Cassazione Civile, Ordinanza n. 12469/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES, IVA e IRAP dell'anno d'imposta 2012, per complessivi euro 61.241,63. La contribuente ha dedotto, da un lato, l'omessa notificazione degli avvisi bonari/comunicazioni di irregolarità e, dall'altro, l'illegittimità della pretesa sanzionatoria e accessoria perché il mancato pagamento sarebbe dipeso da forza maggiore, consistita nei ritardi della pubblica amministrazione nel corrispondere i compensi dovuti, con conseguente crisi di liquidità. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: violazione delle norme sul preventivo contraddittorio e sulla comunicazione dell'esito della liquidazione; violazione della norma in tema di forza maggiore nelle sanzioni tributarie, sostenendo che la prova fosse stata data mediante fatture insolute e solleciti di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei controlli automatizzati, la comunicazione preventiva non è necessaria quando la cartella deriva dal mancato versamento di somme già esposte in dichiarazione dal contribuente e non vi siano errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la nozione di forza maggiore, in materia tributaria, è restrittiva e non comprende automaticamente la carenza di liquidità dovuta ai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione; inoltre, la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La comunicazione preventiva è necessaria solo se il controllo automatizzato rileva errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione; non è invece atto presupposto della cartella quando la pretesa deriva dal mancato versamento di importi già dichiarati.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base del controllo automatizzato IVA, nell'ambito della medesima disciplina del recupero delle somme dichiarate e non versate.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo è imposto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione non invalida la cartella nei casi di mera omissione del versamento di quanto dichiarato.
art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472 del 1997
La forza maggiore in materia di sanzioni tributarie richiede circostanze anomale ed estranee all'operatore e l'impossibilità non evitabile con misure appropriate; la crisi di liquidità da ritardi di pagamento della pubblica amministrazione non integra, di regola, tale esimente.
Richiamato per delineare la nozione di forza maggiore in senso assoluto, come soggezione totale dell'agente a una forza irresistibile.
Richiamato in contrapposizione all'art. 46 c.p. per distinguere le ipotesi in cui la volontà è solo coartata in modo relativo.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato, la comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non è necessaria quando la cartella deriva dal semplice mancato pagamento di somme già indicate dal contribuente in dichiarazione e non da errori o incoerenze della dichiarazione stessa.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera solo nei limiti in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze, la sua omissione non determina l'invalidità della cartella.
- L'omessa comunicazione di irregolarità non comporta, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi quando la pretesa riguarda importi dichiarati e non versati.
- La forza maggiore in materia tributaria deve essere intesa in senso rigoroso: richiede un evento anomalo, estraneo e irresistibile, idoneo a privare il soggetto della possibilità di autodeterminarsi; non basta una generica crisi di liquidità, neppure se originata dai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira sostanzialmente a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
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