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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31085/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in relazione a diciassette cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento. In primo grado e in appello aveva dedotto, in sostanza, l’omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, sostenendo che l’agente della riscossione non avesse provato in modo idoneo la regolare notifica delle cartelle, che alcune notifiche sarebbero state inesistenti o nulle perché eseguite con modalità non consentite, che mancassero le raccomandate informative (CAN/CAD) e che, in ogni caso, il credito fosse prescritto o decaduto. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: il primo per violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla prova della notifica, oltre che dell’art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse ritenuto provata la notifica sulla base di copie delle cartelle e dei relativi referti; il secondo per violazione dell’art. 2953 c.c., censurando il rigetto dell’eccezione di prescrizione e decadenza, assumendo che, mancando prova della rituale notifica degli atti interruttivi, dovesse applicarsi il termine quinquennale e che comunque alcune notifiche sarebbero arrivate oltre tale termine.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile. Dopo la formulazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente aveva chiesto la decisione depositando però una procura speciale identica a quella già allegata al ricorso, quindi priva del requisito della "nuova procura speciale" richiesto dalla norma. La Corte ha ritenuto che tale mancanza comportasse un sopravvenuto difetto di procura e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, con applicazione delle conseguenti statuizioni di legge: condanna alle spese in favore delle controparti, ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    L’istanza di trattazione dopo la proposta deve essere sorretta da una nuova procura speciale; in difetto, il ricorso è definito in conformità alla proposta per ragioni di rito e viene dichiarato inammissibile.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale al difensore cassazionista è requisito necessario; il difetto della nuova procura richiesta per l’istanza di trattazione incide sul potere di proseguire il giudizio di legittimità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione della cartella esattoriale; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 21, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso in tema di impugnazione degli atti tributari e decorrenza dei termini; non esaminato nel merito per l’inammissibilità.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come disciplina delle notificazioni in materia tributaria; non esaminato nel merito.

  • artt. 137-151 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per la disciplina generale delle notificazioni; non esaminati nel merito.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di notifica a mezzo posta e avvisi informativi; non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sull’onere della prova della notifica; non esaminato nel merito.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il rigetto dell’eccezione di prescrizione/decadenza; non esaminato nel merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per l’attestazione dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione definito a seguito di proposta ex art. 380-bis c.p.c., l’istanza di trattazione deve essere accompagnata da una nuova procura speciale; la mera riproduzione della procura già utilizzata per il ricorso non soddisfa il requisito legale.
  • Il difetto della nuova procura speciale richiesta per insistere nella decisione dopo la proposta determina un sopravvenuto difetto di procura e comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non esamina le censure di merito relative alla regolarità delle notifiche o alla prescrizione del credito.
  • Nel giudizio di legittimità, l’istanza di prosecuzione dopo la proposta svolge una funzione di conferma attuale dell’interesse alla decisione e, proprio per questo, richiede un mandato difensivo autonomo e aggiornato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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