Sentenza del 14/06/2021 n. 162 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
1-Avviso di accertamento - periodo d'imposta - autonomia - oneri pluriennali - decadenza 2-Avviso di accertamento - costi deducibili - spese sostenute per la difesa degli amministratori 3-Avviso di accertamento - ricavi in nero - rinuncia del contribuente ad una penale - presunzione - accertamento induttivo - presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento che: 1) aveva disconosciuto la deducibilità di quote di oneri pluriennali per presunta decadenza del diritto dell'amministrazione ad agire; 2) aveva escluso la deducibilità delle spese sostenute per la difesa degli amministratori in relazione ad imputazioni connesse all'esercizio del mandato; 3) aveva ritenuto che la rinuncia della società a far valere una penale nei confronti dell'inadempiente equivalesse a ricavi non dichiarati (ricavi in nero), basando l'accertamento su presunzioni.
La decisione
La sentenza dà ragione alla società su tutti i punti salienti: 1) il termine decadenziale per disconoscere la deduzione delle quote di oneri pluriennali va valutato con riferimento all'autonomia di ciascun periodo d'imposta e decorre dal periodo in cui si verifica il fatto economico che determina l'obbligo o la facoltà di ripartizione; 2) le spese per la difesa degli amministratori, se connesse all'esercizio del loro mandato nella sfera della societa, sono deducibili dal reddito d'impresa; 3) la semplice rinuncia a riscuotere una penale non può automaticamente essere trasformata in presunzione di ricavi in nero: l'equivalenza richiede un accertamento induttivo e, quindi, la dimostrazione dei presupposti e delle presunzioni gravi, precise e concordanti che giustifichino tale ricostruzione.
Norme richiamate
Principio di autonomia dei periodi d'imposta
Il termine decadenziale va applicato separatamente per ciascun periodo d'imposta e decorre dal periodo in cui si verifica il fatto economico rilevante ai fini della deducibilità o del riconoscimento del componente di reddito.
Normativa fiscale sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito (regole del reddito d'impresa)
Le spese sostenute per la difesa degli amministratori, se derivano dall'esercizio del mandato e sono inerenti all'attivita societaria, rientrano nei costi deducibili dal reddito d'impresa.
Regole sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni fiscali
La trasformazione di un comportamento (es. rinuncia a una penale) in ricavo non dichiarato richiede un procedimento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; la mera rinuncia non costituisce di per se prova di ricavi in nero.
Massime di principio
- Per gli oneri pluriennali il termine decadenziale si calcola per ciascun periodo d'imposta e decorre dal momento in cui si manifesta il fatto economico che impone la ripartizione; non si può retrodatare il termine rispetto al verificarsi dell'evento economico.
- Le spese legali relative alla difesa di amministratori per fatti connessi al mandato societario devono essere considerate, in linea di principio, costi deducibili dal reddito d'impresa, purché risulti il nesso di causalità con l'attivita societaria.
- La rinuncia a far valere una penale da parte della societa non costituisce automaticamente ricavo in nero: chi contesta deve procedere con un accertamento induttivo e motivare le presunzioni alla base della ricostruzione dei redditi.
- Un accertamento induttivo richiede la produzione di presunzioni serie, precise e concordanti; in assenza di queste, la ricostruzione dell'Amministrazione non può prevalere sulla documentazione e sulle scelte aziendali legittime.
- In situazioni analoghe e per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare documentazione che attesti la motivazione della rinuncia a pretese (verbali, delibere, corrispondenza) e dimostrare il rapporto di causa-effetto tra le spese legali e l'esercizio del mandato.
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