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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09747/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto di definire, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002, alcuni carichi relativi all’anno d’imposta 1997 iscritti a ruolo nel dicembre 2001. L’Ufficio aveva però respinto l’istanza con diniego del 2010, rilevando che la definizione agevolata era limitata ai carichi inclusi in ruoli emessi e affidati al concessionario della riscossione entro il 30 giugno 2001. La contribuente aveva impugnato il diniego deducendone la tardività, anche in ragione dei pagamenti effettuati nel 2003 e nel 2004, e invocando la tutela del legittimo affidamento. La CTR aveva accolto la domanda ritenendo applicabile tale principio. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003 conv. in l. n. 212 del 2003, dell’art. 14 disp. prel. c.c. e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, sostenendo che i ruoli in questione erano fuori dal periodo condonabile e che il legittimo affidamento non poteva estendersi al tributo, ma al più a interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha interpretato in modo letterale le norme sulla definizione agevolata, osservando che l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 10 dicembre 2001, dunque oltre il limite temporale fissato dalla disciplina applicabile. Ha inoltre escluso che potesse operare il principio di tutela del legittimo affidamento, perché non risultavano atti della pubblica amministrazione idonei a ingenerarlo e, comunque, tale principio non può incidere sull’imposta dovuta in sé, ma opera soltanto rispetto a interessi e sanzioni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 289 del 2002

    "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000"

    La definizione agevolata è ammessa solo per i carichi iscritti in ruoli rientranti nel perimetro temporale previsto dalla norma; i ruoli iscritti nel dicembre 2001 ne restano esclusi.

  • art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv. in l. n. 212 del 2003

    "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001"

    La disciplina integrativa amplia in modo limitato l’ambito temporale della definizione, ma solo per i ruoli affidati nel periodo indicato; non copre i ruoli affidati il 10 dicembre 2001.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per il criterio di interpretazione letterale e non estensiva della norma eccezionale in tema di condono/definizione agevolata.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Il legittimo affidamento opera, secondo la Corte, solo con riferimento a interessi e sanzioni e non può essere invocato per escludere il tributo dovuto in sé, in assenza peraltro di atti della P.A. idonei a generarlo.

Massime di principio

  • Le norme che introducono definizioni agevolate o condoni fiscali devono essere interpretate in senso strettamente letterale, con riguardo al presupposto temporale indicato dal legislatore, senza possibilità di estensione analogica.
  • Il contribuente non può avvalersi della tutela del legittimo affidamento per ottenere la definizione di un debito d’imposta quando manchino atti dell’amministrazione idonei a ingenerare affidamento qualificato.
  • La tutela dell’affidamento prevista dallo Statuto del contribuente non incide sul tributo dovuto in sé, ma al più sugli accessori del credito tributario, come interessi e sanzioni.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base dei soli dati di fatto già acquisiti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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