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Parere

Parere n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro Ministero dell'interno per l’annullamento del d.m. n. k10/558808 del 5 dicembre 2019, concernente il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202100522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale n. K10/558808 del 5 dicembre 2019, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su tre decreti penali e una pronuncia del giudice di pace riguardanti il coniuge, per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità e carenza di motivazione. La questione centrale riguarda la legittimità del diniego basato esclusivamente sui precedenti penali del coniuge, senza una valutazione concreta della loro natura, gravità e incidenza sull'integrazione, sull'affidabilità e sulla meritevolezza della richiedente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e al difetto di motivazione. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo diniego deve fondarsi su un'istruttoria sufficiente e su una motivazione logica, ragionevole e riferita alla situazione concreta della richiedente. I precedenti penali del coniuge possono essere considerati, ma non possono essere automaticamente imputati alla richiedente: occorrono elementi, anche indiziari purché gravi e concordanti, idonei a dimostrare una regia familiare, la condivisione degli schemi devianti, la fruizione familiare dei proventi del reato, atteggiamenti di collaborazione o protezione reciproca, oppure comunque una concreta incidenza negativa sulla sua integrazione. Nel caso esaminato il Ministero si è limitato a richiamare i precedenti del coniuge, senza spiegare perché essi denotassero l'inaffidabilità della ricorrente o il suo mancato inserimento nella comunità nazionale e senza considerare complessivamente i legami familiari, il radicamento territoriale, l'attività lavorativa e il percorso sociale della richiedente. Il provvedimento impugnato è stato quindi caducato, con salvezza della riedizione del potere mediante riesame dell'istanza nel rispetto degli effetti conformativi del parere.

Osservazioni

Art. 9 legge n. 91/1992 - Rilevanza dei precedenti penali del coniuge

I precedenti penali del coniuge possono essere valutati nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, ma soltanto nei limiti di una valutazione concreta della loro natura, gravità e incidenza sul processo di integrazione della richiedente. Non è sufficiente il loro mero richiamo né la loro automatica considerazione come ostativi.

Istruttoria - Incidenza della condotta del familiare

L'amministrazione deve acquisire e valorizzare elementi di fatto, o almeno indizi gravi e concordanti, dai quali emerga che la richiedente abbia condiviso, agevolato o comunque subito l'influenza negativa delle condotte del coniuge, ovvero che tali condotte siano espressione di una scarsa integrazione dell'intero nucleo familiare.

Motivazione del diniego

La motivazione deve illustrare la valutazione complessiva dell'integrazione della richiedente e spiegare perché i precedenti del coniuge siano concretamente dirimenti ai fini dell'affidabilità e della meritevolezza della domanda. Il mero riferimento ai precedenti penali del familiare non soddisfa l'obbligo motivazionale.

Riedizione del potere

L'accoglimento comporta la caducazione del provvedimento impugnato, ma non il riconoscimento diretto della cittadinanza. Il Ministero può riesaminare l'istanza esercitando nuovamente il proprio potere discrezionale nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dal parere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

    La concessione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, fondato sulla valutazione complessiva dell'integrazione dello straniero, della sua affidabilità e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il parere fonda l'accoglimento principalmente sul difetto di istruttoria e motivazione e sulla non corretta applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato per evidenziare i benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre sugli altri componenti del nucleo, tra cui la protezione dall'espulsione dei parenti entro il secondo grado e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto dal Collegio.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo esercizio deve essere sostenuto da un'istruttoria adeguata, dalla verifica della veridicità dei fatti e da una motivazione logica, ragionevole e coerente con la finalità del potere.
  • La valutazione dell'integrazione del richiedente non può essere fondata su un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, ma deve apprezzare in concreto la pericolosità sociale, il percorso di integrazione e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • I precedenti penali del coniuge o di altri familiari possono rilevare nel procedimento di concessione della cittadinanza soltanto quando siano concretamente correlati all'integrazione e all'affidabilità del richiedente; il loro mero richiamo non è sufficiente.
  • Per attribuire rilievo sfavorevole alle condotte penalmente rilevanti di un familiare occorrono elementi di fatto, o almeno indizi gravi e concordanti, che dimostrino una regia familiare, la condivisione o protezione delle condotte devianti, la fruizione familiare dei proventi illeciti o comunque una concreta incidenza negativa sulla posizione del richiedente.
  • Il diniego di cittadinanza deve contenere una valutazione complessiva del percorso esistenziale, familiare, lavorativo e sociale del richiedente; quanto più il fatto negativo riguarda un familiare e non l'istante, tanto più puntuale deve essere la motivazione che ne giustifica la rilevanza ostativa.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza non attribuisce direttamente lo status civitatis, ma impone all'amministrazione la riedizione del potere mediante un nuovo esame dell'istanza conforme ai vincoli derivanti dalla pronuncia.

