Cassazione Civile, Ordinanza n. 34272/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della successiva adesione della controricorrente; in applicazione dell'art. 391 c.p.c. e dell'ultimo comma richiamato in motivazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio di legittimità nasceva dall'impugnazione di una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto della controversia di merito né i motivi specifici del ricorso per cassazione, perché la decisione si fonda esclusivamente su un evento sopravvenuto processuale: il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 17 settembre 2024 e il controricorrente ha aderito alla rinuncia nello stesso atto. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'adesione, ha ritenuto di non dover provvedere sulle spese di lite.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
a norma dell’art. 391 ult. comma c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso aderita dalla controparte, la Corte non adotta statuizioni sulle spese di lite.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso con adesione della controparte, la Corte può non provvedere sulle spese di lite secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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