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Parere

Parere n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposti dal Dott. Natale Venanzio Longoni, in proprio nonché quale titolare dell’omonima ditta individuale, contro il Comune di Cucciago, il Comune di Fino Mornasco, lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Associato di Fino Mornasco e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Con il primo ricorso, depositato il 21 gennaio 2025, si impugnano: a) il provvedimento n. 69/2024 dello SUAP Associato di Fino Mornasco recante “Ordinanza di chiusura allevamento cani in via Stazione/via Consortile dei Prati Lunghi a Cucciago”, notificato in data 29 ottobre 2024; b) il provvedimento dello SUAP Associato di Fino Mornasco recante “Riscontro alla richiesta di sospensione dell’ordinanza numero 69/2024: diniego” del 4 dicembre 2024; c) i verbali di sopralluogo dell’ATS dell’Insubria presso la struttura sita in Cucciago (CO), via Stazione / via Consortile dei Prati Lunghi del 9 maggio 2024 e dell’8 ottobre 2024; d) la nota dell’ATS dell’Insubria prot. n. DVCS.0116043 del 23 ottobre 2024; e) tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. Con il secondo ricorso, depositato il 23 maggio 2025, si impugnano: a) l’ordinanza sindacale n. 1 del 2025 recante “Ordinanza sindacale di convalida del provvedimento del 24/10/2024 del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive avente ad oggetto ‘Chiusura allevamento cani in via Stazione / via Consortile dei Prati Lunghi a Cucciago’”; b) il provvedimento n. 69/2024 dello SUAP Associato di Fino Mornasco recante “Ordinanza di chiusura allevamento cani in via Stazione/via Consortile dei Prati Lunghi a Cucciago”, notificato in data 29 ottobre 2024; c) il provvedimento dello SUAP Associato di Fino Mornasco recante “Riscontro alla richiesta di sospensione dell’ordinanza numero 69/2024: diniego” del 4 dicembre 2024; d) i verbali di sopralluogo dell’ATS dell’Insubria presso la struttura sita in Cucciago (CO), via Stazione / via Consortile dei Prati Lunghi del 9 maggio 2024 e dell’8 ottobre 2024; e) la nota dell’ATS dell’Insubria prot. n. DVCS.0116043 del 23 ottobre 2024; e) tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Giustizia amministrativa202501020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza SUAP n. 69/2024 di chiusura di un allevamento per cani, del diniego di sospensione, degli atti istruttori dell’ATS e della successiva ordinanza sindacale n. 1/2025 di convalida

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi straordinari riuniti, l’ordinanza n. 69/2024 con cui il Responsabile dello SUAP Associato di Fino Mornasco aveva disposto la chiusura di un allevamento e ricovero per cani, il trasferimento degli animali e l’eventuale bonifica dell’area, nonché il diniego di sospensione, i verbali dei sopralluoghi dell’ATS dell’Insubria e la successiva ordinanza sindacale n. 1/2025, con cui il Sindaco di Cucciago aveva convalidato il provvedimento originario. I motivi dedotti hanno riguardato l’incompetenza del Responsabile SUAP e del Sindaco, la violazione degli artt. 50 e 107 del d.lgs. 267/2000 e della normativa regionale, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, la mancata previa autotutela sulla SCIA, il difetto di istruttoria e motivazione in ordine alle condizioni dei ricoveri, nonché l’illegittima applicazione della chiusura quale misura non prevista dalla disciplina sanzionatoria. Il Comune ha eccepito anche l’acquiescenza del ricorrente, ritenuta insussistente dalla Sezione.

