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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di una professionista che, pur esercitando l'attività libero-professionale di avvocato ed essendo iscritta all'Albo, non risultava iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per mancato raggiungimento del reddito minimo richiesto. Nei gradi di merito era stato ritenuto che non vi fosse obbligo di iscrizione alla Gestione separata e, comunque, che il credito contributivo fosse prescritto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per sostenere che l'avvocato, privo dell'obbligo di iscrizione alla Cassa forense perché non raggiunge il reddito minimo, deve comunque iscriversi alla Gestione separata, in base al principio di universalizzazione della copertura previdenziale; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina contributiva per contestare la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale decorra dalla scadenza del pagamento dei contributi come differita dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi né dal 16 giugno 2010 considerato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero-professionale non abituale e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa forense sono comunque obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS, se il solo versamento effettuato alla Cassa è di natura integrativa e non determina una posizione previdenziale utile. Ha inoltre affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, termine che nel caso concreto era differito al 6 luglio 2010 per effetto del D.P.C.M. 10 giugno 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e per l'esame delle ulteriori questioni assorbite.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    istituisce la Gestione separata e, secondo la Corte, esprime il principio di universalizzazione della copertura previdenziale; l'unico versamento idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione è quello che dà luogo a una correlata prestazione previdenziale

  • art. 18, commi 1, 2 e 4, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dalla parte ricorrente come disciplina rilevante sull'obbligo contributivo e sui termini di versamento

  • art. 53 D.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la qualificazione del reddito professionale rilevante ai fini contributivi

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980

    richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla previdenza forense

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'iscrizione alla Cassa forense

  • art. 2935 c.c.

    la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella scadenza del termine di pagamento del contributo

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    costituisce la base normativa per il collegamento dei versamenti contributivi ai termini previsti per i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati, con conseguente slittamento del dies a quo della prescrizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Gli avvocati che svolgono attività libero-professionale non abituale e non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa forense devono iscriversi alla Gestione separata INPS quando il versamento eventualmente eseguito alla Cassa abbia natura meramente solidaristica e non comporti una posizione previdenziale autonoma a loro favore.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non rileva qualsiasi contribuzione versata ad altra forma previdenziale, ma solo quella che sia suscettibile di attribuire una correlata prestazione previdenziale in capo al lavoratore autonomo.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Il dies a quo della prescrizione contributiva può essere inciso da norme o provvedimenti che differiscono il termine di versamento, quando tali atti abbiano natura regolamentare e funzione attuativa della legge.
  • L'individuazione del termine di prescrizione e del suo momento iniziale è quaestio iuris rilevabile dal giudice sulla base dei dati di causa, senza essere vincolata dalle sole allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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