Diniego di cittadinanza fondato sui precedenti penali del coniuge

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'interno, avverso il diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e richiesta

La ricorrente aveva presentato domanda il 23 novembre 2015. Il Ministero dell'interno l'aveva respinta richiamando tre decreti penali e una pronuncia del giudice di pace riguardanti il coniuge, relativi a violazioni del codice della strada e risalenti al periodo 2000-2005.

Nel ricorso sono state dedotte la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità e carenza di motivazione.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

Il Consiglio di Stato ribadisce che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale di alta amministrazione, collegato all'interesse pubblico all'ampliamento della comunità statale e alla verifica dell'integrazione stabile dello straniero nella collettività nazionale.

La valutazione deve tendere a verificare, in prospettiva, l'adesione del richiedente alle regole di civile convivenza e ai valori fondamentali dell'ordinamento, nonché l'assenza di elementi idonei a evidenziare possibili condotte contrarie all'ordine e alla sicurezza nazionale.

L'ampiezza della discrezionalità non esclude il controllo sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, sulla coerenza della decisione con la finalità del potere e sulla logicità e ragionevolezza della motivazione.

Valutazione dei precedenti penali dei familiari

Il Consiglio di Stato esclude che l'integrazione possa essere valutata sulla base di un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale. È necessaria una valutazione concreta della pericolosità sociale e dell'effettivo percorso di integrazione del richiedente.

I precedenti penali del coniuge o di altri familiari possono assumere rilievo, perché l'acquisto della cittadinanza produce anche effetti indiretti sul nucleo familiare. Tuttavia, tale rilievo non è automatico. L'amministrazione deve verificare la natura e la gravità dei reati, la loro eventuale connessione con una regia familiare, la condivisione degli schemi devianti, la fruizione familiare dei proventi illeciti o l'esistenza di atteggiamenti di collaborazione e protezione reciproca.

In assenza di tali elementi, il mero fatto che il coniuge abbia riportato precedenti penali non dimostra né la mancata integrazione né l'inaffidabilità della richiedente. Occorrono almeno elementi indiziari gravi e concordanti che consentano di collegare concretamente la condotta del familiare alla posizione della richiedente e al suo percorso di integrazione.

Difetto di istruttoria e di motivazione

Nel caso concreto il Ministero si è limitato a rilevare l'esistenza dei precedenti penali del coniuge, senza indicare perché tali precedenti fossero idonei a dimostrare l'inaffidabilità della ricorrente o la sua mancata integrazione.

Il provvedimento non ha correlato i reati del coniuge alla valutazione prognostica richiesta dall'art. 9 della legge n. 91/1992 e non ha esaminato l'eventuale dissociazione della ricorrente, la sua condotta personale, i legami familiari, il radicamento territoriale, l'attività lavorativa e il complessivo percorso sociale.

La motivazione del diniego avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale proprio perché i fatti negativi non erano stati commessi dalla richiedente, ma dal coniuge. Il difetto istruttorio e motivazionale ha quindi impedito una valutazione complessiva e individualizzata della domanda.

Esito e riedizione del potere

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, nei limiti indicati in motivazione, disponendo la caducazione del provvedimento ministeriale impugnato.

L'accoglimento non comporta il riconoscimento diretto della cittadinanza. Il Ministero dell'interno conserva il potere di riesaminare l'istanza, ma deve procedere a una nuova valutazione istruttoria e motivazionale conforme ai principi affermati nel parere e ai relativi effetti conformativi.

Tutela dei dati personali

Il Collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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