Parere n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di Bari per l’annullamento del provvedimento k10/974418 del 3 aprile 2023 di declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio del 3 aprile 2023 di declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, lamentando eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione aveva rilevato l’insufficienza dei redditi per gli anni 2018, 2020 e 2021, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, costituito dal richiedente, dal coniuge e da un figlio. Il ricorrente ha dedotto di disporre di redditi sufficienti relativamente al 2022.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il provvedimento prefettizio è stato qualificato come rifiuto preliminare o pregiudiziale, limitato alla verifica dell’ammissibilità e della completezza dell’istanza, distinto dal successivo eventuale diniego nel merito riservato al Ministro dell’interno. La capacità reddituale costituisce elemento rilevante per valutare l’inserimento sociale e l’autosufficienza economica del richiedente. I parametri reddituali individuati dall’amministrazione non devono essere applicati rigidamente, ma devono essere adattati alle condizioni personali; tuttavia, nel caso concreto, l’amministrazione ha svolto un’adeguata istruttoria e il ricorrente non ha contestato l’insufficienza dei redditi per gli anni 2018, 2020 e 2021. La produzione di redditi sufficienti per il solo 2022 non è stata ritenuta idonea a superare le carenze reddituali accertate. Le ragioni del provvedimento risultavano sufficientemente comprensibili, sicché non sono stati ravvisati né carenza istruttoria né difetto di motivazione.
Osservazioni
Insufficienza reddituale
La capacità reddituale è un requisito rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza per residenza, in quanto collegato all’autosufficienza economica, all’inserimento sociale e alla possibilità di non gravare sugli oneri di solidarietà sociale. Nel caso concreto, l’insufficienza dei redditi per gli anni 2018, 2020 e 2021 è stata ritenuta non contestata dal ricorrente.
Carenza istruttoria
La censura è stata respinta perché l’amministrazione aveva svolto un adeguato approfondimento istruttorio sulla situazione reddituale del richiedente e del suo nucleo familiare.
Difetto di motivazione
La censura è stata respinta poiché le ragioni dell’inammissibilità, fondate sull’insufficienza reddituale riferita agli anni considerati, risultavano sufficientemente evincibili dal provvedimento.
Reddito relativo all’anno 2022
La deduzione di una sufficienza reddituale per il solo anno 2022 non è stata ritenuta idonea a superare l’insufficienza accertata per le annualità 2018, 2020 e 2021.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La concessione richiede, oltre alla residenza legale continuativa, una valutazione complessiva dell’inserimento del richiedente nella società italiana, nella quale assume rilievo anche la capacità di autosufficienza economica.
art. 10, l. 5 febbraio 1992, n. 91
giuramento da prestarsi entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza
Il possesso dei requisiti rilevanti deve permanere fino al giuramento.
art. 7, comma 5, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
il possesso dei requisiti documentati in base ai quali è stata concessa la cittadinanza deve essere mantenuto fino al momento del giuramento
Se i requisiti non risultano più attuali, è necessaria la produzione di nuova documentazione.
Circolare Ministero dell’interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007
€ 8.263,31 annui per il singolo individuo; € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico; ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico
Il parametro reddituale è riferito al nucleo familiare e costituisce un criterio per valutare l’adeguatezza economica del richiedente e della sua famiglia; non deve tuttavia essere applicato in modo rigido, dovendo essere adattato alle condizioni personali.
art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
In caso di considerevole intervallo tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’iter, il richiedente deve poter rappresentare eventuali miglioramenti della propria situazione economica prima dell’eventuale diniego.
art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8
parametro reddituale per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Il parametro è utilizzato dalla circolare ministeriale quale base per individuare la soglia reddituale di riferimento.
art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549
conferma del parametro reddituale
La disposizione è richiamata quale fonte di conferma del parametro utilizzato per la quantificazione del requisito economico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi
Giustifica l’oscuramento dei dati personali contenuti nel parere.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
principi applicabili al trattamento dei dati personali
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, la capacità di disporre di mezzi economici adeguati costituisce un elemento rilevante della valutazione dell’inserimento sociale e dell’autosufficienza del richiedente.
