Cassazione Civile, Ordinanza n. 26908/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011 ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizi processuali, richiamando numerose disposizioni, sostenendo che la CTR non avesse esaminato le censure dell’atto di appello; con il secondo ha lamentato nullità del procedimento, omesso esame di fatto decisivo e difetto di motivazione. In sostanza, ha denunciato che la sentenza d’appello fosse priva di una vera motivazione e non avesse affrontato i motivi relativi sia al merito della pretesa fiscale sia a profili formali dell’avviso, come la motivazione dell’atto e l’omessa attivazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, riunendoli per connessione, perché la motivazione della sentenza della CTR, pur esistente graficamente, era soltanto apparente: non dava conto, neppure minimamente, delle specifiche doglianze di appello inerenti all’omessa pronuncia del giudice di primo grado sui vizi formali dell’accertamento. È stata quindi ravvisata un’anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e determina la nullità della sentenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
È la base normativa dell’accertamento impugnato; la sentenza ne richiama l’applicazione da parte dell’Ufficio in relazione alle perdite reiterate dichiarate dall’impresa.
È il parametro di deduzione dei vizi in cassazione, ma la censura viene letta dalla Corte soprattutto come denuncia di motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulle doglianze di appello.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione ai vizi dell’atto impositivo e al contraddittorio.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate a sostegno della nullità del provvedimento amministrativo.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme fiscali invocate.
Richiamati dalla ricorrente in tema di motivazione e disciplina dell’accertamento.
artt. 9 e 39, comma 1, e 85 d.P.R. 917/1986
Richiamati dalla ricorrente tra le norme tributarie asseritamente mal applicate.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sul potere di accertamento.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina IVA e ai presupposti dell’accertamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente è qualificata come violazione di questa norma e causa di nullità della sentenza.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 8053/2014 Sezioni Unite
È richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" e la censura è ammessa solo per anomalia motivazionale qualificata.
Massime di principio
- In cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., quando il giudice d’appello enunci formule astratte o rilievi generici senza confrontarsi con le specifiche censure mosse con l’impugnazione.
- Quando l’appello investe anche questioni di rito o vizi formali dell’atto impositivo, la sentenza di secondo grado deve dare conto di tali doglianze; l’omesso esame di esse integra una motivazione apparente censurabile in cassazione.
- Il giudice di legittimità può qualificare la doglianza secondo il suo contenuto sostanziale, al di là della rubrica formalmente attribuita dal ricorrente, se il nucleo della censura è chiaramente individuabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26852/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2022 del 13/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →