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Parere

Parere n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal 1° luogotenente dell’Esercito Italiano -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determina negativa -OMISSIS- del 9 gennaio 2025 con cui è stata rigettata l’istanza presentata il 21 settembre 2022 volta a conseguire l’interdipendenza tra l’infermità contratta per causa di servizio “rachialgia dorso lombare con sciatalgia bilaterale ed ernia discale L4-L5 L5-S12” e l’infermità contratta “artrosi cervicale con riduzione dello spazio discale C4-C5” già dipendente da causa di servizio ed indennizzata alla Tab. B con decreto n.3549/E del 15 settembre 2011; ed è stata dichiarata inammissibile e, quindi, archiviata l’istanza presentata ai fini della concessione del beneficio dell’equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202500993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determina negativa del 9 gennaio 2025, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento dell’interdipendenza tra una patologia dorso-lombare e una patologia cervicale già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché dichiarata inammissibile l’istanza di equo indennizzo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina ministeriale che aveva escluso il nesso di interdipendenza tra la rachialgia dorso-lombare con sciatalgia bilaterale ed ernia discale L4-L5, L5-S1 e l’artrosi cervicale con riduzione dello spazio discale C4-C5, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e indennizzata. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 1-5 e 7 del d.P.R. 461/2001, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1496 del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 2087 c.c., nonché eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Il ricorrente aveva prodotto una certificazione della ASL attestante, a suo avviso, il nesso di interdipendenza. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha riaperto in autotutela il procedimento e ha chiesto alla Commissione medica ospedaliera un riesame, conclusosi con la conferma dell’insussistenza dell’interdipendenza e con la qualificazione della nuova patologia come mero aggravamento della precedente. La questione riguardava inoltre la tempestività della domanda di aggravamento e di equo indennizzo, presentata oltre il quinquennio dalla comunicazione del decreto di liquidazione del precedente equo indennizzo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. La Commissione medica ospedaliera, sia nel verbale del 2 dicembre 2024 sia nel parere di riesame del 30 luglio 2025, ha escluso il nesso medico-legale di interdipendenza, qualificando la patologia più recente come aggravamento della precedente infermità, incidente sul medesimo organo o funzione e rilevante, eventualmente, ai fini di un migliore inquadramento tabellare. Tale valutazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica medico-legale e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta incongruità o irrazionalità ovvero di evidente travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. La certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, proveniente da altra struttura, non è idonea a superare il giudizio della Commissione in assenza della dimostrazione di macroscopiche ed evidenti incongruenze. Esclusa l’interdipendenza, la domanda è stata inoltre ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 686/1957, come riprodotto dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. 461/2001: l’istanza di aggravamento deve essere presentata entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di attribuzione del precedente equo indennizzo. Poiché il precedente decreto era stato comunicato il 20 marzo 2012 e la nuova istanza è stata presentata il 21 settembre 2022, il termine quinquennale risultava ampiamente decorso.

Osservazioni

Nesso di interdipendenza medico-legale

La Commissione medica ospedaliera ha legittimamente escluso l’interdipendenza tra le due patologie, ritenendo che la più recente costituisse un aggravamento della precedente infermità, con incidenza sul medesimo organo o funzione e rilevanza ai fini del migliore inquadramento tabellare.

Sindacato sulla discrezionalità tecnica medico-legale

Il giudizio medico-legale della Commissione, fondato su nozioni scientifiche e dati di esperienza, è sindacabile soltanto in presenza di manifesta incongruità, irrazionalità o evidente travisamento dei fatti. Tali vizi non risultavano sussistenti, poiché l’accertamento era accurato e adeguatamente motivato.

Valore della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente

Una diversa valutazione sanitaria proveniente da altra struttura non è sufficiente, di per sé, a superare il giudizio della Commissione medica competente. Occorre dimostrare macroscopiche ed evidenti incongruenze, non ravvisate nel caso concreto.

Tardività dell’istanza di aggravamento e di equo indennizzo

Esclusa l’interdipendenza, l’istanza è stata ritenuta intempestiva perché presentata oltre il termine quinquennale decorrente dalla comunicazione del decreto di liquidazione del precedente equo indennizzo.

Norme richiamate

  • artt. 1-5 e 7 d.P.R. 461/2001

    Richiamati dal ricorrente in relazione al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’interdipendenza; il parere non ravvisa violazioni di tali disposizioni.

  • art. 14, comma 4, d.P.R. 461/2001

    Riproduce il termine previsto dall’art. 56 del d.P.R. 686/1957 per la proposizione dell’istanza di aggravamento ai fini della revisione dell’equo indennizzo.

  • art. 56 d.P.R. 686/1957

    La domanda di aggravamento o di revisione dell’equo indennizzo deve essere proposta entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di attribuzione del precedente indennizzo.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di buon andamento e imparzialità; il parere non ravvisa violazioni riconducibili alla disposizione.

