Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un appalto stipulato per la demolizione di un plesso scolastico. Nel corso dei lavori, a seguito di una variante, l'appaltatore avrebbe dovuto anche riempire il vespaio con materiali inerti. Anni dopo, durante nuovi lavori nell'area, furono rinvenuti materiali inquinanti ricondotti alla demolizione eseguita dall'impresa. Il Comune avviò la procedura amministrativa di bonifica, poi affidò i lavori a terzi, anticipò le relative spese e, infine, emise ingiunzione fiscale per ottenerne il rimborso. L'appaltatore propose opposizione sostenendo, in sintesi: che la pretesa fosse in realtà fondata su un illecito amministrativo soggetto a prescrizione quinquennale; che vi fosse ultrapetizione per avere i giudici di merito ricondotto la pretesa al contratto di appalto; che fosse stato omesso l'esame della circostanza secondo cui i materiali rinvenuti coincidevano con quelli autorizzati; che fosse errata l'interpretazione del contratto; che il Comune dovesse concorrere nella responsabilità ai sensi della disciplina sui rifiuti; e che dovesse operare il concorso colposo del creditore per il controllo dei lavori e dei materiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali, affermando che la pretesa del Comune non riguardava l'impugnazione di sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti, ma il recupero delle somme anticipate per la bonifica, credito fondato sul contratto di appalto e quindi soggetto a prescrizione decennale. Ha escluso l'ultrapetizione perché i giudici di merito hanno solo qualificato il titolo del credito per risolvere la questione della prescrizione. Ha dichiarato inammissibili il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo e quello sull'interpretazione del contratto, sia per la doppia conforme sia per la natura di merito dell'interpretazione contrattuale non adeguatamente censurata. Ha inoltre respinto il motivo sulla corresponsabilità del Comune, rilevando che la solidarietà prevista dalla disciplina sui rifiuti riguardava un diverso scenario, non quello deciso. Quanto al concorso colposo del creditore, ha ritenuto nuova la censura relativa alla responsabilità del direttore dei lavori e comunque infondata la doglianza sul controllo dei materiali, poiché il giudice di merito aveva accertato che i rifiuti erano occultati da uno strato di terra e quindi non immediatamente percepibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006
La disposizione, nel caso concreto, è stata letta come norma che prevede l'obbligo di rimozione e ripristino e il recupero delle somme anticipate dall'ente; il giudizio però non riguardava l'impugnazione di sanzioni amministrative, ma il rimborso delle spese di bonifica fondato sul contratto di appalto.
artt. 255 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamati come norme sanzionatorie per l'abbandono e la gestione non autorizzata dei rifiuti, ma ritenuti non pertinenti al caso concreto perché non risultavano irrogate tali sanzioni all'appaltatore.
Applicato dalla Corte come termine ordinario decennale di prescrizione del credito azionato dal Comune.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile perché la pretesa non era da illecito extracontrattuale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa natura aquiliana/illecita della domanda, ma escluso dalla Corte perché la pretesa comunale era contrattuale.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché i giudici di merito hanno solo qualificato il titolo della pretesa per decidere sulla prescrizione, senza alterare il petitum o la causa petendi.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'opposizione a ingiunzione, ma non valorizzato dalla Corte ai fini di un diverso esito.
La Corte ha escluso il concorso colposo del creditore alla luce dell'accertamento di fatto secondo cui i materiali erano occultati e non immediatamente riconoscibili.
Richiamati in tema di interpretazione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e non denunciava specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
art. 148 d.P.R. n. 207 del 2010
La Corte ha dichiarato nuova la censura che evocava la responsabilità del direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali, perché non proposta nei gradi di merito.
r.d. n. 639 del 1910
Richiamato come base della procedura di ingiunzione fiscale; l'ingiunzione è stata considerata un mezzo di riscossione coattiva di un credito già esistente, non una sanzione autonoma.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il principio della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
Richiamato per l'onere del ricorrente di indicare specificamente in cosa divergerebbero le ragioni di fatto delle due decisioni, onere non assolto.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, ultrapetizione e omesso esame di fatti decisivi, respingendo o dichiarando inammissibili le censure.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione emette ingiunzione fiscale per recuperare somme anticipate, la natura della pretesa va individuata nel titolo sostanziale del credito; la mera forma dell'opposizione all'ingiunzione non trasforma la domanda in contestazione di una sanzione amministrativa.
- Se il credito dell'ente deriva da un rapporto contrattuale e dall'inadempimento dell'obbligo di eseguire determinate attività, si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella breve propria dell'illecito aquiliano.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito qualifica giuridicamente il titolo della pretesa al solo fine di decidere su eccezioni come la prescrizione, purché restino fermi petitum e causa petendi.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione delle regole asseritamente violate e delle ragioni dello scostamento del giudice di merito; non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi con precisione la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La solidarietà prevista dalla disciplina sui rifiuti opera nel perimetro della specifica fattispecie sanzionatoria o amministrativa richiamata dalla norma e non è automaticamente estensibile al recupero di costi fondato su responsabilità contrattuale.
- Il concorso colposo del creditore presuppone un effettivo apporto causale o colposo alla produzione del danno; se il giudice di merito accerta che il vizio o il rifiuto erano occultati e non immediatamente percepibili, la censura non può essere accolta.
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