Cassazione Civile, Ordinanza n. 26693/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di una pluralità di cartelle esattoriali, deducendo la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle per violazione della disciplina sulle notificazioni, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti e la mancata notifica del preavviso di ipoteca. La Corte di appello aveva ritenuto valide le notifiche, reputando applicabile la procedura prevista dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 e osservando che la mancata querela di falso impediva di contestare l'attestazione del messo notificatore circa l'irreperibilità assoluta. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sull'applicabilità dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse stata eseguita in modo errato e che, comunque, dovesse essergli riconosciuto interesse a far valere la prescrizione del credito mediante impugnazione del ruolo. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ma aveva depositato solo una copia della decisione priva della relata di notifica, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e la relata non era stata prodotta né dal controricorrente né tempestivamente dal ricorrente. Pertanto ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha confermato la proposta del consigliere delegato e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, entro il termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, onere che sorge quando la parte ricorrente dichiari l'avvenuta notificazione della decisione. Ha escluso che potessero valere il richiamo alla tempestiva notificazione del ricorso o l'istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio, poiché il controllo sulla tempestività dell'impugnazione è presidiato dall'art. 369 c.p.c. e non risultava comunque disponibile la relata di notifica presso il giudice o la controparte. Conseguentemente ha rigettato la pretesa del ricorrente di ottenere una decisione nel merito e lo ha condannato alle spese, oltre che alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale norma di rinvio alla disciplina delle notificazioni delle cartelle di pagamento, in combinazione con l'art. 60 d.P.R. 600/1973.
È indicato come disciplina applicabile alla notificazione nel caso di irreperibilità del destinatario secondo le attestazioni del messo notificatore.
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione diretta alla notificazione della cartella, ritenendo sufficiente la procedura speciale richiamata dal d.P.R. 600/1973.
È citato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
L'omesso deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta e sia dichiarata, determina improcedibilità del ricorso.
È richiamato come norma che presidia il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e sulla formazione del giudicato formale.
È richiamato per escludere che tramite esso possa essere recuperata senza limiti l'omissione del deposito della relata oltre i termini consentiti.
È richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nell'opposizione alla proposta del consigliere delegato.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla parte ricorrente.
La Corte applica la condanna per responsabilità processuale aggravata, con liquidazione di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
È invocato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla prescrizione del credito.
È invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito azionato.
art. 24 Cost.
È menzionato per escludere che l'improcedibilità per mancato deposito della relata violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
È menzionato insieme all'art. 24 Cost. per escludere profili di incostituzionalità della sanzione processuale.
art. 6 CEDU
È richiamato per escludere che la sanzione dell'improcedibilità contrasti con il giusto processo
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiari che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità non può essere evitata dalla sola allegazione della tempestiva notificazione del ricorso o dalla mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio, se la relata di notificazione della sentenza non risulta comunque disponibile agli atti nei modi e nei termini previsti.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla tempestività dell'impugnazione, quando la sentenza sia stata notificata, è funzionale alla tutela del giudicato formale e prevale sulla possibilità di scrutinare il merito dei motivi di ricorso.
- Nel processo civile di legittimità l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza non è sanata da un successivo deposito oltre i termini consentiti; il recupero tardivo è ammesso solo nei limiti rigorosamente previsti dalla disciplina processuale.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, essendo un adempimento preliminare e non eccessivamente oneroso volto a consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione.
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