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Sentenza

Sentenza del 30/11/2022 n. 5538 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Ici-Imu - Immobile di ente religioso - Svolgimento attività natura promiscua - Esenzione pagamento - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ente religioso ha contestato l'obbligo di pagamento dell'IMU sull'immobile in quanto lo stesso è proprietà di un ente religioso e viene utilizzato in parte per attività non commerciali. La controversia riguarda la portata dell'esenzione prevista per gli immobili di enti religiosi quando nell'unità immobiliare si svolgono attività di natura promiscua (sia non commerciale che commerciale).

La decisione

La pronuncia ha stabilito che l'esenzione IMU prevista per gli immobili appartenenti a enti religiosi opera soltanto con riferimento alla frazione dell'unità immobiliare effettivamente destinata a attività non commerciale. La porzione dell'immobile nella quale si svolgono attività di natura commerciale o comunque non rientranti nell'esenzione è soggetta a tassazione. Occorre quindi una ripartizione (in base a criteri di fatto quali superficie, destinazione d'uso o funzionalità) tra la parte esente e la parte imponibile.

Norme richiamate

  • d.l. 27/2012, art. 91-bis

    art. 91-bis del d.l. 27/2012

    L'art. 91-bis è stato interpretato nel senso che l'esenzione IMU per immobili di enti religiosi si applica esclusivamente alla porzione dell'unità immobiliare destinata a fini non commerciali; le porzioni utilizzate per attività commerciali sono imponibili.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per enti religiosi non opera automaticamente sull'intera unità immobiliare quando in essa si svolgono attività miste: va riconosciuta solo alla parte effettivamente destinata a finalità non commerciali.
  • In presenza di uso promiscuo è necessario individuare e documentare la porzione dell'immobile destinata all'attività non commerciale (es. per superficie, destinazione d'uso, planimetrie, atti di concessione o contratti).
  • La quantificazione della quota esente può essere fatta in base a criteri di fatto (superficie utile, numero di locali, uso prevalente) e richiede prova documentale: il contribuente che chiede l'esenzione dovrebbe fornire elementi idonei a dimostrare la distinzione di uso.
  • Se le attività commerciali sono occasionali, marginali o strumentali all'attività religiosa, può essere necessario valutare caso per caso se ciò impedisca l'esenzione; la soglia tra attività accessoria (potenzialmente non precludente l'esenzione) e attività commerciale autonoma è valutata in base all'effettivo contenuto economico dell'uso.
  • Gli enti locali e l'Amministrazione finanziaria possono accertare e rideterminare la base imponibile riferendosi alla parte imponibile dell'unità: in dispute analoghe il ricorso al contenzioso è frequente e il risultato dipende dalla qualità delle prove sul rapporto di uso degli spazi.
  • Per evitare contenziosi è consigliabile prevedere una chiara separazione funzionale e cadastale delle porzioni ad uso commerciale rispetto a quelle ad uso non commerciale (es. distinct subunits, contratti di locazione separati, intestazioni contabili distinte).

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