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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09746/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte del titolare di una ditta individuale, che aveva chiesto al gestore pubblico il riconoscimento di incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi del D.M. 5 luglio 2012. Il gestore aveva prima emesso preavviso di rigetto e poi rigetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti. L'interessato aveva impugnato il provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, senza conoscere l'esito, e successivamente aveva convenuto il gestore davanti al Tribunale ordinario chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sostenendo che, in attesa dell'esito dell'impugnazione, non aveva potuto percepire gli incentivi, mentre il gestore avrebbe comunque beneficiato dell'energia prodotta e l'avrebbe rivenduta, traendo un vantaggio economico corrispondente al pregiudizio subito dal produttore. Il gestore ha eccepito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sostenendo che la lite derivasse da un provvedimento amministrativo in materia di produzione di energia e che vi rientrassero anche le pretese risarcitorie; per questo ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. chiedendo la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo. Il controricorrente ha resistito sostenendo la giurisdizione ordinaria. La Corte ha ritenuto che la domanda fosse incentrata non sull'esercizio di poteri pubblicistici in tema di incentivi, ma su un comportamento di fatto ascritto al gestore, estraneo all'utilizzo di pubblici poteri, e quindi devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, nonostante l'origine della vicenda fosse un provvedimento di rigetto della domanda di incentivo per energia da fonte rinnovabile, il petitum sostanziale della causa promossa per arricchimento senza causa riguardava una condotta materiale del gestore (asserita apprensione e rivendita dell'energia prodotta, con conseguente vantaggio patrimoniale) e non l'esercizio di poteri autoritativi di regolazione o determinazione degli incentivi. Di conseguenza, mancava qualsiasi profilo autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il regolamento preventivo proposto dal gestore è stato quindi rigettato, con affermazione della giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    utilizzato come base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte ricorrente.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia; la Corte precisa però che tale giurisdizione opera solo quando la lite investe l'esercizio di pubblici poteri.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione di arricchimento senza causa proposta dinanzi al giudice ordinario.

  • D.M. 5 luglio 2012

    normativa richiamata come fonte del regime di incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, non la sola qualificazione formale data dalla parte alla domanda.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di incentivi per energie rinnovabili sussiste quando la controversia investe l'esercizio di poteri pubblicistici del gestore nella determinazione, regolazione o spettanza dell'incentivo; non opera quando la lite concerne una pretesa fondata su un comportamento materiale o privatistico, estraneo all'uso di pubblici poteri.
  • Anche se una controversia origina da un provvedimento amministrativo, la giurisdizione ordinaria può sussistere se il provvedimento resta sullo sfondo e la domanda è diretta a far valere effetti patrimoniali derivanti da condotte di fatto del convenuto.
  • Nelle azioni di arricchimento senza causa, la verifica dei fatti costitutivi allegati e della prova dell'arricchimento o del correlato depauperamento attiene al merito e non incide, di per sé, sul riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileEsecuzioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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