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Sentenza

Sentenza del 14/06/2021 n. 87 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un avviso di accertamento per omessa effettuazione e versamento di ritenute d'acconto IRPEF sulle somme erogate nel 2010 a calciatori e dipendenti; l'Ufficio aveva qualificato circa Euro 455.000 formalmente indicate come 'erogazioni liberali' dal sig. X come compensi soggetti a ritenuta, mentre la societa' sosteneva che le somme fossero liberalita' prelevate dal conto personale di un privato (sig. X) e non riconducibili alla gestione societaria, lamentando altresi' mancato riscontro alle osservazioni e difetto di prova da parte dell'Ufficio.

La decisione

il tribunale di primo grado (CTP) aveva accolto i ricorsi della societa' e compensato le spese; in appello l'Ufficio ha impugnato ma la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che gli elementi probatori offerti dall'Ufficio fossero indiziari ma non raggiungessero il grado di gravita', precisione e concordanza richiesto dall'art. 39 DPR 600/73 per far ritenere accertata una dissimulata attivita' gestionale del privato riconducibile alla societa'. Sono state inoltre prese in considerazione le annotazioni che i bonifici provenivano dal conto personale del privato, recavano causali 'erogazioni liberali' e riguardavano importi modesti, non registrati in contabilità societaria; per alcuni giocatori la procedura e' stata estinta in base a definizioni ex art. 6 D.L. 119/2018. Le spese di lite sono state compensate per la complessita' della materia.

Norme richiamate

  • art. 42 DPR 600/1973

    l'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito risposta alle osservazioni e motivazione sufficiente ma che cio' non bastasse a provare l'effettiva riconducibilita' delle somme alla societa'.

  • art. 39 DPR 600/1973

    le presunzioni per l'accertamento devono essere 'gravi, precisi e concordanti'; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti dall'Ufficio non raggiungessero tale soglia per dimostrare che i pagamenti del privato fossero in realta' spese della societa'.

  • art. 51 DPR 917/1986

    l'Ufficio sosteneva che, se le erogazioni sono connesse al rapporto di lavoro, sono tassabili come redditi da lavoro; la Commissione ha pero' richiamato la necessita' di prova della riconducibilita' alla societa' e non ha ritenuto sufficiente la mera qualificazione dall'Ufficio quando le somme erano formalmente liberalita' e provenienti dal conto personale del privato.

  • art. 12 comma 7 L. 212/2000

    disciplinazione dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo; nel giudizio e' stato valutato che l'Ufficio ha motivato l'avviso ma la prova sostanziale non e' stata ritenuta sufficiente.

  • art. 3 L. 241/1990

    il principio di motivazione e' requisito essenziale per garantire il diritto di difesa del contribuente; la Commissione ha ribadito l'importanza del contraddittorio e del riscontro alle osservazioni.

  • art. 15 comma 2 D.lgs. 546/1992

    consentita la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e di particolare complessita' della materia, come avvenuto nel caso.

  • art. 46 D.lgs. 546/1992

    previsione di estinzione del processo per definizioni intervenute: la Commissione ha preso atto dell'estinzione limitatamente ad alcune posizioni (giocatori) che avevano definito la propria pendenza secondo art. 6 D.L. 119/2018.

  • art. 6 D.L. 119/2018

    strumento di definizione agevolata delle controversie fiscali; alcune posizioni dei giocatori sono state definite con conseguente estinzione delle relative controversie nel processo.

Massime di principio

  • Per imputare a una societa' somme pagate da un privato occorre dimostrare, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il privato eserciti in realta' attivita' gestionali o eserciti controllo occulto tale da far superare la soggettivita' giuridica della societa'.
  • Bonifici provenienti dal conto personale del privato con causali 'erogazioni liberali' e pagamenti occasionali (festivita', premi di modesto importo) e l'assenza di rilevazioni contabili societarie sono elementi che ostacolano la riqualificazione come compensi societari.
  • La mera notorieta' mediatica, la identificazione pubblica del patron o presidente con la societa' e la percezione soggettiva dei percipienti non sono, da soli, sufficienti a provare la riconducibilita' delle somme alla societa'; servono riscontri probatori oggettivi e presunzioni qualificate.
  • L'Ufficio deve sempre rispondere alle osservazioni del contribuente e motivare l'atto; tuttavia una motivazione formale non supplisce la mancanza di prova sostanziale sulla soggettivita' del rapporto impositivo.
  • Se l'Ufficio intende qualificare liberalita' come compensi, e' utile dimostrare elementi quali contabilizzazione nei libri societari, natura e periodicita' delle erogazioni, meccanismi finanziari societari e collegamenti patrimoniali gestionali diretti.
  • In controversie complesse e di difficile inquadramento probatorio e' possibile che il giudice compensi le spese di lite; inoltre la definizione agevolata (es. D.L. 119/2018) puo' determinare l'estinzione parziale dei procedimenti.

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