Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da una cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. Il tribunale aveva dichiarato illegittime tali trattenute; la corte d'appello aveva confermato la decisione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della normativa sulle casse privatizzate, delle proprie delibere interne e dei principi costituzionali richiamati, censurando l'affermazione di illegittimità del prelievo; 2) invocava la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione/riliquidazione delle somme, ritenendo applicabili le norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici arretrati; 3) contestava la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi, sostenendo una diversa disciplina degli accessori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che tutte le censure erano già state risolte da un orientamento di legittimità consolidato e conforme alla decisione impugnata. In particolare: il contributo di solidarietà imposto da una cassa privatizzata su una pensione già determinata è un prelievo patrimoniale riservato al legislatore ex art. 23 Cost. e non un criterio di calcolo del trattamento pensionistico; la prescrizione applicabile non è quella quinquennale dei ratei pensionistici liquidati, ma quella ordinaria decennale quando si controverta sull'ammontare della pensione e sull'indebita trattenuta; gli interessi sono dovuti dalla data di ciascun prelievo fino al pagamento effettivo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamati dalla ricorrente a sostegno del potere della cassa di disciplinare il prelievo, ma ritenuti non idonei a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che le casse privatizzate non possono introdurre prelievi patrimoniali che incidano su pensioni già liquidate
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato insieme alle altre norme sulla potestà regolamentare della cassa, senza mutare il divieto di imporre contributi di solidarietà non previsti dalla legge
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato quale norma di interpretazione autentica; la Corte lo menziona nel quadro dell'orientamento consolidato ma non lo ritiene sufficiente a legittimare il prelievo della cassa
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che anche rispetto a tale disciplina resta ferma l'illegittimità di un prelievo patrimoniale introdotto dalla cassa su pensioni già determinate
artt. 2, 3 e 23 Cost.
l'art. 23 Cost. è richiamato per affermare che il prelievo patrimoniale impone una riserva di legge; gli artt. 2 e 3 sono evocati nel ricorso ma non mutano il principio applicato
richiamato nel primo motivo, ma non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza incidere sulla soluzione adottata
la prescrizione quinquennale dei ratei si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili; non opera quando sia contestato l'ammontare del trattamento per effetto di trattenute illegittime
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
"si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"
la norma riguarda la riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo su un trattamento già determinato
indicato come termine di prescrizione ordinaria decennale applicabile al diritto alla riliquidazione/ripetizione nelle controversie sull'ammontare della pensione con trattenute illegittime
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato in tema di interessi sulle somme dovute, in combinato con gli artt. 1224 e 2033 c.c.
richiamato per fondare la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire dalla maturazione del diritto fino al pagamento
richiamato come base della ripetizione dell'indebito e della decorrenza degli accessori dalla data dei singoli prelievi
fondamento della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata
richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per la disciplina conseguente alla decisione conforme alla proposta
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti o delibere interne, un contributo di solidarietà o altro prelievo patrimoniale su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti; un siffatto prelievo è imponibile solo con legge, in forza della riserva di cui all'art. 23 Cost.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati opera solo quando il credito sia già liquido ed esigibile; se la controversia riguarda l'indebita trattenuta e la riliquidazione dell'importo pensionistico, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947 si riferisce alla riliquidazione di trattamenti pensionistici e non estende automaticamente la prescrizione quinquennale alle somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo.
- Nei crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: gli interessi legali decorrono dalla data in cui il diritto alla corresponsione della somma matura, ossia dai singoli prelievi, fino al soddisfacimento effettivo.
- Quando il ricorso per cassazione si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su questioni già ripetutamente decise, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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