Parere n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto k10/595642 di rigetto della domanda di concessione cittadinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, sostenendo che l'amministrazione avesse fondato la decisione esclusivamente su due precedenti penali del coniuge, relativi a violazioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza. Sono stati dedotti eccesso di potere per carenza istruttoria, omessa o erronea valutazione comparativa degli interessi e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992. La questione centrale riguarda la possibilità di attribuire rilievo ai precedenti penali del coniuge nella valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità della richiedente senza dimostrare concretamente la loro incidenza sul percorso di integrazione sociale e sulla prognosi di inaffidabilità della richiedente stessa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e al difetto di motivazione e istruttoria. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, ma la decisione deve poggiare su un'istruttoria completa, su fatti verificati e su una motivazione logica, ragionevole e coerente con la finalità del potere. I precedenti penali del coniuge possono essere considerati, ma non possono essere automaticamente imputati alla richiedente né ritenuti ostativi senza spiegare in che modo incidano concretamente sulla sua integrazione, affidabilità e adesione ai valori dell'ordinamento. Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare i precedenti del coniuge, senza accertare se la ricorrente li avesse condivisi, non se ne fosse dissociata o fosse inserita in un contesto familiare caratterizzato da valori devianti. La Sezione ha quindi espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, con caducazione del diniego e riedizione del potere amministrativo nel rispetto degli effetti conformativi della pronuncia.
Osservazioni
Violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e carenza istruttoria
I precedenti penali del coniuge possono assumere rilievo nella valutazione dell'integrazione sociale e dell'affidabilità della richiedente, ma l'amministrazione deve dimostrare concretamente la loro incidenza sul percorso di integrazione e formulare una prognosi riferita alla richiedente, non limitarsi alla loro mera rilevazione.
Difetto di motivazione
Il diniego è illegittimo perché ha automaticamente ritenuto ostativi i precedenti del coniuge senza indicare elementi dai quali desumere che la richiedente li avesse condivisi, non se ne fosse dissociata o fosse inserita in un nucleo familiare caratterizzato da schemi e valori devianti.
Valutazione complessiva dell'integrazione
La motivazione avrebbe dovuto considerare il complessivo percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare della richiedente, spiegando perché le vicende penali del coniuge fossero decisive ai fini della mancata integrazione e dell'inaffidabilità della richiedente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell'integrazione dello straniero, della sua affidabilità e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
Impone una motivazione effettiva, completa, logica e comprensibile, idonea a rendere verificabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa.
art. 27 Costituzione
Il carattere personale della responsabilità penale impedisce di imputare automaticamente alla richiedente le condotte penalmente rilevanti del coniuge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto dal parere.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, pur costituendo esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione, deve essere sorretta da un'istruttoria completa e da una motivazione logica, ragionevole e coerente con la finalità di valutare l'effettiva integrazione e affidabilità del richiedente.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, i precedenti penali del coniuge o di altri familiari possono essere considerati come elementi del contesto familiare, ma non possono essere automaticamente imputati al richiedente né ritenuti ostativi senza una dimostrazione concreta della loro incidenza sul percorso di integrazione e sulla prognosi di affidabilità personale.
- Il diniego di cittadinanza deve fondarsi su una valutazione complessiva del percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare del richiedente; il mero richiamo a precedenti penali, soprattutto se riferiti a soggetti diversi dall'istante, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Il carattere personale della responsabilità penale impedisce che la condotta del coniuge determini, senza ulteriori accertamenti, una presunzione di inaffidabilità o di mancata integrazione della richiedente.
- Quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale in materia di cittadinanza, il giudice può verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la coerenza logica della motivazione e la compatibilità dei fatti valorizzati con la ratio del potere, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa.
Diniego di cittadinanza fondato sui precedenti penali del coniuge
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'interno, avverso il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Fatti e provvedimento impugnato
La richiedente aveva presentato domanda il 18 marzo 2016. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza dopo che un rapporto informativo della Questura aveva segnalato, a carico del coniuge, due decreti penali del 2017 e del 2018 relativi a violazioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza.