- Il provvedimento prefettizio che dichiara l’inammissibilità della domanda per carenza della documentazione o dei presupposti preliminari è distinto dal successivo provvedimento di diniego nel merito, riservato all’autorità competente alla concessione della cittadinanza.
- I parametri reddituali individuati dall’amministrazione per valutare l’autosufficienza economica non devono essere applicati in modo meramente automatico o rigido, ma devono essere rapportati alle condizioni personali e familiari del richiedente.
- L’accertata insufficienza reddituale può giustificare il rigetto o l’inammissibilità della domanda di cittadinanza anche quando il richiedente sia altrimenti integrato nella collettività, salvo la presenza di particolari elementi idonei a compensare tale insufficienza.
- Quando intercorra un considerevole periodo tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’istruttoria, l’amministrazione deve consentire al richiedente, mediante preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, di rappresentare eventuali miglioramenti sopravvenuti della situazione reddituale.
Impugnazione dell’inammissibilità della domanda di cittadinanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente straniero contro il provvedimento della Prefettura di Bari che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Fatti e motivi del ricorso
La domanda era stata presentata il 4 febbraio 2021. La Prefettura aveva rilevato redditi insufficienti per le annualità 2018, 2020 e 2021, considerando la composizione del nucleo familiare, formato dal richiedente, dal coniuge e da un figlio.
Il ricorrente ha dedotto:
- eccesso di potere per carenza istruttoria;
- difetto di motivazione.
Ha inoltre rappresentato la sufficienza dei redditi relativi all’anno 2022. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
Natura del provvedimento prefettizio
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui il provvedimento prefettizio di inammissibilità costituisce un rifiuto preliminare o pregiudiziale. Esso riguarda la formulazione della domanda e la documentazione necessaria per la sua trasmissione all’autorità competente.
Tale provvedimento si distingue dal rifiuto nel merito, che consiste nella valutazione sostanziale dei requisiti prescritti ed è riservato al Ministro dell’interno. La Prefettura, nel caso esaminato, ha quindi operato nella fase preliminare di verifica dell’ammissibilità dell’istanza.
Rilevanza della capacità reddituale
Per la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, oltre alla residenza legale continuativa per almeno dieci anni, l’amministrazione deve valutare l’inserimento del richiedente nel contesto sociale italiano.
Tra gli elementi rilevanti rientra la capacità di disporre di mezzi adeguati a garantire l’autosufficienza economica propria e della famiglia e a soddisfare gli obblighi di solidarietà sociale. La giurisprudenza richiamata nel parere ammette che l’insufficienza reddituale possa costituire, di per sé, ragione ostativa, anche quando il richiedente sia integrato sotto altri profili e abbia una regolare vita familiare e lavorativa.
Parametri reddituali e loro applicazione
La circolare del Ministero dell’interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007 individua, in assenza di una soglia specificamente prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992, un parametro basato sul reddito del nucleo familiare:
- € 8.263,31 annui per il singolo individuo;
- € 11.362,05 in presenza di un coniuge a carico;
- ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che la legittimità del riferimento a tali parametri è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. Ha tuttavia precisato che essi non devono essere applicati rigidamente, ma devono essere adattati alle condizioni personali dei richiedenti, anche nell’ambito della valutazione dell’integrazione sociale.
Attualizzazione della situazione reddituale
La circolare ministeriale prevede che, qualora tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’istruttoria trascorra un considerevole periodo di tempo, l’amministrazione possa attualizzare i redditi dichiarati prima dell’eventuale diniego.
Il richiedente deve poter rappresentare eventuali miglioramenti della propria posizione economica mediante il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.P.R. n. 572/1993, i requisiti devono essere mantenuti fino al giuramento previsto dall’art. 10 della legge n. 91/1992; in caso contrario, occorre produrre nuova documentazione.
Valutazione delle censure
Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dalla Prefettura. Il ricorrente non ha contestato specificamente l’insufficienza dei redditi per gli anni 2018, 2020 e 2021, ma ha fatto riferimento alla sola sufficienza reddituale del 2022.
Tale circostanza non è stata considerata sufficiente a superare le carenze relative alle annualità precedenti. Le ragioni dell’inammissibilità risultavano inoltre sufficientemente comprensibili, sicché è stata esclusa anche la sussistenza del difetto di motivazione.
Esito
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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