Parere n. 598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dai signori Damiano Tedeschi e Daniele Ciaramella contro il Comune di Zola Predosa, nei confronti della società Lorel s.r.l. per l’annullamento della nota datata 9 maggio 2021 con cui il Sindaco del Comune di Zola Predosa ha concluso negativamente il procedimento instaurato con istanza di riesame ex art.6.8 del RUE presentata dai ricorrenti con riferimento al permesso di costruire pratica UT n.17/C/2020 prot.27322 del 19 ottobre 2020; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il diniego del riesame ex art. 6.8 RUE relativo a un permesso di costruire e successivi motivi aggiunti contro il diniego del riesame della SCIA di variante in corso d’opera
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti, contestano la legittimità di un intervento edilizio comprendente la nuova costruzione di due unità abitative e la ristrutturazione con ampliamento di due unità esistenti. Nel ricorso principale deducono: la violazione dell’art. 4.2.3 del RUE e delle norme regionali sul consumo di suolo, sostenendo che il calcolo della superficie edificabile avrebbe dovuto rispettare il vincolo di conservazione delle superfici accessorie interrate o seminterrate; il difetto di motivazione e istruttoria del diniego comunale; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con i motivi aggiunti impugnano il diniego relativo al riesame della SCIA di variante finale, il parere del SUE, gli atti istruttori e alcune disposizioni del RUE, deducendo violazioni degli artt. 3.1 e 4.2.3 del RUE, illegittimità derivata delle disposizioni regolamentari per contrasto con la disciplina urbanistica e con la normativa VAS/VALSAT, nonché violazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 922/2017. Nel corso del procedimento sono emerse anche possibili difformità tra l’intervento realizzato e i titoli edilizi, nonché l’esistenza di un accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale civile.
Il parere
La Sezione non decide né il ricorso principale né i motivi aggiunti. Rileva che, nonostante i precedenti pareri interlocutori e i ripetuti supplementi istruttori, mancano ancora elementi indispensabili per una valutazione completa. Ordina al Ministero competente di predisporre una relazione istruttoria critica sulle deduzioni del Comune; acquisire e valutare la consulenza tecnica redatta nell’accertamento tecnico preventivo, verificando le eventuali violazioni urbanistico-edilizie e le difformità rispetto al permesso di costruire e alla SCIA in variante; accertare se sia stato instaurato il giudizio civile di merito e se permanga l’interesse dei ricorrenti alla decisione; trasmettere il parere interlocutorio e la relazione ai ricorrenti, assicurando un termine per le controdeduzioni, da esaminare criticamente nella relazione finale. L’adozione del parere definitivo è quindi sospesa e la trattazione è rinviata.
Osservazioni
Istruttoria sulla memoria comunale
Il Ministero deve predisporre una disamina puntuale e critica delle deduzioni contenute nella memoria del Comune di Zola Predosa del 7 maggio 2025; non è sufficiente una mera adesione o riproduzione delle argomentazioni dell’amministrazione comunale.
Accertamento tecnico preventivo
Deve essere acquisita e valutata criticamente la consulenza tecnica redatta nell’accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale civile, al fine di verificare se siano state accertate le violazioni dedotte nel ricorso principale e nei motivi aggiunti e le eventuali difformità dell’intervento rispetto al permesso di costruire e alla SCIA in variante.
Verifica della permanenza dell’interesse
Il Ministero deve verificare, previa interlocuzione con i ricorrenti, se sia stato instaurato il giudizio civile di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo, quale sia l’eventuale stato o esito del processo e se permanga l’interesse alla decisione del ricorso straordinario.
Garanzie partecipative
Il parere interlocutorio e la relazione istruttoria devono essere trasmessi ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni. Tali controdeduzioni dovranno essere oggetto di successivo vaglio critico nella relazione finale.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il procedimento nel quale è richiesto il parere della Sezione; il parere definitivo non è ancora stato reso.
art. 6.8 RUE del Comune di Zola Predosa
Disciplina la procedura comunale di riesame attivata dai ricorrenti con riferimento al permesso di costruire e alla SCIA di variante.
art. 4.2.3 RUE del Comune di Zola Predosa
È la disposizione regolamentare centrale del ricorso principale, relativa ai criteri di calcolo della superficie utile e accessoria e alla conservazione delle superfici accessorie interrate e seminterrate; è inoltre contestata nei motivi aggiunti insieme all’art. 3.1.
art. 27 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
È richiamato quale fondamento della procedura di riesame e dell’obbligo dell’amministrazione di concluderla con un provvedimento motivato.
È invocato nel ricorso principale per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi; nel procedimento relativo alla SCIA di variante risulta invece intervenuto un preavviso di rigetto.
art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di tutela del territorio e di contenimento del consumo di suolo.
È richiamato nei motivi aggiunti con riferimento alle norme sulla VAS/VALSAT e alla dedotta illegittimità delle disposizioni regolamentari.
È richiamata nei motivi aggiunti per sostenere l’illegittimità delle disposizioni del RUE in relazione alla pianificazione urbanistica.
l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
È richiamata nei motivi aggiunti in relazione alla disciplina urbanistica regionale e alla VAS/VALSAT.
D.A.L. Emilia-Romagna n. 922/2017
È richiamata quale parametro asseritamente violato dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando emergono fatti sopravvenuti o procedimenti paralleli potenzialmente incidenti sull’interesse alla decisione, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre specifici supplementi istruttori prima di pronunciarsi nel merito.
- La relazione ministeriale non può limitarsi a recepire per relationem le deduzioni dell’amministrazione resistente, ma deve contenere una valutazione puntuale, autonoma e critica delle censure e degli elementi istruttori rilevanti.
