale all'universalizzazione della copertura assicurativa e impone l'iscrizione alla Gestione separata ai lavoratori autonomi che non risultino coperti da altra posizione previdenziale rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato come parametro del vizio di motivazione denunciato, ma la Corte esclude la sussistenza di una contraddizione insanabile nella sentenza impugnata.

  • art. 2935 c.c.

    Rileva per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, che non coincide con la dichiarazione dei redditi ma con la scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione può operare in presenza di occultamento doloso del debito, ma non discende automaticamente dalla sola omissione del quadro RR.

  • art. 2697 c.c.

    La parte ricorrente ne invoca la violazione, ma la Corte ribadisce che l'accertamento dell'occultamento doloso è demandato al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova, ma la Corte non ravvisa errori decisivi sul punto.

  • art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2004

    È invocato per contestare i presupposti dell'iscrizione, ma la Corte conferma l'obbligo contributivo nella specie.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 25 e 26

    Riguarda la disciplina della Gestione separata e l'obbligo di iscrizione dei professionisti non coperti da altra forma previdenziale idonea.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12

    Richiamato nel quadro della disciplina previdenziale dei professionisti e della gestione separata.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 11 e 12

    È richiamato dalla ricorrente nella ricostruzione del quadro normativo sull'iscrizione alla gestione separata.

  • D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato per il sistema delle casse professionali e per il rapporto con la Gestione separata.

  • D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

    Richiamato nel medesimo contesto normativo relativo alle forme previdenziali dei professionisti.

  • r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55

    Conferma che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    Prevede che i versamenti dei contributi siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 14 giugno 2007

    Ha natura regolamentare e, in quanto attuativo della legge, può differire il termine di pagamento dei contributi, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la proposta definitoria depositata in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo ma non alla cassa professionale, quando svolgano attività libero-professionale e non risultino coperti da una posizione previdenziale che dia luogo a un'effettiva prestazione previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS in base alla funzione universalizzante dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del termine legale per il versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto di mera scienza e non il presupposto del credito contributivo.
  • Il differimento del termine di pagamento dei contributi previsto da fonti regolamentari attuative incide sulla decorrenza della prescrizione, perché la prescrizione corre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunta automaticamente dalla sola omessa compilazione di un quadro dichiarativo, occorrendo un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un corretto inquadramento del termine di prescrizione e su un differimento legale del pagamento, la censura sulla decorrenza può risultare non decisiva se il credito risulta comunque richiesto entro il quinquennio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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