Sentenza del 14/06/2021 n. 87 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento per omessa effettuazione e versamento di ritenute d'acconto IRPEF sulle somme erogate nel 2010 a calciatori e dipendenti; l'Ufficio aveva qualificato circa Euro 455.000 formalmente indicate come 'erogazioni liberali' dal sig. X come compensi soggetti a ritenuta, mentre la societa' sosteneva che le somme fossero liberalita' prelevate dal conto personale di un privato (sig. X) e non riconducibili alla gestione societaria, lamentando altresi' mancato riscontro alle osservazioni e difetto di prova da parte dell'Ufficio.
La decisione
il tribunale di primo grado (CTP) aveva accolto i ricorsi della societa' e compensato le spese; in appello l'Ufficio ha impugnato ma la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che gli elementi probatori offerti dall'Ufficio fossero indiziari ma non raggiungessero il grado di gravita', precisione e concordanza richiesto dall'art. 39 DPR 600/73 per far ritenere accertata una dissimulata attivita' gestionale del privato riconducibile alla societa'. Sono state inoltre prese in considerazione le annotazioni che i bonifici provenivano dal conto personale del privato, recavano causali 'erogazioni liberali' e riguardavano importi modesti, non registrati in contabilità societaria; per alcuni giocatori la procedura e' stata estinta in base a definizioni ex art. 6 D.L. 119/2018. Le spese di lite sono state compensate per la complessita' della materia.
Norme richiamate
l'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito risposta alle osservazioni e motivazione sufficiente ma che cio' non bastasse a provare l'effettiva riconducibilita' delle somme alla societa'.
le presunzioni per l'accertamento devono essere 'gravi, precisi e concordanti'; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti dall'Ufficio non raggiungessero tale soglia per dimostrare che i pagamenti del privato fossero in realta' spese della societa'.
l'Ufficio sosteneva che, se le erogazioni sono connesse al rapporto di lavoro, sono tassabili come redditi da lavoro; la Commissione ha pero' richiamato la necessita' di prova della riconducibilita' alla societa' e non ha ritenuto sufficiente la mera qualificazione dall'Ufficio quando le somme erano formalmente liberalita' e provenienti dal conto personale del privato.
disciplinazione dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo; nel giudizio e' stato valutato che l'Ufficio ha motivato l'avviso ma la prova sostanziale non e' stata ritenuta sufficiente.
il principio di motivazione e' requisito essenziale per garantire il diritto di difesa del contribuente; la Commissione ha ribadito l'importanza del contraddittorio e del riscontro alle osservazioni.
art. 15 comma 2 D.lgs. 546/1992
consentita la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e di particolare complessita' della materia, come avvenuto nel caso.
previsione di estinzione del processo per definizioni intervenute: la Commissione ha preso atto dell'estinzione limitatamente ad alcune posizioni (giocatori) che avevano definito la propria pendenza secondo art. 6 D.L. 119/2018.
strumento di definizione agevolata delle controversie fiscali; alcune posizioni dei giocatori sono state definite con conseguente estinzione delle relative controversie nel processo.
Massime di principio
- Per imputare a una societa' somme pagate da un privato occorre dimostrare, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il privato eserciti in realta' attivita' gestionali o eserciti controllo occulto tale da far superare la soggettivita' giuridica della societa'.
- Bonifici provenienti dal conto personale del privato con causali 'erogazioni liberali' e pagamenti occasionali (festivita', premi di modesto importo) e l'assenza di rilevazioni contabili societarie sono elementi che ostacolano la riqualificazione come compensi societari.
- La mera notorieta' mediatica, la identificazione pubblica del patron o presidente con la societa' e la percezione soggettiva dei percipienti non sono, da soli, sufficienti a provare la riconducibilita' delle somme alla societa'; servono riscontri probatori oggettivi e presunzioni qualificate.
- L'Ufficio deve sempre rispondere alle osservazioni del contribuente e motivare l'atto; tuttavia una motivazione formale non supplisce la mancanza di prova sostanziale sulla soggettivita' del rapporto impositivo.
- Se l'Ufficio intende qualificare liberalita' come compensi, e' utile dimostrare elementi quali contabilizzazione nei libri societari, natura e periodicita' delle erogazioni, meccanismi finanziari societari e collegamenti patrimoniali gestionali diretti.
- In controversie complesse e di difficile inquadramento probatorio e' possibile che il giudice compensi le spese di lite; inoltre la definizione agevolata (es. D.L. 119/2018) puo' determinare l'estinzione parziale dei procedimenti.
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