Cassazione Civile, Ordinanza n. 09741/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, oltre a una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo, con attribuzione di € 4.000 alla controparte e di € 2.500 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un mutuatario aveva agito in giudizio contro l’originaria banca mutuante chiedendo l’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora pattuito in un contratto di mutuo fondiario e la restituzione degli interessi pagati. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabili ai moratori i principi delle Sezioni Unite in materia di usura e, in caso di superamento della soglia, dovuti comunque gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ex art. 1224, comma 1, c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1815 c.c., 115 e 116 c.p.c., 644 c.p. e art. 2 l. n. 108/1996, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel valutare la c.t.u. contabile e nel calcolo dell’usura, poiché avrebbe dovuto cumulare interessi corrispettivi e moratori per verificare il superamento del tasso soglia. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha dichiarato inammissibile il ricorso: l’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. non era stata proposta da difensore munito di nuova procura speciale.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento accelerato, l’istanza di decisione deve provenire da difensore munito di nuova procura speciale; la disciplina codifica anche una valutazione tipica rilevante ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. quando il giudizio si definisce conformemente alla proposta.
art. 1284 c.c.
Richiamato quale parametro normativo nel motivo di ricorso sulla determinazione e sul superamento del tasso di interesse.
art. 1815 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di conseguenze dell’usurarietà del tasso pattuito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove e della c.t.u.
art. 644 c.p.
Richiamato come norma penale di riferimento in materia di usura.
art. 2 l. n. 108/1996
Richiamato come norma di riferimento per la determinazione del tasso soglia antiusura.
art. 1224, comma 1, c.c.
Nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite, è la base per ritenere dovuti, in caso di usura dei moratori, gli interessi corrispettivi legittimamente convenuti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ne afferma l’applicabilità immediata ai giudizi rientranti nella disciplina transitoria e condanna la parte ricorrente per abuso del processo.
art. 35 d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per l’applicazione immediata della nuova disciplina ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per udienza o adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento per la decisione accelerata del ricorso per cassazione, l’istanza di definizione deve essere proposta dal difensore munito di nuova procura speciale; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando la Corte di merito si conforma ai principi di diritto già affermati dalle Sezioni Unite in materia di usura bancaria, non è ammissibile riproporre in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del fatto o della c.t.u. sotto veste di violazione di legge.
- In tema di interessi moratori e usura, il superamento della soglia va verificato alla luce dei decreti ministeriali e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; se i moratori sono usurari, non sono dovuti i moratori pattuiti, ma restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta nel procedimento accelerato può integrare una fattispecie di abuso del processo e giustificare la condanna aggravata della parte soccombente ex art. 96 c.p.c.
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