Cassazione Civile, Ordinanza n. 09742/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da una domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una società in liquidazione e da una correntista nei confronti della banca, relativa a due rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito. In appello era stata confermata la decisione di primo grado che aveva escluso la fondatezza della pretesa restitutoria, ritenendo: validi i contratti bancari nonostante la mancanza della sottoscrizione della banca, poiché l'istituto aveva dato esecuzione alle pattuizioni; infondata la querela di falso per asserito abuso di foglio in bianco, perché non provato un riempimento absque pactis; esistente una prova scritta del tasso d'interesse applicato; corretto il criterio di imputazione dei versamenti solo per quelli ultra-fido, aventi natura solutoria. Con il ricorso per cassazione furono proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricostruito l'assetto del rapporto in contrasto con i fatti documentati o non contestati, in particolare negando l'esistenza di un'apertura di credito o di un fido di fatto; 2) omessa pronuncia sulla nullità dei contratti per difetto di forma scritta, richiamando art. 1284 c.c., art. 1421 c.c., art. 4 l. n. 154/1992 e art. 117 t.u.b.; 3) violazione delle medesime norme, anche perché il contratto sarebbe stato privo della firma della banca e non consegnato al cliente, oltre che indeterminato nei tassi; 4) violazione degli artt. 1194, 1241, 1284, 2697 c.c., art. 4 l. n. 154/1992 e art. 117 t.u.b. per avere ritenuto provato il credito della banca sulla base del solo rigetto delle querele di falso. La Cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, mirassero a una nuova valutazione del merito e degli atti istruttori; ha inoltre ribadito che l'omessa sottoscrizione della banca non determina di per sé nullità del contratto bancario e che la censura sul fido di fatto è giuridicamente infondata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna per abuso del processo nei termini indicati dall'art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte aspecifici o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza di appello, e che in realtà sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. È stata confermata la lettura della Corte territoriale circa la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, la prova scritta del tasso di interesse nel foglio integrativo e l'irrilevanza del rilievo sul fido di fatto. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma di euro 8.000 in favore della controparte, oltre a euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo ai presupposti dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova o decide su prove non introdotte dalle parti; non è censurabile come vizio di legittimità la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
La violazione sussiste solo se il giudice disattende la regola della libera valutazione delle prove; non quando esercita il proprio prudente apprezzamento attribuendo diversa forza persuasiva alle prove acquisite.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità o indeterminatezza dei tassi; la Corte ha escluso che il motivo colpisse la reale ratio decidendi, osservando che il tasso era stato ritenuto scritto e numericamente indicato.
Invocato in relazione alla dedotta nullità dei contratti; la Corte non ha ravvisato una reale omissione di pronuncia, poiché il giudice di merito aveva già affrontato la questione della forma e della prova del tasso.
La Corte richiama la regola dell'imputazione dei pagamenti, distinguendo tra rimesse ultra-fido, aventi natura solutoria, e rimesse intra-fido, che non sono immediatamente estintive del debito verso la banca.
Richiamato insieme alle altre norme sul rapporto bancario e sull'imputazione dei versamenti; non è stato oggetto di accoglimento del motivo, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Invocato per contestare la prova del credito della banca; la Corte ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché diretta a riesaminare il fatto e non a denunciare un errore di sussunzione.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
La mancanza della firma della banca non determina nullità del contratto bancario, se vi è forma scritta e il tasso è provato per iscritto; il requisito formale è soddisfatto anche senza sottoscrizione dell'istituto di credito.
art. 127, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993
La nullità di protezione è stata richiamata dalla Corte come profilo invocato dalla parte ricorrente, ma ritenuto comunque irrilevante ai fini della decisione sull'inammissibilità del ricorso.
art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993
La Corte ribadisce il principio secondo cui, nei contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non comporta nullità per difetto di forma scritta.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di forma e trasparenza delle condizioni economiche del contratto bancario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.
Disciplina il procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Richiamato per la condanna per responsabilità aggravata e per la somma ulteriore dovuta in caso di definizione conforme alla proposta; la Corte ha applicato la disciplina dell'abuso del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quale conseguenza della definizione del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile censurare la sentenza di merito se il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia violato la regola di giudizio sulla disponibilità o valutazione legale della prova; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nel contratto di conto corrente bancario, la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non comporta, di per sé, nullità del contratto se la pattuizione scritta delle condizioni economiche risulta comunque provata.
- Il c.d. fido di fatto o apertura di credito desunta dalla mera tolleranza della banca verso gli sconfinamenti non è, di regola, configurabile come titolo idoneo a giustificare la non immediata esigibilità del saldo passivo.
- Nelle controversie bancarie, le rimesse del correntista vanno distinte secondo la loro funzione: quelle ultra-fido hanno natura solutoria, mentre quelle intra-fido non sono immediatamente imputabili a pagamento del capitale.
- La censura che contesti la prova del credito bancario deve investire un errore di diritto o di sussunzione, non limitarsi a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
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