La ricorrente ha dedotto carenza istruttoria, omessa o erronea valutazione comparativa degli interessi e difetto di motivazione, oltre alla violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha richiamato l'orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale di alta amministrazione. La decisione presuppone la valutazione di un interesse pubblico e dell'affidabilità morale e civile del richiedente, nonché la verifica della sua capacità di stabile integrazione nella comunità nazionale.
L'amministrazione deve quindi formulare un giudizio prognostico sulla capacità dello straniero di rispettare le regole giuridiche, civili e culturali dell'ordinamento e di non porsi in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale. Nella valutazione possono assumere rilievo l'integrazione sociale, l'assenza di gravi precedenti penali e la situazione economica e patrimoniale.
Limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa
Il sindacato del giudice non consiste nella sostituzione della propria valutazione a quella dell'amministrazione. Esso riguarda, tuttavia, la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza tra gli elementi valorizzati e la finalità del potere esercitato.
L'ampiezza della discrezionalità non esonera l'amministrazione dall'obbligo di rappresentare integralmente la realtà e di spiegare in modo trasparente, coerente e comprensibile le ragioni del diniego.
Rilevanza dei precedenti del coniuge
La Sezione ha riconosciuto che la condotta dei componenti del nucleo familiare può essere considerata nella valutazione del percorso di integrazione e dell'affidabilità della persona che richiede la cittadinanza. Tale rilievo, però, non è automatico.
È necessario dimostrare che le vicende del familiare incidano concretamente sulla posizione della richiedente e sulla prognosi di sua inaffidabilità. Non è sufficiente richiamare l'esistenza dei precedenti penali del coniuge senza indicare il rapporto tra tali fatti, il percorso di integrazione della richiedente e la sua adesione ai valori dell'ordinamento.
La Sezione ha inoltre richiamato l'indirizzo secondo cui non è legittimo fondare il giudizio di integrazione su un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale. Un simile criterio sarebbe irrealistico e potrebbe trasformare il precedente penale in una causa automatica di esclusione, senza una valutazione concreta della pericolosità sociale e dell'effettivo percorso di integrazione.
Difetto di istruttoria e motivazione
Nel caso esaminato, il Ministero si era limitato a rilevare i precedenti penali del coniuge. Non risultava accertato né motivato:
- se la richiedente avesse condiviso le condotte del coniuge;
- se non se ne fosse dissociata;
- se il nucleo familiare fosse caratterizzato da schemi o valori devianti;
- per quali ragioni i reati del coniuge dovessero incidere sulla prognosi di affidabilità della richiedente;
- in che modo tali fatti dimostrassero una mancata integrazione sociale.
Secondo la Sezione, l'automatica attribuzione alla richiedente degli effetti negativi delle condotte del coniuge è incompatibile con il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.
Necessità di una valutazione complessiva
La motivazione del diniego avrebbe dovuto collocare le vicende familiari all'interno di una valutazione complessiva del percorso della richiedente, comprendente gli elementi esistenziali, lavorativi, sociali e familiari, anteriori e successivi alla presentazione della domanda.
Anche in presenza di elementi negativi, l'amministrazione deve spiegare perché essi siano realmente decisivi e come incidano sull'integrazione effettiva e sull'affidabilità personale del richiedente. L'obbligo motivazionale è particolarmente intenso quando i fatti penalmente rilevanti non sono stati commessi dall'istante, ma dal coniuge o da altro familiare.
Esito e riedizione del potere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario. Il provvedimento ministeriale è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione ed è stata disposta la sua caducazione.
L'amministrazione dovrà riesaminare l'istanza nel rispetto degli effetti conformativi della pronuncia, svolgendo una nuova istruttoria e formulando una motivazione riferita alla posizione personale della richiedente e alla concreta incidenza delle vicende familiari sul suo percorso di integrazione.
Tutela dei dati personali
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessata, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento UE 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →