Sentenza del 14/06/2021 n. 55 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni fiscali - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la detrazione di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 16‑bis non richiede che l'immobile sia l'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente: è sufficiente che si tratti di una delle abitazioni sulle quali si esplica il rapporto di convivenza. Pertanto è stata accolta la domanda del contribuente e riconosciuta la detrazione per la realizzazione dell'autorimessa/posto auto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla possibilità di beneficiare della detrazione prevista dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 16‑bis del d.P.R. n. 917/1986 per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali quando l'immobile non sia l'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente. L'Amministrazione sosteneva che la detrazione richiedesse che l'immobile fosse l'abitazione principale.
Norme richiamate
art. 16‑bis d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), comma 1, lett. d)
La norma sulle detrazioni per interventi edilizi relativi ad autorimesse/posti auto pertinenziali va interpretata estensivamente: non vincola il beneficio all'esistenza di un'abitazione principale del dichiarante o del familiare convivente, ma richiede solo la pertinenza rispetto ad una delle abitazioni oggetto della convivenza.
Massime di principio
- La detrazione per autorimesse/posti auto pertinenti spetta anche quando il box/posto è collegato a un'abitazione non qualificabile come "abitazione principale", purché l'immobile sia riconducibile a una delle abitazioni in cui si svolge la convivenza familiare.
- In sede di verifica, l'Amministrazione non può negare la detrazione limitandosi a contestare l'assenza dello status di "abitazione principale": è necessario valutare la pertinenza reale e la convivenza.
- Per aumentare la probabilità di ottenere/vedere riconosciuta la detrazione è opportuno conservare documentazione che dimostri la pertinenza e la convivenza (es. atti di proprietà/locazione, planimetrie, fatture e bonifici per i lavori, dichiarazioni di convivenza o autocertificazioni supportate da elementi probatori).
- Se più immobili sono abitazioni della stessa famiglia, la qualificazione come "pertinenza" va valutata in funzione della destinazione funzionale del bene rispetto ad una delle abitazioni in cui si instaura la convivenza, non esclusivamente in relazione all'abitazione principale.
- In contenziosi simili, l'argomentazione principale vincente è dimostrare la pertinenza materiale e funzionale del box/posto auto rispetto a una delle unità abitative in cui il contribuente o i familiari convivono.
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