Sentenza del 30/11/2022 n. 3221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Applicazione del "prezzo valore" alle vendite forzate immobiliari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla quota di proprietà acquisita con sentenza esecutiva; sosteneva che, essendo l'acquisto avvenuto in esito a procedimento esecutivo/pubblico incanto, le risultava preclusa la facoltà di optare all'atto notarile per il criterio "prezzo-valore" e quindi richiedeva che la base imponibile fosse determinata sul valore catastale (criterio prezzo-valore) in base alla pronuncia della Corte Costituzionale n.6/2014. L'Agenzia eccepiva che l'agevolazione va espressamente richiesta al momento della cessione (in sede notarile) e che la contribuente non l'aveva mai chiesta né aveva pagato le imposte; chiedeva conferma dell'avviso o, in subordine, che si applicasse l'agevolazione solo a rideterminare l'imposta.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto l'appello parzialmente fondato: ha censurato l'annullamento integrale operato in primo grado (poiché le imposte sono comunque dovute) ma ha confermato l'applicabilità del criterio "prezzo-valore" alla fattispecie, considerata l'impossibilità per la contribuente di esercitare l'opzione nell'immediato (pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta contestualmente e natura del trasferimento giudiziale). Conseguentemente la sentenza di primo grado è stata riformata in parte: le imposte sono dovute nella misura risultante dall'applicazione dell'agevolazione (prezzo-valore). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art.1 comma 497
disciplina derogatoria del criterio "prezzo-valore"
La norma consente, in casi ordinari, l'opzione per determinare la base imponibile sul valore catastale anziché sul prezzo; la Corte Costituzionale (n.6/2014) ha esteso l'applicazione, quando ricorrano le condizioni, anche ai trasferimenti in esecuzione/asta pubblica, eliminando la disparità di trattamento.
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - art.43 comma 4 (Tariffa parte I art.8 comma 1 lett. a) richiamata nell'atto)
normativa sul calcolo dell'imposta di registro e relative modalità
La pretesa erariale era stata calcolata secondo le regole ordinarie; il giudice ha ritenuto che, per la fattispecie, debba comunque trovare applicazione il regime agevolativo del prezzo-valore quando la scelta non poteva essere esercitata dall'acquirente.
Sentenza Corte Costituzionale n.6 del 23.1.2014
estensione del criterio "prezzo-valore" ai trasferimenti avvenuti in sede di espropriazione forzata o pubblico incanto
Ha dichiarato discriminatoria la diversa disciplina tra acquisti ordinari e quelli derivanti da esecuzioni/aste; da ciò deriva che l'Amministrazione non può negare l'agevolazione se sussistono le condizioni soggettive e oggettive previste.
Legge 27 giugno 2000, n.212 (Statuto del contribuente) - artt.6 e 10
art.6 diritto all'informazione; art.10 principio di buona fede e affidamento
L'Agenzia aveva censurato violazioni procedurali ma il giudice ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato e non illegittimo per violazione di tali principi; inoltre non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'A.F.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art.58
ammissione di documenti in sede d'appello
La sentenza civile, sebbene prodotta in appello, è documento ammissibile ai fini probatori e non integra mera integrazione della motivazione dell'atto impositivo.
Codice di Procedura Civile - art.784 c.p.c.
procedura relativa al trasferimento e attribuzione di beni in esito a giudizio
Rientra nella fattispecie il trasferimento di quota risultante da procedimento esecutivo/giudizio sommario che ha effetti con il passaggio in giudicato, rendendo impossibile l'opzione notarile al momento della cessione.
Massime di principio
- Dopo la Corte Costituzionale n.6/2014, quando un privato acquista un immobile residenziale tramite espropriazione forzata o pubblico incanto e ricorrono le condizioni previste dalla normativa agevolativa, deve essere possibile applicare il criterio "prezzo-valore" (base imponibile su valore catastale) anche se l'opzione non è stata formalmente resa al notaio.
- Se l'acquirente non ha potuto esercitare l'opzione per ragioni connesse alla natura giudiziale del trasferimento (es. effetto del trasferimento solo con il passaggio in giudicato), l'Amministrazione non può calcolare le imposte esclusivamente con il criterio ordinario del prezzo; il contribuente può invocare il prezzo-valore.
- L'Amministrazione finanziaria può emettere avvisi di liquidazione, ma questi devono essere motivati con gli elementi essenziali; l'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale non rende automaticamente illegittimo l'atto se il contribuente è comunque stato messo in condizione di difendersi.
- Il giudice tributario ha il potere di rideterminare la pretesa fiscale: se l'Ufficio ha errato nel negare l'agevolazione, il giudice può disapplicare la liquidazione ordinaria e confermare l'imposta nella misura risultante dall'applicazione dell'agevolazione.
- Le pronunce della Corte Costituzionale possono avere effetti retroattivi sui trasferimenti anteriori purché i rapporti non siano definitivamente esauriti; pertanto il contribuente può far valere il diritto anche per atti precedenti al deposito della sentenza se non conclusi.
- In caso di soccombenza reciproca (esito parziale favorevole a entrambe le parti) è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
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