Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21331/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo passivo di un rapporto di conto corrente, connesso a una apertura di credito e a tre conti anticipi, per un importo di oltre 80 mila euro. L’opposizione era stata proposta dalla società debitrice principale in liquidazione e da alcuni fideiussori. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di legge sulla nullità delle fideiussioni omnibus per asserita conformità a schema ABI in contrasto con il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e con la disciplina antitrust; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale, deducendo la qualità di consumatori di alcuni fideiussori e la vessatorietà della clausola derogatoria; 3) omessa pronuncia e violazione degli obblighi di buona fede e della disciplina sulla concessione abusiva di credito, per mancata informazione sull’aggravamento dell’esposizione del debitore principale; 4) violazione delle norme su anatocismo, sostenendo l’illegittimità della capitalizzazione; 5) errori su usura e genericità dell’appello, con contestazione del rigetto della CTU; 6) nullità della commissione di massimo scoperto, deducendo indeterminatezza e assenza di giustificazione; 7) omesso esame di fatto decisivo per mancata ammissione delle prove e della CTU contabile. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando, tra l’altro, difetto di specificità, mancata trascrizione degli atti rilevanti, mancato confronto con la ratio decidendi e novità di alcune questioni. In particolare, sulla nullità delle fideiussioni ha osservato che le nullità negoziali, pur rilevabili d’ufficio, richiedono allegazione e prova rituale dei fatti costitutivi e produzione tempestiva dei documenti; schema ABI e provvedimento della Banca d’Italia non possono essere presi in considerazione se prodotti tardivamente. Quanto alla competenza, ha ritenuto non superata l’inammissibilità dell’appello e non specificamente censurato l’accertamento in fatto sulla qualità non consumeristica dei fideiussori. Sull’anatocismo ha valorizzato l’accertamento di reciprocità tra interessi debitori e creditori e l’operatività della delibera CICR del 2000; su usura e CMS ha ritenuto generiche o nuove le doglianze, oltre che non mirate contro gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità complessiva del controricorrente, ma ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma, con conferma del rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, riconducibili a vizi tipici e non possono risolversi in censure generiche o non autosufficienti.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la domanda o eccezione risulti ritualmente proposta e debitamente riprodotta nel ricorso.

  • art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia non consente di sottrarre alla parte l’onere di produzione e allegazione di atti amministrativi invocati a fondamento della nullità.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; la parte che ne contesti l’inammissibilità deve trascrivere e dimostrare la specificità delle censure proposte.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi chiari, intelligibili e correlati alla decisione impugnata; altrimenti si configura un non motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che presuppongono una diversa valutazione del materiale probatorio devono confrontarsi con gli accertamenti di merito compiuti dal giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    La contestazione della valutazione delle prove non può essere veicolata come vizio meramente apparente se mira solo a sollecitare un nuovo giudizio di merito.

  • art. 1283 c.c.

    La doglianza sull’anatocismo è respinta perché la Corte territoriale ha accertato la reciprocità dei tassi e l’applicazione della disciplina regolamentare vigente.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità negoziale è astrattamente rilevabile d’ufficio, ma resta subordinata all’allegazione e prova dei fatti costitutivi e al rispetto delle preclusioni processuali.

  • art. 1419 c.c.

    La parte che invoca la nullità della fideiussione deve dedurre correttamente se la nullità investa singole clausole o l’intero contratto.

  • art. 1175 c.c.

    La censura di violazione della buona fede non è scrutinabile se non supportata da una rituale deduzione dei fatti e dal confronto con la motivazione di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La violazione dei doveri di correttezza e buona fede deve essere allegata in modo specifico e tempestivo.

  • art. 1956 c.c.

    L’eccezione di abusiva concessione di credito e di omissione informativa verso i fideiussori richiede una deduzione puntuale dei fatti costitutivi.

  • art. 120, comma 2, TUB

    La Corte richiama la disciplina sopravvenuta sulla capitalizzazione degli interessi e l’operatività della delibera CICR del 9 febbraio 2000, escludendo il divieto assoluto di anatocismo nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • L. 147/2013

    La novella è richiamata come fonte della disciplina sopravvenuta in materia di interessi bancari.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    È ritenuta operativa e idonea a escludere l’illegittimità dell’anatocismo nei rapporti esaminati, in presenza di reciprocità dei tassi.

  • art. 644 c.p.

    Le censure di usura devono essere specifiche e riferite agli elementi contrattuali concretamente contestati.

  • art. 1815 c.c.

    La contestazione dell’usura non può essere accolta in via generica o esplorativa senza specifica individuazione delle clausole e dei contratti interessati.

  • L. 108/1996

    La disciplina antiusura è richiamata ma la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 117 bis TUB

    La doglianza sulla CMS è respinta perché non specificamente correlata alle clausole e ai rapporti interessati.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La nullità negoziale, anche quando sia rilevabile d’ufficio, non può essere esaminata se i fatti costitutivi non sono stati ritualmente allegati e provati e se i documenti fondanti la censura sono stati prodotti tardivamente, oltre le preclusioni processuali.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa pronuncia o un error in procedendo deve riprodurre in modo specifico il contenuto dell’atto di merito e indicare con precisione la domanda o eccezione ritualmente proposta; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a enunciare in modo cumulativo più doglianze eterogenee: ciascuna censura deve essere chiara, autonoma e riconducibile a un preciso vizio tipico.
  • Le censure contro la decisione di merito devono confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se non la colpiscono, sono inammissibili.
  • In materia bancaria, le contestazioni su anatocismo, usura e commissioni devono indicare puntualmente i rapporti, le clausole e i profili di illegittimità dedotti; le deduzioni generiche o esplorative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La qualità di consumatore ai fini della competenza territoriale inderogabile deve essere specificamente allegata e contrastare gli accertamenti in fatto già compiuti nei gradi di merito; non basta una mera affermazione assertiva.
  • La mancata ammissione di prove o di CTU non è di per sé censurabile come omesso esame di fatto decisivo, quando la doglianza mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio.
  • Nei rapporti bancari, la disciplina sull’anatocismo va letta alla luce della normativa sopravvenuta e della regolamentazione CICR, non potendosi affermare un divieto assoluto in presenza delle condizioni di legge e della reciprocità dei tassi.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoConto correnteIntermediazione finanziariaCompetenzaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniConsumatori
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.