Sentenza del 14/06/2021 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta diregistro - trasferimenti immobiliari - maggior valore - rettifica - condizionieffettive dell'immobile - valutazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro: il contribuente aveva dichiarato un corrispettivo complessivo di €1.200.000,00 per la vendita di porzioni di Villa XXX; l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dei fabbricati a €1.886.000,00 determinando maggior imposta e sanzione, basandosi su confronti con altri rogiti, sulle quotazioni OMI e su annunci di vendita pubblicati in rete. Il contribuente ha impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'omogeneità contestata degli immobili presi a confronto e la mancata considerazione delle effettive pessime condizioni dell'immobile comprovate da una perizia tecnica e da documentazione di spesa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di rettifica. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente ricostruito le condizioni reali dell'immobile e che le sole quotazioni OMI, gli annunci online e la comparazione con altri rogiti non fossero elementi decisivi e sufficienti per fondare la presunzione di maggior valore. È stata valorizzata la perizia dell'ing. M. e la documentazione (preventivi, fatture) che attestavano gravi ammaloramenti e la necessità di interventi strutturali onerosi, smentendo o attenuando la presunzione dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi €1.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 52, d.P.R. n. 131/1986
norma richiamata nel tema della determinazione della base imponibile per le imposte di registro; il giudice richiede un'apprezzamento concreto del valore dell'immobile alla luce delle sue condizioni effettive
art. 39, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come fonte della presunzione semplice di valore, ma la Corte precisa che tale presunzione non può fondarsi unicamente su elementi generici senza ulteriori indizi probatori
art. 54, d.P.R. n. 633/1972
menzionato insieme all'art.39 come riferimento alla presunzione semplice in materia di imposte indirette; occorre combinarla con elementi precisi e gravi per essere determinante
Ordinanza Corte di Cassazione n. 24550/2020 (giurisprudenza)
principio di diritto secondo cui i valori OMI, privi di adeguata precisione e gravità, non possono da soli legittimare un'accertamento di maggior valore ma devono essere integrati da ulteriori indizi
Massime di principio
- La determinazione del maggior valore di un immobile ai fini fiscali richiede la ricostruzione delle condizioni reali dell'immobile: un confronto basato solo su listini OMI, annunci online o su altri rogiti senza verifica delle condizioni concrete non è sufficiente.
- Le quotazioni OMI e gli annunci di vendita in rete non hanno di per sé carattere definitivo: devono essere accompagnati da elementi probatori concreti e verificabili per fondare un accertamento.
- La comparazione con altri rogiti è utile ma insufficiente se non si conoscono le condizioni materiali, strutturali e le eventuali particolarità degli immobili comparati; occorre integrare con ispezioni, perizie tecniche o altra documentazione probatoria.
- Il contribuente può efficacemente contestare la presunzione di maggior valore fornendo perizia tecnica, preventivi e fatture che dimostrino degrado e la necessità di interventi onerosi, indebolendo così l'accertamento dell'Amministrazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio: la sua mancata instaurazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto, ma l'Amministrazione deve comunque motivare e acquisire elementi probatori adeguati.
- Con il trascorrere del tempo e l'esecuzione di interventi sull'immobile può diventare impraticabile ricostruire il valore storico; pertanto è importante documentare e valutare tempestivamente le condizioni al momento del trasferimento.
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