Cassazione Civile, Ordinanza n. 16591/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per IVA relativa all'anno 2016, pari a euro 5.368,51, fondata su una cartella ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 che il contribuente assumeva mai notificata. In primo grado e in appello il ricorso veniva rigettato: i giudici di merito ritenevano la cartella ritualmente notificata il 23.11.2019, entro il termine applicabile, e non maturata la prescrizione del credito. In Cassazione il contribuente proponeva tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole del giusto processo, sostenendo l'invalidità della difesa dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro in assenza di specifici provvedimenti e motivazioni; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e decadenza, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto decennale la prescrizione del credito, anziché quinquennale, e deducendo anche profili relativi al termine decadenziale e alla mancata notifica dell'avviso bonario; (3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, assumendo che l'importo liquidato in favore delle controparti fosse sproporzionato rispetto al valore della controversia e contrastasse con il D.M. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile perché nuovo e non dedotto tempestivamente nei gradi di merito, e in parte infondato perché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per eterogeneità delle questioni introdotte rispetto alla censura sulla prescrizione, ed è stato comunque ritenuto infondato nel merito: per IVA opera il termine ordinario decennale, non essendo prevista una prescrizione breve, mentre la riscossione ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 non richiede la previa notifica dell'avviso bonario. Il terzo motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché entro i parametri tariffari vigenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in solido.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o di decisione su questioni rilevabili d'ufficio; la Corte esclude la fondatezza della censura.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro del secondo e del terzo motivo per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dai controricorrenti per eccepire l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
È richiamato per la disciplina delle ipotesi speciali di ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'ente della riscossione, nei casi di apposita motivata delibera.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Sono richiamati come norme da rispettare nella scelta del patrocinio esterno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
È richiamato quale base per i criteri generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della difesa dell'ente della riscossione.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla prescrizione del credito.
La Corte lo indica come termine ordinario decennale applicabile in mancanza di una diversa prescrizione breve espressa.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La Corte esclude che sia applicabile ai crediti tributari oggetto della controversia, poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario.
La Corte ribadisce che la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La liquidazione della dichiarazione IVA ex art. 54-bis non richiede la previa notifica di avviso bonario o di avviso di accertamento.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Indicato come termine decadenziale applicabile alla riscossione, coincidente con il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, nel caso rispettato.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Richiamato come previsione espressa di prescrizione per l'imposta di registro.
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
Richiamato dal ricorrente sul termine decadenziale, ma ritenuto questione eterogenea e non pertinente rispetto alla censura sulla prescrizione.
Richiamato dal ricorrente nel novero delle disposizioni processuali tributarie applicabili.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte conferma la discrezionalità del giudice entro i parametri tariffari.
Massime di principio
- In tema di rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorso all'Avvocatura dello Stato o a un avvocato del libero foro è ammesso secondo i presupposti previsti dalla disciplina speciale e dagli atti convenzionali, senza che sia necessaria, nei casi consentiti, un'ulteriore delibera specifica da allegare o provare in giudizio.
- La scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve nell'ordinario termine decennale ex art. 2953 c.c.
- Per i crediti tributari relativi a IVA e imposte analoghe, in mancanza di una previsione espressa di prescrizione breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non è sufficiente invocare la periodicità annuale del tributo per applicare il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c.
- Nell'ambito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, non è necessaria la previa notificazione dell'avviso bonario o dell'avviso di accertamento, poiché l'attività dell'ufficio non implica una valutazione interpretativa dell'imposta.
- La liquidazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti dello scaglione tariffario applicabile, e non è censurabile in cassazione se effettuata nei parametri legali.
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