Cassazione Civile, Ordinanza n. 13134/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava sei avvisi riuniti riferiti alle annualità 2000-2005. La sentenza regionale aveva dato atto della produzione, per le annualità 2000, 2001 e 2002, di documentazione relativa al condono e della richiesta di sospensione del giudizio, ma aveva confermato il rigetto dell’impugnazione per le annualità 2003, 2004 e 2005. Per queste ultime, l’accertamento recuperava IVA e imposte dirette in relazione a operazioni ritenute inesistenti, fatturate da due società che non avevano eseguito i lavori, come dichiarato a verbale dalla Guardia di finanza dal titolare delle società. Il contribuente ha proposto otto motivi: (1) violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per asserita carenza di esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione; (2) in via subordinata, ulteriore violazione della stessa norma per contrasto tra motivazione e dispositivo circa il condono; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione connessa al condono; (4) violazione delle disposizioni in materia di condono; (5) e (6) vizio motivazionale per avere la CTR fondato l’accertamento sulle dichiarazioni del titolare delle società senza valorizzare contratti, bolle di consegna, distinte di pagamento e documenti fiscali; (7) e (8) violazione della disciplina delle imposte dirette, dell’IVA e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per il mancato riconoscimento dei costi e della detrazione IVA documentati dalle fatture e dagli altri documenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della mancata decisione sulla richiesta di sospensione del giudizio per condono relativa alle annualità 2000-2002. Ha escluso il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: il rigetto contenuto nel dispositivo era riferibile alle sole annualità 2003-2005, mentre la sentenza regionale aveva circoscritto a queste annualità l’accertamento delle operazioni inesistenti. Ha tuttavia rilevato che la CTR, per le annualità 2000-2002, si era limitata a menzionare la documentazione sul condono e la richiesta di sospensione, senza deciderla; per tale ragione il motivo relativo alla disciplina del condono è stato assorbito. Ha respinto il motivo di difetto di motivazione, poiché la sentenza regionale esponeva chiaramente che il rigetto si fondava sulle dichiarazioni del titolare delle società; ha respinto anche le censure motivazionali sui documenti, ribadendo che la regolarità formale della documentazione contabile non prova di per sé la realtà delle operazioni e che le dichiarazioni di un terzo possono fondare il convincimento del giudice tributario se idonee a costituire un indizio presuntivo grave, preciso e concordante. Quanto all’IVA, ha ritenuto corretta l’esclusione della detrazione dopo l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. Il settimo motivo sui costi è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato chiarito se la ripresa riguardasse operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; la censura sul riconoscimento dei costi è stata inoltre ritenuta infondata alla luce della distinzione tra le due fattispecie e, nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, del patteggiamento per i medesimi fatti, incompatibile con le condizioni per la deducibilità previste dalla legge. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di ogni fase e grado.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
nell’impugnata sentenza viene chiaramente spiegato che il rigetto del ricorso trova la sua causa nelle dichiarazioni del “titolare” delle Società, dichiarazioni che la Regionale ha reputato quindi idonee a dimostrare l’inesistenza delle operazioni;
La motivazione non è carente quando identifica chiaramente il fondamento della decisione, indicando gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni.
in realtà, quella che manca, nella sentenza, è la decisione sulla richiesta di “sospensione” del giudizio per condono, una richiesta di cui la Regionale ha semplicemente dato atto;
La mera menzione di una richiesta di sospensione non equivale alla sua decisione; l’omessa pronuncia sulla richiesta determina la cassazione della sentenza sul relativo punto.
art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
una volta accertata l’inesistenza delle operazioni, correttamente la Regionale non ha riconosciuto il diritto alla detrazione, facendo piana, quanto scontata, applicazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 21, comma 7;
Accertata l’inesistenza delle operazioni, non spetta la detrazione dell’IVA relativa alle fatture emesse per tali operazioni.
art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per le operazioni oggettivamente inesistenti, i costi, per definizione, sono anch’essi per forza inesistenti, ma non così per le operazioni soggettivamente inesistenti
La disciplina dei costi deve distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali i costi sono anch’essi inesistenti, e operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali la conclusione non discende automaticamente dall’inesistenza soggettiva dell’operazione.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
siccome è circostanza pacifica che il contribuente aveva “patteggiato” la pena per i medesimi fatti qui in discussione, nemmeno in astratto si sarebbero potute realizzare le favorevoli condizioni alle quali la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, della subordina il riconoscimento dei costi;
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il riconoscimento dei costi è subordinato alle condizioni previste dalla disposizione; secondo la Corte, il patteggiamento per i medesimi fatti escludeva, nel caso concreto, che tali condizioni potessero realizzarsi.
le censure sono infondate, con riguardo all’IVA perchè, una volta accertata l’inesistenza delle operazioni, correttamente la Regionale non ha riconosciuto il diritto alla detrazione, facendo piana, quanto scontata, applicazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 21, comma 7;
La Corte non formula in questo passaggio una regola autonoma di riparto dell’onere della prova; respinge la censura probatoria sul diritto alla detrazione in conseguenza dell’accertata inesistenza delle operazioni.
il giudice tributario ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di un terzo, quando ritenga che le stesse possano costituire un indizio presuntivo grave, preciso e concordante
Le dichiarazioni di un terzo possono essere valorizzate dal giudice tributario come indizio presuntivo, purché siano ritenute gravi, precise e concordanti.
il giudice tributario ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di un terzo, quando ritenga che le stesse possano costituire un indizio presuntivo grave, preciso e concordante
La dichiarazione del terzo può concorrere alla prova presuntiva quando presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per gli indizi.
Massime di principio
- Il giudice tributario può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di un terzo quando le ritenga idonee a costituire un indizio presuntivo grave, preciso e concordante.
- La regolarità formale delle fatture e degli altri documenti contabili non è, da sola, sufficiente a dimostrare la realtà delle operazioni contestate come inesistenti.
- Accertata l’inesistenza delle operazioni, non spetta la detrazione dell’IVA relativa alle fatture emesse per tali operazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
- Ai fini del riconoscimento dei costi, occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali i costi sono per definizione inesistenti, e operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali tale conclusione non è automatica.
- Una sentenza che si limita a dare atto della richiesta di sospensione del giudizio senza pronunciarsi su di essa incorre in omessa pronuncia; non sussiste invece contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando il rigetto espresso nel dispositivo è chiaramente circoscritto alle sole annualità cui si riferisce la decisione.
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