Sentenza del 14/06/2021 n. 57 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Costi - Deducibilità - Contestazione di incongruità e di carenza documentale - Legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate: è stata negata la deducibilità dei costi contestati e i relativi importi sono stati recuperati a tassazione. La decisione si fonda sulla valutazione della non proporzionalità/insussistenza economica dei costi rispetto all'attività e ai ricavi, unita alla mancanza di idonea documentazione probante l'effettiva prestazione e la sostanza economica della controparte estera.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contesta la deducibilità di costi sostenuti per l'acquisto di formule chimiche da una società irlandese priva di strutture aziendali e senza brevetti, rilevando incongruità e carenza documentale: fatture di importo rilevante non pagate, la controparte straniera inesistente nella sostanza, comunicazioni tra le parti limitate a rendicontazione finanziaria e fatturazione e assenza di riscontri sull'andamento dei prodotti sul mercato o richieste tecniche per migliorie/variazioni. L'Amministrazione ha recuperato a tassazione tali costi ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire la base imponibile e recuperare a tassazione costi ritenuti non deducibili quando siano privi di riscontri oggettivi, incongrui o non proporzionati all'attività e ai ricavi dell'impresa
art. 109 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione ai poteri accertativi dell'Amministrazione; utilizzato per giustificare la valutazione e la ricostruzione dei componenti negativi di reddito in presenza di elementi sintomatici di inesistenza o di mancata opponibilità economica dei costi
Massime di principio
- L'Amministrazione tributaria ha il potere di valutare la congruità dei costi rispetto ai ricavi e all'attività: costi sproporzionati o privi di riscontri possono essere disconosciuti ai fini della deducibilità.
- La mera esistenza di fatture non è sufficiente: è necessario fornire documentazione che attesti la sostanza economica dell'operazione (prove di pagamento, contratti, attività svolta dal fornitore, brevetti o risultati di R&S, report di mercato, richieste tecniche, ecc.).
- Operazioni con controparti in giurisdizioni estere a bassa sostanza richiedono prova rafforzata della reale prestazione (organizzazione, personale, titolarità di diritti industriali, effettiva fornitura di beni/servizi).
- In presenza di indizi di simulazione, mancanza di pagamenti o comunicazioni limitate alla fatturazione, l'onere probatorio ricade in pratica sul contribuente per dimostrare la veridicità e l'effettiva utilità economica dei costi.
- Per prevenire contestazioni, il contribuente dovrebbe mantenere e produrre documentazione completa e coerente (contratti dettagliati, evidenze di sviluppo/prove di mercato, corrispondenza tecnica, pagamenti tracciabili, elementi probatori della capacità economica del fornitore).
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