Il parere

La Sezione ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha respinto l’eccezione di acquiescenza, rilevando che le interlocuzioni del ricorrente erano dirette a evitare gli effetti della chiusura e non esprimevano una volontà univoca di accettazione. Nel merito, ha qualificato il potere esercitato non come potere extra ordinem ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, ma come potere ordinario fondato sugli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, applicabili alle industrie insalubri. L’allevamento di animali rientra automaticamente nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe previsto dal d.m. 5 settembre 1994. Gli accertamenti dell’ATS avevano evidenziato una grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie e una situazione di rischio persistente, tale da giustificare anche la cessazione dell’attività quando non risultino praticabili soluzioni alternative. Il provvedimento SUAP era originariamente affetto da incompetenza relativa, poiché il potere spettava al Sindaco, ma il vizio è stato validamente sanato dall’ordinanza sindacale n. 1/2025 di convalida, essendo SUAP e Sindaco appartenenti al medesimo plesso amministrativo e trattandosi di potere ordinario. Sono stati ritenuti infondati i motivi relativi alla competenza, alla contingibilità e urgenza, alla mancata autotutela sulla SCIA, all’istruttoria, alla motivazione e alla misura della chiusura. La Sezione ha inoltre rilevato che la SCIA era stata presentata senza la preventiva registrazione presso l’ATS, richiesta dall’art. 12, commi 6-8, del regolamento regionale Lombardia n. 2/2017. Le istanze cautelari sono state assorbite. I ricorsi, riuniti, sono stati dichiarati infondati e quindi rigettati.

Osservazioni

Riunione dei ricorsi

I due ricorsi sono stati riuniti perché riguardano atti oggettivamente e soggettivamente connessi, inseriti nella medesima sequenza procedimentale culminata nell’ordinanza sindacale di convalida.

Acquiescenza

L’eccezione di carenza di interesse per acquiescenza è infondata: l’acquiescenza richiede una volontà univoca di accettare gli effetti lesivi dell’atto, non ravvisabile nelle interlocuzioni del ricorrente finalizzate a impedirne o sospenderne l’esecuzione.

Competenza e fondamento del potere

Il provvedimento di chiusura non è stato qualificato come ordinanza contingibile e urgente, ma come esercizio del potere ordinario previsto dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 in materia di industrie insalubri.

Incompetenza relativa e convalida

L’originario provvedimento del Responsabile SUAP era affetto da incompetenza relativa, poiché il potere spettava al Sindaco. Il vizio è stato tuttavia sanato dall’ordinanza sindacale n. 1/2025, adottata dal titolare del potere nell’ambito del medesimo plesso amministrativo.

Contingibilità e urgenza

Le censure relative all’assenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti sono infondate, poiché la misura trova il proprio fondamento negli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 e non nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 quale norma attributiva di un potere extra ordinem.

Autotutela sulla SCIA

La censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 è inconferente. La disciplina regionale richiede, prima della presentazione della SCIA, la registrazione della struttura presso l’ATS e l’indicazione del relativo numero; il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto a tale passaggio.

Istruttoria e condizioni igienico-sanitarie

I sopralluoghi dell’ATS del 9 maggio e dell’8 ottobre 2024, nonché quello del 22 gennaio 2025, hanno evidenziato e confermato una persistente situazione di rischio e il mancato adeguamento dell’attività alle prescrizioni delle autorità competenti.

Legittimità della chiusura

La chiusura può essere disposta nell’ambito dei poteri previsti dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 quando un’attività insalubre determini un pericolo per la salute pubblica e non siano praticabili soluzioni alternative, anche se la normativa di settore prevede ulteriori misure sanzionatorie.

Norme richiamate

  • artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934

    poteri prescrittivi volti a prevenire o impedire il danno o il pericolo

    Costituiscono il fondamento ordinario del potere di imporre prescrizioni e, ove non siano praticabili soluzioni alternative, di disporre la cessazione di attività qualificate come industrie insalubri e idonee a determinare un pericolo per la salute pubblica.

  • d.m. 5 settembre 1994

    elenco delle industrie insalubri di prima classe

    L’allevamento di animali è incluso nell’elenco e la qualificazione dell’attività come industria insalubre deriva automaticamente dall’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 216 del r.d. 1265/1934.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

    Il richiamo generico all’art. 50 non conferisce necessariamente natura contingibile e urgente al provvedimento; può riferirsi alle funzioni ordinarie attribuite al Sindaco da specifiche disposizioni, tra cui gli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla competenza del Responsabile SUAP, ma la Sezione ha ricondotto il potere sostanziale al Sindaco e ha ritenuto sanabile l’incompetenza relativa mediante convalida.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non imponeva, nel caso esaminato, una previa autotutela sulla SCIA, poiché la misura contestata riguardava principalmente le condizioni igienico-sanitarie della struttura e, inoltre, la SCIA risultava presentata senza la preventiva registrazione richiesta dalla disciplina regionale.

