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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33733/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione avverso il decreto del giudice delegato, confermato poi dal Tribunale, che aveva escluso la prededuzione di un credito per circa 86 mila euro e aveva negato l’ammissione in privilegio di un ulteriore credito di circa 209 mila euro iscritto a ruolo e collegato, secondo l’istante, a un’operazione di finanziamento assistita da garanzia del Fondo PMI. La ricorrente sosteneva che, per i crediti erariali riscossi tramite ruolo, fosse sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo, anche con riserva in caso di contestazioni, e che tale documentazione, insieme alle osservazioni degli enti creditori, bastasse anche a provare i presupposti della prededuzione e del privilegio. In subordine lamentava l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse ignorato l’assenza di prova contraria e avesse erroneamente svalutato la documentazione prodotta; per il secondo credito chiedeva anche che il giudice disponesse un’integrazione istruttoria, eventualmente mediante esibizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, nel complesso, fossero in parte infondate e in parte inammissibili. Quanto alla prededuzione, ha confermato che il credito sorto dopo l’apertura della procedura può essere prededucibile solo se, oltre al requisito cronologico, sia anche funzionalmente riferibile all’attività degli organi della procedura; accertamento di fatto compiuto dal tribunale e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al credito di circa 209 mila euro, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva motivatamente ritenuto non provata la concessione della garanzia in relazione al finanziamento indicato, né il pagamento del garante, e ha escluso che l’estratto di ruolo bastasse a superare tali lacune probatorie, poiché quel principio opera per l’esistenza del credito e non per i diversi presupposti della prededuzione o della prova del privilegio. Ha inoltre escluso il dovere del giudice di disporre d’ufficio l’esibizione, mancando anche una specifica richiesta ex art. 210 c.p.c., e ha giudicato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché riferita a valutazioni e argomentazioni, non a un fatto storico omesso. Condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 111 l. fall.

    La prededuzione post-omologa nel concordato richiede non solo il dato cronologico, ma anche la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura.

  • art. 87 DPR 602/1973

    Il concessionario chiede l’ammissione al passivo sulla base del ruolo.

  • art. 88 DPR 602/1973

    In presenza di contestazioni sulle somme iscritte, il credito deve essere ammesso con riserva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sull’esistenza e sui presupposti del credito.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della valenza probatoria dell’estratto di ruolo.

  • art. 92 l. fall.

    Richiamato in relazione alla collocazione privilegiata del credito insinuato.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato per la surrogazione del soggetto che aveva estinto il credito del finanziatore garantito.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione non era stato richiesto; la Corte esclude un obbligo officioso del giudice di disporlo.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o valutazioni probatorie.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    Richiamato per i presupposti del contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. 662/1996

    Richiamata come fonte della garanzia pubblica evocata per il credito iscritto a ruolo.

  • d.lgs. 123/1998

    Richiamato come base normativa dell’iscrizione esattoriale del credito garantito.

  • DM 20.6.2005

    Richiamato in relazione al soggetto gestore del Fondo di garanzia PMI.

Massime di principio

  • In tema di concordato preventivo, il credito sorto dopo l’apertura della procedura è prededucibile solo se, oltre al requisito temporale, risulta anche funzionalmente collegato all’attività degli organi della procedura.
  • L’estratto di ruolo può essere sufficiente a provare l’esistenza e la natura del credito erariale ai fini dell’insinuazione al passivo, ma non vale automaticamente a dimostrare i diversi presupposti della prededuzione o di una specifica collocazione privilegiata.
  • Quando il giudice di merito accerta che non sia stata provata la concessione della garanzia, il nesso con il finanziamento o il pagamento del garante, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle prove.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo, e non consente di devolvere in cassazione contestazioni sulla attendibilità delle prove o sull’insufficienza delle argomentazioni difensive.
  • Il giudice non è tenuto a integrare d’ufficio la prova mediante ordine di esibizione se la parte non abbia formulato la relativa istanza e, comunque, la scelta sull’esibizione resta discrezionale nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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