Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dei commissari liquidatori di una società in liquidazione coatta amministrativa, della domanda del Comune di insinuazione al passivo per due importi indicati in determine dirigenziali relative, rispettivamente, al servizio di carico, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi e alla bonifica di rifiuti contenenti amianto. Il Comune aveva agito dopo un’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 che imponeva lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi, rimasta inadempiuta. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata la debenza del credito, anche perché il Comune non aveva prodotto i contratti di affidamento e non aveva dimostrato, a suo avviso, l’effettiva esecuzione delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla prova del credito in insinuazione al passivo e della contabilità degli enti locali, sostenendo che le determine dirigenziali erano sufficienti a fondare un’obbligazione certa e liquida; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la idoneità delle determine a costituire vincolo giuridico perfetto e obbligazione di spesa; (3) violazione della disciplina ambientale e dei principi in tema di rivalsa per interventi di bonifica, sostenendo che il credito era documentato dagli affidamenti e che le spese erano assistite da privilegio speciale immobiliare; (4) violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 e dei principi sull’azione in danno della pubblica amministrazione, affermando il diritto-dovere dell’ente di intervenire e di ottenere il rimborso delle spese impegnate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che, nella disciplina della bonifica dei siti contaminati e della rivalsa delle spese sostenute dall’ente pubblico, sono ammissibili al passivo solo le spese già effettivamente sostenute per gli interventi di ripristino ambientale, non essendo sufficiente la mera produzione della determina di affidamento o del contratto di appalto. Il credito restitutorio presuppone la prova dell’avvenuto esborso o comunque della sopportazione della spesa necessaria per le opere di bonifica; le spese future non sono ammissibili e non può ammettersi un credito ancora non maturato sulla base del solo impegno di spesa. Conseguentemente il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per ribadire che incombe sul creditore opponente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato in sede di ammissione al passivo
art. 183 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
invocato dal ricorrente per sostenere che le determine dirigenziali determinavano l’obbligazione di spesa
dedotto in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta
richiamato dal ricorrente come disciplina dei principi di prova del credito nell’insinuazione al passivo
posto a fondamento del dovere dell’ente di intervenire in danno per lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi
art. 244, comma 4, d.lgs. 152/2006
richiamato come parte della disciplina sostitutiva e della sussidiarietà verticale in materia di bonifica
richiamato quale base dell’intervento d’ufficio dell’autorità competente
la Corte afferma che il privilegio e la rivalsa riguardano le spese sostenute per gli interventi di bonifica; il rimborso verso il proprietario non responsabile è limitato al valore di mercato del sito e presuppone specifici presupposti
art. 2748, secondo comma, c.c.
richiamato in relazione al privilegio speciale immobiliare sulle aree contaminate
art. 96 l.f.
citato per escludere l’ammissione con riserva di spese future in base alla tassatività delle ipotesi previste
art. 17, comma 9, d.lgs. 22/1997
richiamato per confermare che il diritto di rivalsa sorge solo dopo l’effettuazione delle opere e la sopportazione delle relative spese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del primo, terzo e quarto motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di rivalsa per interventi pubblici di bonifica ambientale, il credito dell’ente territoriale è ammissibile al passivo solo se risultano provate le spese effettivamente sostenute per le opere di ripristino; la mera determina di affidamento o il contratto di appalto non bastano, se non dimostrano l’effettivo esborso.
- La disciplina speciale sulle bonifiche attribuisce privilegio e rivalsa per le spese sostenute, non per costi solo programmati o impegnati: il diritto di recupero nasce dopo l’esecuzione degli interventi e la sopportazione della relativa spesa.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che pretende l’ammissione deve provare tutti i fatti costitutivi del proprio credito; se il credito è fondato su interventi eseguiti in sostituzione del responsabile, occorre documentare non solo il potere di intervento ma anche la concreta esecuzione e il costo sostenuto.
- La produzione di atti amministrativi di affidamento può dimostrare l’assunzione dell’iniziativa pubblica, ma non è di per sé sufficiente a provare un credito restitutorio verso la procedura concorsuale se manca la prova del pagamento o della spesa effettivamente sostenuta.
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