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Sentenza

Sentenza del 30/11/2022 n. 5537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Termine - Doppio - Sentenza notificata - Sentenza non notificata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Questione procedurale relativa al termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria. Si precisa l'applicabilità del cosiddetto 'doppio termine': il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, salvo diversa disposizione di legge; e la disciplina dell'art. 38, comma 3, che richiamando l'art. 327, comma 1, c.p.c. stabilisce un termine di sei mesi per l'impugnazione delle sentenze non notificate.

La decisione

La sentenza chiarisce che, salvo diversa disposizione di legge, il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di sessanta giorni. Tuttavia, se la sentenza non è stata notificata al soggetto interessato, trova applicazione il termine speciale di sei mesi richiamato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dall'art. 327, comma 1, c.p.c. Pertanto, il contribuente che non ha ricevuto la notifica può impugnare entro sei mesi dalla data in cui avrebbe potuto conoscere la pronuncia o nei termini stabiliti dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 51, comma 1

    stabilisce il termine ordinario di sessanta giorni per impugnare le decisioni della Commissione Tributaria, salvo diversa disposizione di legge

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3

    richiama l'art. 327 c.p.c. e fissa il termine di sei mesi per l'impugnazione delle sentenze non notificate

  • c.p.c., art. 327, comma 1

    fornisce il termine di sei mesi per proporre impugnazione delle sentenze che non sono state notificate, richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/1992

Massime di principio

  • Se la sentenza della Commissione Tributaria è stata regolarmente notificata, il termine per impugnare è di 60 giorni a norma dell'art. 51, comma 1, d.lgs. 546/1992.
  • Se la sentenza non è stata notificata, si applica il termine esteso di sei mesi previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992 in richiamo all'art. 327, comma 1, c.p.c.; ciò favorisce il soggetto privato che non ha ricevuto la notifica.
  • In caso di contestazione della efficacia o della regolarità della notificazione, spetta al resistente fornire prova della corretta notifica; se la notificazione risulta inesistente o viziata, il termine di sei mesi può trovare applicazione.
  • Va fatta attenzione a eventuali disposizioni speciali o termini diversi previsti da legge per specifici casi che possono derogare al doppio termine generale.
  • Il computo del termine di sei mesi decorre secondo i criteri di cui all'art. 327 c.p.c.; pertanto, occorre valutare il momento da cui il destinatario poteva conoscenza della pronuncia per calcolare il termine effettivo.

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