Sentenza del 30/11/2022 n. 3994 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
massima n.22 /2022 - FINANZA LOCALE - TARI - Rettifica delle dichiarazioni - Termine quinquennale di decadenza - Denuncia delle aree tassabili - Termine di presentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento per tassa rifiuti (TARI 2010, importo €244,86). Il ricorrente eccepiva omessa notifica degli atti presupposti e proponeva eccezione di decadenza e prescrizione; il Comune/Agenzia contestavano la tardività del ricorso e sostenevano che avvisi/verbali erano stati notificati entro il termine utile (30.12.2015). Centrale la questione di quando decorre il termine per la denuncia delle aree/ locali ai fini TARI e, conseguentemente, di quando inizia a decorrere il quinquennio di decadenza per notificare avvisi di rettifica/accertamento.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso (applicazione dell'art. 155 c.p.c., comma 5: se il dies ad quem cade di sabato la scadenza si proroga al primo giorno lavorativo successivo). Nel merito ha chiarito l'interpretazione dell'art. 70, comma 1, D.Lgs. 507/1993: se l'occupazione/detenzione è in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta (ovvero prima del 20 gennaio) la denuncia doveva essere presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno e, quindi, il quinquennio di decadenza si conteggia a partire da quell'anno (termina il 31 dicembre del quinto anno successivo); se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo e la decorrenza quinquennale parte da quel momento. Nel caso concreto, essendo il recupero riferito all'intera annualità 2010 e non essendovi prova di notifica di avvisi entro il 31.12.2015, è maturata la decadenza dell'ente e la cartella è stata annullata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70, comma 1
i soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune
La Corte interpreta il termine "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione" distinguendo due ipotesi: occupazione in corso dall'inizio del periodo di imposta (ovvero prima del 20 gennaio) -> denuncia entro il 20 gennaio dello stesso anno; occupazione iniziata dopo il 20 gennaio -> denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Da tale data si fa decorrere la decadenza quinquennale.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Estensione del termine di decadenza a cinque anni per gli accertamenti/rettifiche degli enti locali; la norma si applica anche ai rapporti anteriori al 1.1.2007, per cui il quinquennio opera anche per annualità come il 2010.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 71, comma 1 (previgente)
Norma previgente che prevedeva il termine triennale di decadenza; rilevata solo per confronto storico, ora soppiantata dalla L. 296/2006 che ha esteso il termine a cinque anni.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4
i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio
Citata a titolo comparativo: mostra che il legislatore sa prevedere espressamente quando intendere che il termine dichiarativo slitti all'anno successivo; la mancanza di analoga previsione nel D.Lgs. 507/1993 supporta l'interpretazione fornita dal Tribunale.
Applicata per il computo dei termini processuali: se il giorno di scadenza è sabato la scadenza si proroga al lunedì (primo giorno lavorativo successivo), con conseguente ritenuta tempestività del ricorso notificato il lunedì successivo.
Massime di principio
- Per la TARI la denuncia unica dei locali/aree deve rispettare la distinzione temporale: se l'occupazione è già in corso all'inizio del periodo d'imposta (prima del 20 gennaio) la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dello stesso anno; se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di rettifica/accertamento da parte degli enti locali (L. 296/2006, art.1, comma 161) decorre dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati; per occupazioni in corso dall'inizio dell'anno ciò fa decorrere il quinquennio dall'anno stesso (scadenza il 31/12 del quinto anno).
- Se l'amministrazione non notifica l'avviso di accertamento entro il quinquennio previsto, matura la decadenza e l'atto impositivo è annullabile se il contribuente eccepisce la decadenza e non risultano notifiche nei termini.
- Per il calcolo dei termini processuali tributari si applica l'art. 155 c.p.c.: se il giorno di scadenza cade di sabato la scadenza si proroga al primo giorno lavorativo successivo; quindi la notifica di atti/processi il lunedì successivo non è necessariamente tardiva.
- Prassi consigliata per i contribuenti: conservare documentazione comprovante l'inizio dell'occupazione/possessione e verificare le notifiche ricevute; per gli enti locali: curare la corretta individuazione della data di decorrenza dell'obbligo dichiarativo e notificare gli avvisi entro il quinquennio per non incorrere in decadenza.
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