Cassazione Civile, Ordinanza n. 09744/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto l’istituto di credito chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di varie poste addebitate su alcuni conti correnti: commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute, capitalizzazione trimestrale degli interessi ritenuta illegittima, applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e comunque usurari. Domandava, come conseguenza, di accertare l’inesistenza di un proprio debito verso la banca e di condannare quest’ultima al risarcimento del danno. La banca proponeva domanda riconvenzionale per il saldo passivo del rapporto. In primo e secondo grado le domande della correntista venivano respinte. In cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto meramente esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, che invece sarebbe stata percipiente e necessaria per la rideterminazione del dare-avere; 2) violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. per nullità della pattuizione relativa alle CMS, perché priva di sufficiente indicazione del criterio di calcolo; 3) violazione degli artt. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000 e dell’art. 120 TUB, per asserita mancanza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la consulenza tecnica d’ufficio era stata correttamente esclusa in quanto esplorativa: la parte che agisce in ripetizione di indebito deve provare i fatti costitutivi delle proprie censure e non può usare la CTU per supplire alla carenza di allegazioni e di prova, soprattutto in mancanza della documentazione contrattuale necessaria a verificare la correttezza degli addebiti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sulla nullità della clausola relativa alle CMS non risultava adeguatamente allegata e trascritta, con conseguente impossibilità di verificare in cassazione la dedotta indeterminatezza del criterio di calcolo; la nullità negoziale può essere rilevata solo se i fatti costitutivi siano ritualmente allegati. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile: mancavano gli elementi necessari per verificare la pretesa nullità, e comunque la disciplina dell’art. 120 TUB consente la capitalizzazione purché vi sia pari periodicità tra interessi debitori e creditori, senza necessità di identità del contenuto economico delle clausole o di parificazione dei tassi. Nel dispositivo, tuttavia, la Corte formula un refuso parlando di rigetto del ricorso, ma la motivazione conclude espressamente per l’inammissibilità.
Norme richiamate
chi agisce per la ripetizione di indebito deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; la CTU non può sostituire l’onere probatorio della parte
la nullità della clausola negoziale può essere fatta valere solo se sono ritualmente allegati e verificabili i fatti costitutivi della nullità
il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto rileva solo se la censura è supportata da allegazioni idonee a consentirne il controllo
art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000
la capitalizzazione degli interessi è legittima se rispettosa della pari periodicità tra interessi debitori e creditori
art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000
non è richiesta identità di contenuto tra le condizioni economiche applicate ai rapporti attivi e passivi, ma la sola pari periodicità
consente la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità di calcolo sia la medesima per interessi debitori e creditori
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito bancario, il correntista che contesti addebiti su conto corrente deve allegare e provare i fatti costitutivi dell’asserita illegittimità delle poste annotate; la consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte.
- La consulenza tecnica d’ufficio ha funzione ausiliaria e non può essere disposta in funzione meramente esplorativa, cioè per cercare elementi di fatto non provati o per colmare insufficienze di allegazione e di prova.
- La deduzione di nullità di una clausola contrattuale, anche quando rilevabile d’ufficio, è scrutinabile solo se i fatti costitutivi della nullità risultano ritualmente allegati e la clausola contestata è specificamente indicata o trascritta in modo da consentire il controllo di legittimità.
- In materia di capitalizzazione bancaria degli interessi, la legittimità della clausola va valutata alla luce del criterio della pari periodicità tra interessi debitori e creditori; non è invece richiesta una perfetta identità delle condizioni economiche o dei tassi applicati ai diversi segmenti del rapporto.
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