Cassazione Civile, Ordinanza n. 27165/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La curatela fallimentare di una società aveva chiesto il rimborso di un credito IVA relativo al 2013. L'Agenzia delle entrate aveva sospeso il rimborso con provvedimento richiamante l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 e motivato con la sola formula "è in corso una verifica". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della curatela e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della sospensione per carenza di motivazione e per insussistenza di una motivazione coerente con l'ambito applicativo della norma. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, comma 8, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la sospensione era legittima perché la norma consente la misura cautelare quando sia stato constatato uno dei reati indicati; in subordine ha invocato la possibilità di usare altri strumenti cautelari, in particolare l'art. 23 d.lgs. n. 472/1997 e il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440/1923, rilevando che nel frattempo erano stati notificati avvisi di accertamento poi ritenuti fondati in primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sospensione del rimborso IVA ex art. 38-bis, comma 8, d.P.R. n. 633/1972 costituisce una tutela cautelare specifica, limitata alle ipotesi di reato ivi richiamate, e non impedisce in astratto l'uso di altri strumenti cautelari generali o alternativi; tuttavia, se l'Ufficio intende avvalersene, deve adottare un formale provvedimento che renda riconoscibili i presupposti concretamente posti a base della misura e sia adeguatamente motivato. Nel caso di specie il provvedimento impugnato si limitava a dire che era "in corso una verifica", formula ritenuta del tutto inidonea perché non consente di comprendere se la sospensione fosse fondata sul paradigma specifico dell'art. 38-bis o su altri strumenti cautelari. Il rigetto del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale condizionato della cessionaria del credito, che lamentava l'omessa decisione su una domanda di condanna al pagamento. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
comma 8; ratione temporis comma 3
norma speciale che consente la sospensione del rimborso IVA solo nelle specifiche ipotesi di reato richiamate; la sospensione è legittima solo se il provvedimento individua chiaramente i presupposti concreti e la fattispecie cautelare utilizzata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
strumento cautelare generale che può essere utilizzato anche in materia tributaria, purché sussistano i presupposti e sia adottato formale provvedimento motivato.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
fermo amministrativo/sospensione dei pagamenti utilizzabile anche in tema di rimborsi, ma non in modo cumulativo o indistinto rispetto alla cautela speciale; richiede provvedimento formale e motivazione adeguata.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come espressione dei principi di collaborazione e buona fede che impediscono una duplicazione ingiustificata di cautela a carico del contribuente.
art. 2 Cost.
richiamato quale principio di solidarietà che deve ispirare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino.
dedotto nel ricorso incidentale, in relazione alla mancata decisione su una domanda di condanna al pagamento.
artt. 18 e 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel ricorso incidentale con riguardo al processo tributario e alla domanda proposta in primo grado.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione del rimborso IVA prevista dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 è una cautela speciale, circoscritta alle ipotesi di reato espressamente indicate dalla norma e non può essere applicata in modo generico o indeterminato.
- L'amministrazione finanziaria può ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, anche ad altri strumenti cautelari generali o alternativi rispetto a quelli previsti dalla disciplina speciale dei rimborsi IVA, ma deve adottare un provvedimento formale che renda conoscibili i presupposti concreti della misura e che sia adeguatamente motivato.
- Non è legittima la sospensione del rimborso fondata su una motivazione meramente apparente o tautologica, come il generico richiamo al fatto che sia in corso una verifica, quando non sia chiarito quale specifica base normativa cautelare si stia applicando e per quali ragioni.
- In materia tributaria, il cumulo o la duplicazione di garanzie cautelari non è consentito se produce un aggravio ingiustificato per il contribuente in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione.
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