Sentenza del 30/11/2022 n. 35188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2002-2006 con i quali sono stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP imputati ai soci per trasparenza; questioni principali: legittimità dell'applicazione del "raddoppio dei termini di accertamento" (DPR 600/1973 art. 43) in assenza di denuncia di reato tempestiva/valida, anche se la denuncia è stata presentata oltre termini o il reato è prescritto; applicabilità del raddoppio all'IRAP; adeguatezza della documentazione probatoria (in particolare deposito della denuncia in sede di appello) e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
Per la società e per il socio B.B. il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento; per la socia D.D. il ricorso è esaminato nel merito: la Corte rigetta la maggior parte dei motivi (confermando la possibilità, in linea di principio, di applicare i termini raddoppiati quando sussistono oggettivi elementi che impongono la denuncia penale, anche se la denuncia è tardiva, archiviata o il reato è prescritto), ma accoglie il quarto motivo relativo all'IRAP, dichiarando che il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP (poiché le relative violazioni non sono punite penalmente). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Prevede il cosiddetto "raddoppio dei termini di accertamento"; la Corte conferma che il raddoppio opera quando sussistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale, e l'eventuale tardività, archiviazione o prescrizione del reato non impedisce l'applicazione qualora l'obbligo fosse oggettivamente configurabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato in relazione alle regole generali sull'accertamento; utilizzato congiuntamente all'art. 43 nella censura sulle modalità applicative del raddoppio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Menziionato a titolo comparativo (IVA): la giurisprudenza indica analogia con il regime del raddoppio anche per l'IVA nella versione ratione temporis.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 e art. 11
Disciplina i reati tributari; la sussistenza astratta di una fattispecie prevista dal D.Lgs. 74/2000 è condizione per l'obbligo di denuncia e quindi per l'operatività del raddoppio dei termini.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.p.c. normativa processuale tributaria)
Richiamata in rapporto alle modalità processuali e alla necessità di allegazione/documentazione; non ha impedito alla Corte di valutare l'obiettiva sussistenza degli elementi per la denuncia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Richiamato in relazione alle questioni di procedimento (ammissione di documenti e memorie in sede d'appello); censurato come mancata pronuncia sulla inammissibilità del deposito della denuncia in appello ma ritenuto non fondato.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito L. 1 dicembre 2016, n. 225)
Norma sulla definizione agevolata (rottamazione/definizione delle cartelle): la società e il socio B.B. hanno aderito e pagato, determinando il sopravvenuto difetto di interesse al giudizio in Cassazione.
D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato e sul cd. "doppio contributo"; la Corte ricorda che nel caso di sopravvenuto difetto di interesse non sussistono i presupposti per imporre il doppio contributo se la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il "raddoppio dei termini di accertamento" (DPR 600/1973 art. 43) si applica quando, sin dall'origine, sussistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari; non è rilevante che la denuncia sia presentata oltre termini, archiviata o che il reato sia prescritto.
- La verifica sull'esistenza dell'obbligo di denuncia è di natura oggettiva: il giudice tributario può fondare sul p.v.c. e sugli avvisi gli elementi utili a ritenere insorto tale obbligo.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni delle norme IRAP non sono tipicamente presidiate da sanzioni penali: in casi simili l'ente accertatore non può estendere il raddoppio anche a tale tributo.
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata e paga le somme relative agli atti impugnati, può venir meno l'interesse al giudizio e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le censure per "omesso esame" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) devono riguardare fatti decisivi e circostanze di carattere storico-naturalistico; non sono ammissibili contestazioni rivolte solo alla valutazione di fatto o alla congruità della motivazione.
- È importante documentare tempestivamente i pagamenti e gli atti di definizione: dichiarazioni non documentate (es. mera affermazione del pagamento) non estinguono il processo e il ricorso sarà esaminato nel merito.
- In fase di impugnazione occorre allegare e documentare adeguatamente la notizia di reato se si contesta la legittimità del raddoppio; il deposito tardivo della denuncia in appello non vale automaticamente a sanare la carenza iniziale se mancano elementi oggettivi che giustifichino l'obbligo di denuncia.
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