  • art. 1496 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla salute e alla causa di servizio; il parere non ravvisa profili di erronea applicazione.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; il parere non ravvisa elementi idonei a fondare una diversa decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio dichiara esaminate le questioni rilevanti in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione medico-legale sull’interdipendenza tra un’infermità nuova e una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta incongruità, irrazionalità o evidente travisamento dei fatti.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-clinica a quella della competente Commissione medica ospedaliera quando quest’ultima abbia svolto un’istruttoria accurata e abbia motivato in modo congruo il giudizio sull’assenza del nesso di interdipendenza.
  • Una certificazione sanitaria redatta da una struttura diversa da quella competente non prevale automaticamente sul giudizio della Commissione medica ospedaliera; per superare quest’ultimo occorre dimostrarne macroscopiche ed evidenti incongruenze.
  • L’istanza di aggravamento finalizzata alla revisione dell’equo indennizzo deve essere presentata entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di attribuzione del precedente indennizzo; la tardività impedisce il conseguimento dei relativi benefici, ferma restando la rilevanza di eventuali altri effetti del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Ricorso straordinario in materia di interdipendenza tra infermità dipendenti da causa di servizio

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un 1° luogotenente dell’Esercito Italiano contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determina del 9 gennaio 2025, con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento dell’interdipendenza tra una patologia dorso-lombare e una patologia cervicale già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La medesima determina aveva inoltre dichiarato inammissibile l’istanza diretta alla concessione dell’equo indennizzo.

Premesse procedimentali

Con istanza del 21 settembre 2022, il ricorrente aveva chiesto di riconoscere il rapporto di interdipendenza tra la rachialgia dorso-lombare con sciatalgia bilaterale ed ernia discale L4-L5, L5-S1 e l’artrosi cervicale con riduzione dello spazio discale C4-C5, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e indennizzata con decreto del 15 settembre 2011.

La Commissione medica ospedaliera, con verbale del 2 dicembre 2024, ha ritenuto che la patologia oggetto della nuova domanda non costituisse una distinta infermità interdipendente, ma un aggravamento della precedente. Su tale base il Ministero della difesa ha adottato la determina negativa del 9 gennaio 2025.

Motivo di ricorso e riesame in autotutela

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1-5 e 7 del d.P.R. 461/2001, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1496 del d.lgs. 66/2010 e dell’art. 2087 c.c., oltre a plurimi vizi di eccesso di potere, tra cui illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento. A sostegno ha prodotto una certificazione medica della ASL che avrebbe riconosciuto il nesso di interdipendenza.

Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha riaperto il procedimento in autotutela e ha chiesto alla Commissione medica un riesame. Il parere del 30 luglio 2025 ha confermato il precedente giudizio, ribadendo l’insussistenza dell’interdipendenza e qualificando la patologia più recente come aggravamento della precedente.

Valutazione medico-legale e limiti del sindacato

La Sezione ha ritenuto decisivi il verbale del 2 dicembre 2024 e il parere di riesame del 30 luglio 2025. Secondo la Commissione, le due infermità interessano lo stesso organo o funzione e, per le loro caratteristiche clinico-strutturali, devono essere considerate unitariamente ai fini di un eventuale migliore inquadramento tabellare per aggravamento.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione sull’interdipendenza è un giudizio medico-legale fondato su nozioni scientifiche e dati di esperienza, caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato amministrativo non può trasformarsi in una nuova valutazione della fondatezza clinica del giudizio della Commissione, alla quale l’amministrazione è vincolata. Esso è possibile solo in presenza di manifesta incongruità o irrazionalità oppure di evidente travisamento dei fatti.

Nel caso concreto, l’istruttoria è stata ritenuta accurata e la motivazione congrua, perché la Commissione ha individuato le ragioni dell’assenza dei requisiti per il riconoscimento dell’interdipendenza. La certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, proveniente da altra struttura, esprimeva una valutazione diversa ma non dimostrava macroscopiche ed evidenti incongruenze nel giudizio della Commissione.

Tardività dell’istanza di aggravamento

La Sezione ha esaminato anche il profilo temporale. Ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 686/1957, come riprodotto dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. 461/2001, l’istanza di aggravamento finalizzata alla revisione dell’equo indennizzo deve essere proposta entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di attribuzione del precedente indennizzo.

Il precedente equo indennizzo era stato liquidato con decreto del 15 settembre 2011 e il provvedimento era stato comunicato il 20 marzo 2012. La nuova istanza, presentata il 21 settembre 2022, risultava quindi proposta ben oltre il termine quinquennale. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la tardività della domanda impedisce il conseguimento dei benefici previsti, ferma restando l’eventuale rilevanza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per altri effetti.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso il parere che debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in considerazione della natura sanitaria delle informazioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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