Sentenza del 30/11/2022 n. 3225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Condanna alle spese di lite con il principio della soccombenza virtuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2012 (importo complessivo Euro 62.143,00) riguardante immobili destinati a officina ferroviaria; la controversia verteva sulla qualificazione della Società come concessionaria di beni demaniali e, in conseguenza, sull'assoggettamento all'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune di Lecce al pagamento delle spese processuali in favore della Società per un totale di Euro 5.000,00 (Euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità e Euro 2.000,00 per il giudizio d'appello e di riassunzione). La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela dell'avviso da parte del Comune sia intervenuto ex post e fosse indotto dalla proposizione del ricorso in riassunzione e dall'orientamento giurisprudenziale già emerso, per cui non era meritevole di compensazione delle spese.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 46
estinzione del giudizio ex art. 46 del D.lgs. n° 546/92
l'art. 46 è richiamato per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; tuttavia la declaratoria di estinzione non esclude l'obbligo per il giudice di decidere sulle spese processuali secondo i criteri applicabili (qui, soccombenza virtuale).
Sentenza Corte Costituzionale n. 274/2005
sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale
stabilisce che, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (per i quali opera la compensazione ope legis), il giudice deve liquidare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Principio giurisprudenziale della soccombenza virtuale
la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte al momento della proposizione dell'azione
il giudice, in caso di estinzione del processo, valuta le prospettazioni iniziali e la probabilità di successo delle parti al momento dell'impugnazione e assegna le spese a carico della parte che, con ragionevole probabilità, avrebbe perso il giudizio se questo fosse proseguito.
Massime di principio
- Se un'amministrazione pubblica annulla un atto impugnato solamente dopo che il ricorso è stato riproposto o dopo decisioni favorevoli al ricorrente, il giudice può ritenere che l'annullamento sia indotto e applicare la soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.
- Per accertare la soccombenza virtuale il giudice valuta la fondatezza delle pretese al momento della proposizione dell'azione; è irrilevante che il giudizio si sia poi estinto per cessata materia del contendere.
- La compensazione delle spese non è automatica: opera 'ope legis' solo nei casi espressamente previsti per le pendenze tributarie; in tutti gli altri casi si applica il criterio della soccombenza virtuale.
- Chi invoca la soccombenza virtuale deve mostrare elementi (tempistica dell'annullamento, conoscenza di orientamenti giurisprudenziali, comportamento dell'amministrazione) che rendano ragionevole presumere che l'annullamento sia stato indotto dalla lite.
- Il giudice può liquidare separatamente le spese relative ai diversi gradi di giudizio (es. cassazione, appello, riassunzione) tenendo conto delle questioni già decise in procedimenti analoghi e della misura dell'onere probatorio svolto dalle parti.
- In casi simili conviene documentare tempestivamente l'orientamento giurisprudenziale favorevole e la tempestività/inesistenza di iniziative di autotutela dell'amministrazione anteriori alla proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 1393 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3994 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5538 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5539 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →