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Sentenza

Sentenza del 30/11/2022 n. 35188 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2002-2006 con i quali sono stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP imputati ai soci per trasparenza; questioni principali: legittimità dell'applicazione del "raddoppio dei termini di accertamento" (DPR 600/1973 art. 43) in assenza di denuncia di reato tempestiva/valida, anche se la denuncia è stata presentata oltre termini o il reato è prescritto; applicabilità del raddoppio all'IRAP; adeguatezza della documentazione probatoria (in particolare deposito della denuncia in sede di appello) e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

Per la società e per il socio B.B. il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento; per la socia D.D. il ricorso è esaminato nel merito: la Corte rigetta la maggior parte dei motivi (confermando la possibilità, in linea di principio, di applicare i termini raddoppiati quando sussistono oggettivi elementi che impongono la denuncia penale, anche se la denuncia è tardiva, archiviata o il reato è prescritto), ma accoglie il quarto motivo relativo all'IRAP, dichiarando che il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP (poiché le relative violazioni non sono punite penalmente). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Prevede il cosiddetto "raddoppio dei termini di accertamento"; la Corte conferma che il raddoppio opera quando sussistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale, e l'eventuale tardività, archiviazione o prescrizione del reato non impedisce l'applicazione qualora l'obbligo fosse oggettivamente configurabile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Richiamato in relazione alle regole generali sull'accertamento; utilizzato congiuntamente all'art. 43 nella censura sulle modalità applicative del raddoppio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Menziionato a titolo comparativo (IVA): la giurisprudenza indica analogia con il regime del raddoppio anche per l'IVA nella versione ratione temporis.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 e art. 11

    Disciplina i reati tributari; la sussistenza astratta di una fattispecie prevista dal D.Lgs. 74/2000 è condizione per l'obbligo di denuncia e quindi per l'operatività del raddoppio dei termini.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.p.c. normativa processuale tributaria)

    Richiamata in rapporto alle modalità processuali e alla necessità di allegazione/documentazione; non ha impedito alla Corte di valutare l'obiettiva sussistenza degli elementi per la denuncia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Richiamato in relazione alle questioni di procedimento (ammissione di documenti e memorie in sede d'appello); censurato come mancata pronuncia sulla inammissibilità del deposito della denuncia in appello ma ritenuto non fondato.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Norma sulla definizione agevolata (rottamazione/definizione delle cartelle): la società e il socio B.B. hanno aderito e pagato, determinando il sopravvenuto difetto di interesse al giudizio in Cassazione.

  • D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma sul contributo unificato e sul cd. "doppio contributo"; la Corte ricorda che nel caso di sopravvenuto difetto di interesse non sussistono i presupposti per imporre il doppio contributo se la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il "raddoppio dei termini di accertamento" (DPR 600/1973 art. 43) si applica quando, sin dall'origine, sussistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari; non è rilevante che la denuncia sia presentata oltre termini, archiviata o che il reato sia prescritto.
  • La verifica sull'esistenza dell'obbligo di denuncia è di natura oggettiva: il giudice tributario può fondare sul p.v.c. e sugli avvisi gli elementi utili a ritenere insorto tale obbligo.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni delle norme IRAP non sono tipicamente presidiate da sanzioni penali: in casi simili l'ente accertatore non può estendere il raddoppio anche a tale tributo.
  • Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata e paga le somme relative agli atti impugnati, può venir meno l'interesse al giudizio e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Le censure per "omesso esame" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) devono riguardare fatti decisivi e circostanze di carattere storico-naturalistico; non sono ammissibili contestazioni rivolte solo alla valutazione di fatto o alla congruità della motivazione.
  • È importante documentare tempestivamente i pagamenti e gli atti di definizione: dichiarazioni non documentate (es. mera affermazione del pagamento) non estinguono il processo e il ricorso sarà esaminato nel merito.
  • In fase di impugnazione occorre allegare e documentare adeguatamente la notizia di reato se si contesta la legittimità del raddoppio; il deposito tardivo della denuncia in appello non vale automaticamente a sanare la carenza iniziale se mancano elementi oggettivi che giustifichino l'obbligo di denuncia.

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