  • art. 12, commi 6, 7 e 8, regolamento regionale Lombardia n. 2/2017

    in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura

    La struttura deve essere previamente registrata presso l’ATS e la SCIA deve riportare il numero di registrazione nell’anagrafe degli animali da affezione; la preventiva registrazione costituisce presupposto per la presentazione proficua della SCIA.

  • art. 114 l.r. Lombardia n. 33/2009

    È stato richiamato nel quadro della disciplina regionale sanitaria e dei requisiti delle strutture, ma le relative censure sono state ritenute infondate alla luce degli accertamenti dell’ATS.

  • artt. 12 e 14 regolamento regionale Lombardia n. 2/2017

    Sono stati richiamati in relazione ai requisiti dei ricoveri e alle condizioni dell’attività; la Sezione ha ritenuto non scalfite le risultanze istruttorie dell’ATS.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Fonte del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamata implicitamente dalla natura dell’affare e dalla richiesta del parere ministeriale.

Massime di principio

  • La classificazione di un’attività come industria insalubre deriva automaticamente dalla sua inclusione nell’elenco previsto dal d.m. 5 settembre 1994 ai sensi dell’art. 216 del r.d. 1265/1934; in presenza di accertamenti sanitari che evidenzino un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco può adottare le misure previste dagli artt. 216 e 217, compresa la cessazione dell’attività quando non siano praticabili soluzioni alternative.
  • Un provvedimento comunale fondato sugli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 esercita un potere ordinario e non assume natura di ordinanza contingibile e urgente per il solo fatto di richiamare genericamente l’art. 50 del d.lgs. 267/2000.
  • L’incompetenza relativa del responsabile di un ufficio appartenente al medesimo plesso amministrativo del titolare del potere può essere sanata mediante convalida adottata dall’organo competente, quando si tratti dell’esercizio di un potere ordinario e sussistano gli altri presupposti della convalida.
  • L’acquiescenza all’atto amministrativo richiede una volontà univoca di accettarne gli effetti lesivi e non può essere desunta da interlocuzioni o richieste del destinatario dirette a ottenere la sospensione, la modifica o il superamento dell’atto.
  • La disciplina regionale che subordina la presentazione della SCIA per l’avvio di un’attività alla preventiva registrazione della struttura presso l’autorità sanitaria rende inconferente la censura basata sull’omessa autotutela sulla SCIA quando il ricorrente non dimostri di aver rispettato il presupposto procedimentale richiesto.

Chiusura di un allevamento per cani qualificato come industria insalubre

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dal titolare di un allevamento e ricovero per cani contro il Comune di Cucciago, il Comune di Fino Mornasco, il SUAP Associato di Fino Mornasco e l’ATS dell’Insubria. I ricorsi riguardavano la chiusura dell’attività, disposta dopo sopralluoghi dell’autorità sanitaria, e la successiva convalida del provvedimento da parte del Sindaco.

Premesse e sequenza procedimentale

L’ATS dell’Insubria ha effettuato sopralluoghi il 9 maggio e l’8 ottobre 2024. Le relative risultanze hanno evidenziato una rilevante compromissione delle condizioni igienico-sanitarie della struttura, qualificata come industria insalubre di prima classe, e hanno suggerito l’adozione di un provvedimento di chiusura.

Il Responsabile dello SUAP Associato di Fino Mornasco ha quindi adottato l’ordinanza n. 69/2024, disponendo la chiusura dell’allevamento, il trasferimento degli animali presenti e l’eventuale bonifica dell’area. A seguito delle richieste del titolare, lo SUAP ha respinto l’istanza di sospensione il 4 dicembre 2024, concedendo una proroga sino al 31 dicembre 2024.

Il ricorrente ha successivamente proposto un primo ricorso straordinario. Il 4 aprile 2025 il Sindaco di Cucciago ha adottato l’ordinanza n. 1/2025, qualificata come ordinanza di convalida del provvedimento originario. Tale atto è stato impugnato con un secondo ricorso straordinario.

