Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2020 del 03/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario trasportato)
La controversia
Il ricorrente era rimasto coinvolto, il 23 luglio 2011, in un sinistro stradale mentre viaggiava come terzo trasportato sul cofano della propria autovettura, condotta da un soggetto minorenne e privo di patente e assicurata per la RCA presso la società convenuta. Aveva chiesto la condanna solidale del conducente e dell’assicuratrice al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 14 maggio 2016, aveva riconosciuto una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, quantificata nel 60% a carico del danneggiato e nel 40% a carico del conducente; aveva accolto la domanda soltanto contro quest’ultimo, escludendo la copertura assicurativa in applicazione dell’art. 2 delle condizioni di polizza, che escludeva la garanzia se il conducente non era abilitato alla guida. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2018, aveva confermato il rigetto della domanda verso l’assicuratrice. Con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 1 e 2 della direttiva 84/5/CEE e dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione. Ha sostenuto che al proprietario assicurato, quando sia danneggiato come passeggero, non può essere opposta la clausola di esclusione per guida da parte di persona non abilitata, richiamando la tutela europea del passeggero e il principio vulneratus ante omnia reficiendus. L’assicuratrice ha eccepito l’inammissibilità per mancanza di specifiche censure e, nel merito, ha sostenuto l’inapplicabilità della tutela poiché il conducente era minorenne e privo di patente e il danneggiato viaggiava sul cofano, esponendosi consapevolmente a un rischio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha accolto l’unico motivo. In base all’interpretazione delle direttive europee fornita dalla Corte di giustizia, il proprietario del veicolo che al momento del sinistro si trovi a bordo come passeggero deve essere assimilato agli altri passeggeri vittime dell’incidente; l’assicuratore non può opporre al terzo danneggiato clausole che escludano la copertura perché il veicolo era guidato da persona non autorizzata o priva di patente. L’unica eccezione indicata è la prova che la vittima fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato, circostanza non risultante nel caso. Il fatto che il ricorrente viaggiasse sul cofano non giustifica l’esclusione assicurativa: era già stato considerato dai giudici di merito ai fini della responsabilità del danneggiato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Direttiva 84/5/CEE
l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talchè le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”
La direttiva tutela il risarcimento di tutti i passeggeri vittime di un sinistro e impedisce che la normativa nazionale neghi o limiti in modo sproporzionato la copertura sulla sola base della corresponsabilità del passeggero.
Direttiva 90/232/CEE
con la sentenza 1 dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale se osti al il diritto dell’Unione una normativa nazionale avente l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato – ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa
La tutela assicurativa distingue il conducente dai passeggeri: escluso il conducente, tutti gli altri occupanti, compreso il proprietario del veicolo, devono beneficiare della copertura obbligatoria.
peraltro, la circostanza del trasporto “sul cofano” dell’autovettura è stata valorizzata dai giudici di merito per porre a carico dello stesso danneggiato, in misura preponderante, la responsabilità per i danni subiti;
La condotta del danneggiato che viaggiava sul cofano è rilevante nella valutazione della responsabilità per il sinistro, ma non esclude per ciò solo il suo diritto alla copertura assicurativa in quanto passeggero.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
che esso ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e degli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 84/5/CEE, oltre che delle condizioni di assicurazione, art. 2;
La disposizione è richiamata quale base processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta con il ricorso.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
La norma è richiamata per il procedimento camerale seguito; il testo non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Ai fini dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il proprietario del veicolo che si trovi a bordo al momento del sinistro in qualità di passeggero deve essere assimilato agli altri passeggeri vittime dell’incidente.
- L’assicuratore non può opporre al passeggero danneggiato disposizioni o clausole che escludano la copertura perché il veicolo era guidato da una persona non autorizzata o priva di patente; l’eccezione indicata dalla decisione ricorre quando sia provato che la vittima sapeva che il veicolo era stato rubato.
- La corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno può incidere sulla determinazione della responsabilità risarcitoria, ma non consente, da sola, di escludere o limitare in modo sproporzionato il diritto alla copertura assicurativa obbligatoria.
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