- Quando la controversia amministrativa riguarda possibili difformità edilizie già oggetto di accertamento tecnico preventivo davanti al giudice civile, la consulenza tecnica acquisita in quella sede costituisce elemento istruttorio da acquisire e valutare criticamente ai fini della decisione sul ricorso straordinario.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione è necessaria quando, nelle more del ricorso straordinario, siano stati avviati o possano essere stati definiti procedimenti o giudizi paralleli aventi ad oggetto i medesimi fatti.
- Le garanzie partecipative nel procedimento consultivo impongono che gli elementi istruttori rilevanti e il parere interlocutorio siano portati a conoscenza dei ricorrenti, consentendo loro di presentare controdeduzioni che devono essere effettivamente esaminate nella relazione conclusiva.
Ricorso straordinario su intervento edilizio e SCIA di variante
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietari di immobili confinanti contro il Comune di Zola Predosa, nei confronti della società titolare di un intervento edilizio. L’affare concerne il diniego comunale di riesame di un permesso di costruire e, con motivi aggiunti, il successivo diniego di riesame relativo a una SCIA di variante in corso d’opera.
Premesse e oggetto della controversia
L’intervento edilizio comprende la nuova costruzione di due unità abitative residenziali e la ristrutturazione con ampliamento di due unità esistenti, in un ambito urbano consolidato classificato dal RUE come “AUC.7.a – Tessuti insediativi di bassa intensità”.
I ricorrenti sostengono che l’intervento abbia prodotto un rilevante incremento della superficie edificata e sia lesivo degli immobili confinanti. Contestano, in particolare, il criterio utilizzato per determinare la superficie utile e accessoria e il mancato rispetto del vincolo di conservazione delle superfici accessorie interrate e seminterrate previsto dall’art. 4.2.3 del RUE.
Motivi del ricorso principale
Il ricorso principale è articolato in tre motivi.
- Il primo riguarda la violazione dell’art. 4.2.3 del RUE, dei principi regionali di tutela del territorio e contenimento del consumo di suolo, nonché il difetto di motivazione e istruttoria, l’illogicità e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. I ricorrenti sostengono che il calcolo avrebbe dovuto essere rapportato alla superficie esistente e che avrebbe dovuto essere conservata la superficie accessoria interrata o seminterrata.
- Il secondo censura il difetto di motivazione del diniego di riesame, ritenuto meramente assertivo rispetto alle specifiche contestazioni formulate dai ricorrenti, e richiama l’art. 27 della legge regionale n. 15/2013 e l’art. 6.8 del RUE.
- Il terzo deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle garanzie di partecipazione procedimentale, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
L’istanza cautelare era stata già respinta in precedenza, poiché la Sezione aveva ritenuto insussistente il requisito del danno grave e irreparabile.
Motivi aggiunti e sopravvenienze
Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno riferito che l’intervento era stato modificato in corso d’opera e che era stata presentata una SCIA di variante finale. Hanno quindi proposto motivi aggiunti contro il provvedimento del 13 marzo 2023, il parere del SUE e gli atti istruttori relativi al riesame della SCIA, nonché contro alcune disposizioni del RUE.
I motivi aggiunti deducono:
- la violazione degli artt. 3.1 e 4.2.3 del RUE;
- l’illegittimità derivata delle disposizioni regolamentari, per contrasto con la disciplina urbanistica statale e regionale e con la normativa VAS/VALSAT;
- ulteriori violazioni degli artt. 3.1 e 4.2.3 del RUE;
- la violazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 922/2017.
Nel procedimento comunale relativo alla SCIA di variante risultano svolti l’audizione dei ricorrenti, sopralluoghi e la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Comune ha poi dichiarato la conformità dell’intervento alla legge e agli strumenti urbanistici, confermando l’efficacia della SCIA di variante.
Istruttoria svolta dalla Sezione
La Sezione ha adottato numerosi pareri interlocutori, disponendo supplementi istruttori per acquisire i motivi aggiunti, le controdeduzioni comunali e la documentazione relativa alle vicende sopravvenute.
I ricorrenti hanno inoltre riferito che il Tribunale civile di Bologna aveva disposto un accertamento tecnico preventivo sulle possibili violazioni urbanistiche ed edilizie e che il Comune avrebbe ammesso l’esistenza di alcuni abusi edilizi. La Sezione ha quindi richiesto l’acquisizione della consulenza tecnica e informazioni sull’eventuale successivo giudizio civile di merito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
All’adunanza del 19 febbraio 2026 la Sezione ha ritenuto che mancassero ancora elementi necessari per decidere. In particolare, la documentazione trasmessa non consentiva:
- una valutazione critica delle deduzioni contenute nella memoria del Comune del 7 maggio 2025;
- di verificare, sulla base della consulenza tecnica, se fossero state accertate le violazioni dedotte nel ricorso principale e nei motivi aggiunti;
- di stabilire se l’intervento realizzato fosse difforme dal permesso di costruire o dalla SCIA in variante;
- di accertare se fosse stato instaurato il giudizio civile di merito e quale fosse il suo eventuale esito;
- di verificare se permanesse l’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso straordinario.
La Sezione ha inoltre richiesto che siano assicurate le garanzie partecipative dei ricorrenti. Il parere interlocutorio e la relazione istruttoria dovranno essere trasmessi agli interessati, ai quali dovrà essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni. Tali controdeduzioni dovranno essere oggetto di un effettivo e successivo vaglio critico nella relazione finale.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito del ricorso principale né quello dei motivi aggiunti. Ha sospeso l’adozione del parere, disposto ulteriori incombenti istruttori a carico del Ministero competente e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. L’esito è pertanto interlocutorio e nessuna delle parti può considerarsi prevalente allo stato del procedimento.
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