Riunione e acquiescenza

La Sezione ha riunito i ricorsi, ravvisando una connessione oggettiva e soggettiva e la loro appartenenza alla medesima sequenza procedimentale.

È stata respinta l’eccezione del Comune relativa all’acquiescenza. Secondo il parere, l’acquiescenza richiede una volontà univoca di accettare gli effetti lesivi dell’atto. Le comunicazioni del ricorrente erano invece finalizzate a evitare la chiusura o a ottenerne la sospensione e non potevano essere interpretate come accettazione del provvedimento.

Fondamento normativo del potere di chiusura

La Sezione ha chiarito che l’intervento amministrativo non doveva essere ricondotto al potere contingibile e urgente previsto dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000. Il corretto fondamento era costituito dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, che disciplinano le industrie insalubri e attribuiscono poteri prescrittivi e impeditivi a tutela della salute pubblica.

L’allevamento di animali è incluso nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe allegato al d.m. 5 settembre 1994. La qualificazione dell’attività deriva quindi automaticamente dalla sua inclusione nell’elenco. In presenza di accertamenti sanitari che evidenzino un rischio per la salute pubblica, il Sindaco deve valutare l’adozione delle misure previste dalla disciplina, potendo disporre anche la cessazione dell’attività quando non siano praticabili soluzioni alternative.

Il mero richiamo all’art. 50 del d.lgs. 267/2000 non è sufficiente a qualificare un atto come ordinanza contingibile e urgente. Il richiamo può infatti riferirsi alle funzioni ordinarie attribuite al Sindaco da specifiche disposizioni di legge, tra cui gli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934.

Incompetenza del SUAP e convalida sindacale

La Sezione ha riconosciuto che il provvedimento originario del Responsabile SUAP era affetto da incompetenza relativa, poiché il potere ordinario di intervento spettava al Sindaco.

Tuttavia, il vizio è stato sanato dall’ordinanza sindacale n. 1/2025. La convalida è stata ritenuta legittima perché il SUAP e il Sindaco appartengono al medesimo plesso amministrativo e il potere esercitato è un potere ordinario. La successiva adozione dell’atto da parte dell’organo competente ha quindi eliminato il vizio di incompetenza relativa dell’atto originario.

Esame dei motivi di ricorso

Sono state ritenute infondate le censure concernenti la competenza, l’asserita natura contingibile e urgente dell’ordinanza e la mancanza dei relativi presupposti. Il sopralluogo del 22 gennaio 2025 non aveva evidenziato un mutamento favorevole della situazione, ma aveva confermato la persistenza delle criticità e il mancato adeguamento del titolare alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

È stata ritenuta inconferente la censura relativa alla mancata autotutela sulla SCIA presentata il 14 settembre 2022. L’art. 12, commi 6-8, del regolamento regionale Lombardia n. 2/2017 prevede che, prima della presentazione della SCIA, il titolare debba ottenere dall’ATS il numero di registrazione della struttura nell’anagrafe degli animali da affezione e riportarlo nella SCIA. Il ricorrente non ha dimostrato di aver previamente ottenuto tale registrazione.

In ogni caso, i provvedimenti impugnati erano principalmente diretti a fronteggiare la situazione igienico-sanitaria riscontrata nella struttura, non semplicemente a sanzionare l’avvio dell’attività mediante SCIA. Per questo motivo, la questione dell’autotutela sulla segnalazione non incideva sulla legittimità della chiusura.

Le ulteriori censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione sono state respinte perché le risultanze dei sopralluoghi dell’ATS non erano state validamente scalfite dalle deduzioni o dalla documentazione prodotta dal ricorrente. È stata inoltre respinta la contestazione secondo cui la chiusura sarebbe stata una misura sanzionatoria non prevista dalla disciplina di settore: la chiusura è stata ricondotta ai poteri ordinari di prevenzione e cessazione dell’attività previsti dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che i due ricorsi fossero riuniti e dichiarati infondati. Le domande cautelari sono state assorbite. Il ricorrente è risultato soccombente.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiSanitàCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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