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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09743/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2007 a una società, con cui venivano richiesti importi asseritamente dovuti in via definitiva sulla base di due sentenze della CTR Lombardia. La contribuente aveva contestato la cartella sostenendo di non aver avuto conoscenza dei due appelli perché notificati al procuratore domiciliatario deceduto e di avere proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze presupposte. In primo grado la CTP accolse il ricorso; in appello l'Ufficio chiese la riforma parziale della decisione, limitatamente a una somma a titolo di sanzioni IVA 1995; la CTR respinse l'appello ritenendo che le sentenze in sede di rinvio fossero integralmente favorevoli alla contribuente. L'Agenzia delle entrate propose quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositò istanza di cessazione della materia del contendere, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché le somme erano state integralmente soddisfatte tramite un'altra cartella non impugnata recante i medesimi importi.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate e del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso, rilevando che l'amministrazione aveva dichiarato soddisfatto integralmente il proprio credito tramite un'ulteriore cartella non impugnata. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, valorizzando sia l'effetto deflattivo dell'istanza sia la definitiva soddisfazione delle somme oggetto di causa.

Massime di principio

  • Se la parte ricorrente manifesta in cassazione il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per intervenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse a proseguire.
  • La cessazione della materia del contendere o l'equivalente sopravvenienza che esaurisce l'interesse della parte alla decisione può giustificare la compensazione integrale delle spese, specie quando l'istanza abbia anche un effetto deflattivo del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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