Cassazione Civile, Ordinanza n. 09835/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi e IVA detraibile ritenendo che la società avesse posto in essere operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti con una ditta individuale, qualificata dal giudice di merito come cartiera. La società ha impugnato l'accertamento deducendo: 1) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, poiché non era stato allegato il processo verbale di constatazione richiamato nell'atto, né ne era stato riprodotto il contenuto essenziale; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato compiutamente l'inesistenza delle operazioni e la sua consapevolezza della frode; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la maggiore produzione di cassette di legno e l'iscrizione in bilancio delle rimanenze sarebbero stati elementi incompatibili con la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la mancata allegazione del PVC non comportasse, di per sé, nullità dell'avviso, poiché il diritto di accesso agli atti presupposti è tutelato solo nei limiti in cui sia strumentale alla difesa concreta del contribuente, e nel caso la ricorrente non aveva spiegato quale pregiudizio difensivo specifico avesse subito. Quanto al secondo motivo, ha confermato i principi sull'onere probatorio distinti tra operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni oggettivamente inesistenti, rilevando che la CTR aveva accertato sia la natura fittizia del fornitore sia la conoscibilità della frode da parte della contribuente, con motivazione non censurabile in cassazione perché volta in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per doppia conforme, essendo la questione già stata respinta nei due gradi di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo richiamato dall'Ufficio nel caso di operazioni contestate come inesistenti.
Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione e validità dell'avviso di accertamento.
art. 56, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale parametro di legittimità/motivazione dell'atto impositivo in materia IVA.
La motivazione dell'atto tributario deve essere sufficiente e consentire la difesa del contribuente; la Corte ribadisce però che la mancata allegazione di un atto richiamato non determina nullità se non è dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova nelle riprese fiscali per operazioni inesistenti.
Invocati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente come norme sull'accertamento e sui presupposti della ripresa fiscale.
Richiamato in relazione all'accertamento IVA e al disconoscimento della detrazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità per la doppia conforme.
Richiamato in relazione al regime della doppia conforme e all'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., nel quadro della riforma del giudizio di legittimità.
Richiamato per l'adeguamento della disciplina processuale conseguente all'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c.
Richiamata come legge delega della riforma processuale evocata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento richiama un PVC non allegato, la sua mancata ostensione non comporta automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve indicare in modo concreto quale difesa gli sia stata impedita e in che termini la conoscenza preventiva del contenuto dell'atto avrebbe potuto mutare l'esito dell'accertamento.
- Nelle controversie IVA vanno distinti operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni oggettivamente inesistenti: nel primo caso l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario della partecipazione alla frode; nel secondo, una volta provata l'inesistenza oggettiva e la fittizietà del fornitore, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e tale prova non può essere tratta dalla sola fattura o dalla regolarità formale della contabilità.
- Il contribuente non può in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia già accertato, con motivazione congrua, sia la fittizietà del fornitore sia la conoscibilità della frode.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme di segno conforme nei due gradi di merito, salvo le specifiche ipotesi previste dalla disciplina processuale vigente.
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