Cassazione Civile, Ordinanza n. 21331/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo passivo di un rapporto di conto corrente, connesso a una apertura di credito e a tre conti anticipi, per un importo di oltre 80 mila euro. L’opposizione era stata proposta dalla società debitrice principale in liquidazione e da alcuni fideiussori. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di legge sulla nullità delle fideiussioni omnibus per asserita conformità a schema ABI in contrasto con il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e con la disciplina antitrust; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale, deducendo la qualità di consumatori di alcuni fideiussori e la vessatorietà della clausola derogatoria; 3) omessa pronuncia e violazione degli obblighi di buona fede e della disciplina sulla concessione abusiva di credito, per mancata informazione sull’aggravamento dell’esposizione del debitore principale; 4) violazione delle norme su anatocismo, sostenendo l’illegittimità della capitalizzazione; 5) errori su usura e genericità dell’appello, con contestazione del rigetto della CTU; 6) nullità della commissione di massimo scoperto, deducendo indeterminatezza e assenza di giustificazione; 7) omesso esame di fatto decisivo per mancata ammissione delle prove e della CTU contabile. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando, tra l’altro, difetto di specificità, mancata trascrizione degli atti rilevanti, mancato confronto con la ratio decidendi e novità di alcune questioni. In particolare, sulla nullità delle fideiussioni ha osservato che le nullità negoziali, pur rilevabili d’ufficio, richiedono allegazione e prova rituale dei fatti costitutivi e produzione tempestiva dei documenti; schema ABI e provvedimento della Banca d’Italia non possono essere presi in considerazione se prodotti tardivamente. Quanto alla competenza, ha ritenuto non superata l’inammissibilità dell’appello e non specificamente censurato l’accertamento in fatto sulla qualità non consumeristica dei fideiussori. Sull’anatocismo ha valorizzato l’accertamento di reciprocità tra interessi debitori e creditori e l’operatività della delibera CICR del 2000; su usura e CMS ha ritenuto generiche o nuove le doglianze, oltre che non mirate contro gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità complessiva del controricorrente, ma ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma, con conferma del rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici, riconducibili a vizi tipici e non possono risolversi in censure generiche o non autosufficienti.
La doglianza di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la domanda o eccezione risulti ritualmente proposta e debitamente riprodotta nel ricorso.
Il principio iura novit curia non consente di sottrarre alla parte l’onere di produzione e allegazione di atti amministrativi invocati a fondamento della nullità.
L’appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; la parte che ne contesti l’inammissibilità deve trascrivere e dimostrare la specificità delle censure proposte.
Il ricorso deve contenere motivi chiari, intelligibili e correlati alla decisione impugnata; altrimenti si configura un non motivo.
Le censure che presuppongono una diversa valutazione del materiale probatorio devono confrontarsi con gli accertamenti di merito compiuti dal giudice.
La contestazione della valutazione delle prove non può essere veicolata come vizio meramente apparente se mira solo a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
La doglianza sull’anatocismo è respinta perché la Corte territoriale ha accertato la reciprocità dei tassi e l’applicazione della disciplina regolamentare vigente.
La nullità negoziale è astrattamente rilevabile d’ufficio, ma resta subordinata all’allegazione e prova dei fatti costitutivi e al rispetto delle preclusioni processuali.
La parte che invoca la nullità della fideiussione deve dedurre correttamente se la nullità investa singole clausole o l’intero contratto.
La censura di violazione della buona fede non è scrutinabile se non supportata da una rituale deduzione dei fatti e dal confronto con la motivazione di merito.
La violazione dei doveri di correttezza e buona fede deve essere allegata in modo specifico e tempestivo.
L’eccezione di abusiva concessione di credito e di omissione informativa verso i fideiussori richiede una deduzione puntuale dei fatti costitutivi.
La Corte richiama la disciplina sopravvenuta sulla capitalizzazione degli interessi e l’operatività della delibera CICR del 9 febbraio 2000, escludendo il divieto assoluto di anatocismo nei termini prospettati dai ricorrenti.
La novella è richiamata come fonte della disciplina sopravvenuta in materia di interessi bancari.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
È ritenuta operativa e idonea a escludere l’illegittimità dell’anatocismo nei rapporti esaminati, in presenza di reciprocità dei tassi.
Le censure di usura devono essere specifiche e riferite agli elementi contrattuali concretamente contestati.
La contestazione dell’usura non può essere accolta in via generica o esplorativa senza specifica individuazione delle clausole e dei contratti interessati.
La disciplina antiusura è richiamata ma la censura è dichiarata inammissibile per genericità.
La doglianza sulla CMS è respinta perché non specificamente correlata alle clausole e ai rapporti interessati.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La nullità negoziale, anche quando sia rilevabile d’ufficio, non può essere esaminata se i fatti costitutivi non sono stati ritualmente allegati e provati e se i documenti fondanti la censura sono stati prodotti tardivamente, oltre le preclusioni processuali.
- Chi deduce in cassazione l’omessa pronuncia o un error in procedendo deve riprodurre in modo specifico il contenuto dell’atto di merito e indicare con precisione la domanda o eccezione ritualmente proposta; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a enunciare in modo cumulativo più doglianze eterogenee: ciascuna censura deve essere chiara, autonoma e riconducibile a un preciso vizio tipico.
- Le censure contro la decisione di merito devono confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se non la colpiscono, sono inammissibili.
- In materia bancaria, le contestazioni su anatocismo, usura e commissioni devono indicare puntualmente i rapporti, le clausole e i profili di illegittimità dedotti; le deduzioni generiche o esplorative non superano il vaglio di ammissibilità.
- La qualità di consumatore ai fini della competenza territoriale inderogabile deve essere specificamente allegata e contrastare gli accertamenti in fatto già compiuti nei gradi di merito; non basta una mera affermazione assertiva.
- La mancata ammissione di prove o di CTU non è di per sé censurabile come omesso esame di fatto decisivo, quando la doglianza mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio.
- Nei rapporti bancari, la disciplina sull’anatocismo va letta alla luce della normativa sopravvenuta e della regolamentazione CICR, non potendosi affermare un divieto assoluto in presenza delle condizioni di legge e della reciprocità dei tassi.
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