Sentenza del 14/06/2021 n. 92 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento relativi all'anno 2010 per somme accreditate su conto corrente estero (banca slovena). Le somme (in totale Euro 105.841,29 suddivise in Euro 62.048,07 e Euro 43.793,22) derivavano da titoli/obbligazioni SOS 2E emesse dalla SLOVENSKA ODSKODNINSKA DRUZBA a titolo di indennizzo per beni nazionalizzati in Slovenia (danni di guerra), spettanti alla madre del ricorrente e trasferite al figlio unico erede dopo il suo decesso. L'Ufficio sosteneva che Euro 43.793,22 non fossero parte dell'indennizzo e che, in ogni caso, gli interessi percepiti fossero imponibili ai sensi dell'art.67 TUIR (redditi di capitale/plusvalenze). Il contribuente sosteneva la non imponibilità in base alla normativa nazionale che esenta indennizzi per beni perduti all'estero (legge n.16/1980 e successive richiamate).
La decisione
In primo grado i giudici avevano ammesso la natura indennitaria di parte delle somme, ritenendo però tassabili gli interessi percepiti nel 2010. In appello l'Ufficio incidentale è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha accertato, sulla base della documentazione prodotta (certificazione n.25922, trascrizioni contabili e documenti di trasferimento/vendita delle obbligazioni SOS 2E), che entrambe le somme (Euro 62.048,07 e Euro 43.793,22) derivano dall'indennizzo per danni di guerra e che gli interessi maturati sulle obbligazioni sono esenti da imposizione ai sensi dell'art.9 della legge n.16/1980 e delle norme richiamate. Pertanto è stato accolto l'appello del contribuente, annullati gli avvisi di accertamento impugnati, condannata l'Agenzia al pagamento delle spese del grado e al rimborso del contributo unificato (spese di grado liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Art. 9, Legge n.16 del 1980
Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. ... I titoli ed i relativi interessi sono esenti: a) da ogni imposta diretta presente e futura; b) dall'imposta sulle successioni; c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito ...
La Corte ha ritenuto che la disposizione nazionale prevede espressa esenzione dall'imposta dei titoli erogati a titolo di indennizzo e dei relativi interessi, applicabile alle obbligazioni SOS 2E erogate in esecuzione di provvedimenti della Repubblica di Slovenia e quindi idonea a escludere l'imponibilità degli interessi percepiti.
Art. 67 TUIR (citato dall'Ufficio)
L'Ufficio ha invocato l'art.67 TUIR come norma che assoggetta a tassazione redditi di capitale e plusvalenze derivanti da alienazione di strumenti finanziari. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale norma non possa operare quando i medesimi proventi hanno natura di indennizzo esente per specifica disposizione di legge (art.9 L.16/1980) e quando la provenienza indennitaria è documentalmente provata.
Richiama l'applicabilità di norme di interpretazione autentica e procedurali relative alla corresponsione di indennizzi ...
Richiamata come norma che conferma e chiarisce l'ambito applicativo delle esenzioni tributarie per indennizzi relativi a beni perduti all'estero, rafforzando la portata esentiva riconosciuta al contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 (art.31 e art.33 richiamati)
Le esenzioni e agevolazioni previste nel contesto degli indennizzi si applicano anche ai redditi derivanti dai beni realizzati con tali indennizzi; la giurisprudenza amministrativa/il Collegio interpretano tali riferimenti come conferma che gli interessi sui titoli di indennizzo sono fiscalmente esclusi.
Trattato di Parigi (1947) e Trattato di Osimo
I trattati internazionali sul contesto post-bellico costituiscono il quadro storico-giuridico che giustifica l'erogazione degli indennizzi; la normativa nazionale (leggi citate) recepisce l'esigenza di esonerare fiscalmente tali indennizzi, pertanto i proventi derivanti da misure riparatorie internazionali devono essere interpretati alla luce delle esenzioni previste.
Massime di principio
- Se una somma deriva da un indennizzo per danni di guerra e ciò è provato con documentazione ufficiale (certificazioni dell'ente erogatore, trascrizioni di titoli, atti di trasferimento), la somma e gli interessi possono essere esenti da imposte sulla base di norme nazionali che disciplinano gli indennizzi.
- L'Ufficio finanziario che contesta la natura indennitaria di accrediti su conti esteri deve dimostrare l'assenza di collegamento con atti di liquidazione indennitaria; la prova documentale fornita dal contribuente può prevalere se completa e coerente.
- L'art.67 TUIR non può essere automaticamente invocato per tassare proventi che, per disciplina speciale (es. leggi sugli indennizzi), sono espressamente esclusi dall'imponibile. È necessario verificare la norma speciale che regola la materia.
- In caso di erogazione tramite titoli (obbligazioni/strumenti pubblici di indennizzo), è importante conservare la catena documentale: provvedimento di emissione, certificazioni di consegna, trascrizioni contabili, ordini di vendita e accrediti bancari.
- La corretta strategia difensiva per il contribuente è dimostrare la natura giuridica della somma (indennizzo) e richiamare le norme nazionali di esenzione; in appello la mera qualificazione contabile dell'ufficio (es. 'vendita di obbligazioni') è insufficiente senza prova contraria.
- L'esito favorevole del contribuente è più probabile quando la normativa nazionale specifica prevede esenzioni per i medesimi indennizzi e quando i documenti esteri vengono formalmente prodotti e tradotti se necessario.
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